Proroga del contratto Clausole campione

Proroga del contratto. In mancanza dl disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni, e cosi successivamente.
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga del contratto. La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi e disgiunti a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto per tutti e 5 i lotti oggetto del presente CSA. L’opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedenti alla scadenza del contratto vigente. Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti di affidamento della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta, inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente.
Proroga del contratto. 1. Il presente contratto potrà essere prorogato, sussistendone le condizioni di legge per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga del contratto. 1. Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate.
Proroga del contratto. La proroga del contratto è ammissibile solo se disposta con apposito provvedimento scritto e, comunque, ove si sia in presenza di un differimento della data entro la quale la prestazione oggetto dell'incarico debba essere ultimata, per ragioni strettamente connesse al completamento del programma di ricerca di riferimento, non imputabili al prestatore e senza che lo stesso abbia a pretendere ulteriori compensi oltre a quello già fissato per la prestazione oggetto dell'incarico.
Proroga del contratto. Il periodo di formazione in apprendistato può essere prolungato solo in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, quando tali assenze, abbiano considerate singolarmente, una durata superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi (art. 42, comma 5, lett.g), d.lgs. 81/2015).
Proroga del contratto. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, superiori a 30 giorni consecutivi considerate singolarmente, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà all’apprendista la nuova scadenza del contratto. Xxxx apprendisti si estendono le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria: - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie; - assicurazione le malattie - assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia - assicurazione maternità - assicurazione sociale alle condizioni e termini riconosciuti dalla normativa vigente. Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato. Il tutor/referente per l’apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal titolare dell’impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l’apprendistato dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che l’impresa difetti di lavoratori in presenza di tali requisiti. Il tutor/referente per l’apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di “formazione a distanza”, l’attività di accompagnamento può svolgersi in modalità virtuale. La formazione dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore ex artt. 14 e 15 D.lgs. 14.9.2015, n. 150. La registrazione della formazione erogata, in assenza delle norme attuative del fascicolo elettronico, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso equipollenti supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del fascicolo elettronico del lavoratore, la predetta certificazione sulla formazione svolta e della qualifica eventualmente conseguita dall’apprendista potrà essere effettuata in documento avente i requisiti del soppresso libretto formativo del cittadino ex DM 10.10 2005. Alla scadenza del rapporto di appr...