Dichiarazione dei redditi Clausole campione

Dichiarazione dei redditi. Il lavoratore dipendente, essendo percettore di reddito, è soggetto al pagamento della relativa imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il proprio datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, mensilmente determina, trat- tiene e versa, per conto del dipendente, l’imposta dovuta sul reddito del mese, consi- derando le informazioni in suo possesso circa detrazioni e deduzioni, e alla fine del- l’anno effettua il conguaglio finale con il versamento del saldo o la restituzione del rimborso. Alla fine del periodo d’imposta (l’anno) il datore di lavoro elabora il modello di dichiarazione dei redditi (CUD) con cui il contribuente comunica la propria situazio- ne reddituale relativa all’anno precedente. Il lavoratore ha la possibilità di segnalare al datore di lavoro una diversa situazione in merito alle detrazioni fiscali per carichi di famiglia producendo, nei modi e nei tempi stabiliti, la modulistica allegata. Il 730 è un modello per la dichiarazione dei redditi ai fini della autoliquidazione del- l’ IRPEF che tutti i lavoratori dipendenti possono utilizzare per comunicare al fisco una diversa situazione reddituale rispetto a quella dichiarata nel CUD. A differenza del modello UNICO il 730 ha il vantaggio che eventuali saldi ed accon- ti vengono trattenuti automaticamente sullo stipendio (eventualmente anche in 6 rate), così come i rimborsi di eventuali crediti d’imposta vengono erogati immediatamente nella busta paga del mese di Luglio. Le Società del Gruppo FS effettuano l’assistenza fiscale diretta che viene regolata ogni anno da un’apposita circolare. Questo vuol dire che non occorre rivolgersi al CAF per l’inoltro della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ma ci si può rivolgere al proprio datore di lavoro attraverso l’apposita applicazione 730 on-web sul Portale Linea Diretta oppure consegnando a mano il proprio modello 730 alle segreterie amministrative.
Dichiarazione dei redditi. Ogni individuo deve depositare la propria personale dichiarazione dei redditi non è infatti consentito alcun tipo di di- chiarazione congiunta.
Dichiarazione dei redditi. Il Subagente realizza un reddito d’impresa che, quindi, deve essere determinato secondo il criterio di competenza. Ciò sta a significare che i ricavi (provvigioni) debbono essere dichiarati in relazione alla data in cui “matura il diritto alle provvigioni”. Non si tiene in alcun conto della data in cui dette provvigioni vengono materialmente corrisposte. Analoga considerazione vale per i costi e le spese.
Dichiarazione dei redditi. Il Modello 730 2016 del Sig. Xxxxxxxxxxx X’XXXXXXX – relativo all’anno 2015 – evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 10.776,00, mentre il quadro ritenute reca i seguenti valori: • Ritenute IRPEF pari ad euro 1.527,00; • Addizionale Regionale all’IRPEF pari ad euro 175,00; • Addizionale Comunale – saldo 2015 – pari ad euro 54,00; • Addizionale Comunale – acconto 2016 – pari ad euro 16,00; • Bonus Irpef erogato – euro 521,00 –. Il Modello 730 2016 della Sig.ra Xxxxxxxxx XXXXXXX (moglie) – relativo all’anno 2015 – evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 19.987,00, mentre il quadro ritenute reca i seguenti valori: • Ritenute IRPEF pari ad euro 2.707,00; • Addizionale Regionale all’IRPEF pari ad euro 349,00; • Ritenute d’acconto Addizionale Comunale 2015 pari ad euro 25,00; • Addizionale Comunale – saldo 2015 – pari ad euro 75,00; • Addizionale Comunale – acconto 2016 – pari ad euro 30,00; • Bonus Irpef erogato – euro 960,00 –. Nella comunicazione mail del 7 ottobre 2016, il legale del Debitore istante trasmetteva elencazione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia per circa euro 1.570,00 come in dettaglio: Imposta comunale 20,00 20,00 benzina 250,00 150,00 sigarette 50,00 spese mediche 30,00 30,00 30,00 Utenze 200,00 30,00 Vitto 500,00 vestiario 10,00 50,00 100,00 manutenzione casa 20,00 abbonamento pullman 60,00 libri scuola 20,00 Pur disponendo del dettaglio relativo a quanto sopra indicato, il sottoscritto Esperto Professionista non può non rilevare alcuni parametri che generalmente sono presi a riferimento per le azioni giudiziarie di pignoramento. In particolare, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente opera il limite massimo di pignorabilità di 1/5 mentre altro parametro da assumere a riferimento è la soglia di non pignorabilità del minimo vitale previsto nel caso di redditi da pensione pari ad euro 672,77, ai sensi dell’art. 545, comma 7 c.p.c. – aggiunto dall’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 – il quale stabilisce che: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge». Tali indicato...
Dichiarazione dei redditi. Il lavoratore riceverà dall’Inps la CU. In assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo dichiarazione dei redditi. di presentare la In assenza di altri redditi, oltre a quelli relativi all’assegno di solidarietà, il lavoratore non ha diritto ad alcuna deduzione e/o detrazione (come visto in precedenza l’assegno è soggetto a tassazione separata). Non si potranno, quindi, detrarre le spese mediche, i premi polizze vita, gli interessi relativi ai mutui, le spese riferite ad interventi edilizi etc. etc. Se il lavoratore, oltre all’assegno di solidarietà, non gode di ulteriori redditi superiori ad € 2.840,51, potrà essere dichiarato a carico del coniuge o di un altro familiare convivente. Il coniuge od il familiare convivente, avrà diritto a detrarre dal proprio reddito (nella misura pro-tempore
Dichiarazione dei redditi b. estremi registrazione contratto di locazione
Dichiarazione dei redditi. Il lavoratore riceverà dall’Inps la CU. In assenza di altri redditi imponibili non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi le detrazioni per gli inquilini e le agevolazioni per i proprietari

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Dichiarazione delle parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO Appalto n.: 2 Denominazione: CIG: 7583971AD8

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Dichiarazione congiunta Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lett. f), dell'accordo del 23 luglio 1993. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.