Canone di locazione Clausole campione

Canone di locazione. Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Canone di locazione. 1. Il locatario dovrà corrispondere in valuta legale al Comune il canone pattuito annualmente in quattro rate trimestrali anticipate. La prima rata dovrà essere corrisposta alla firma del contratto. 2. Il pagamento del canone di locazione dovrà essere effettuato presso il tesoriere dell’ente. 3. A partire dal secondo anno, tale canone sarà aggiornato annualmente, in rapporto all’aumento del costo della vita fatto registrare dall’ISTAT, ai sensi di legge. 4. L’aggiornamento del canone sarà disposto con semplice richiesta del locatore, da comunicarsi mediante lettera raccomandata. 5. Il mancato pagamento di una sola rata anticipata comporterà la risoluzione del contratto de quo, senza bisogno di diffida o di messa in mora e senza che il conduttore possa pretendere indennità di sorta per l’anticipata risoluzione e il contemporaneo reintegro nel possesso dell’azienda da parte del Comune. 6. Qualsiasi eccezione, reclamo o contestazione, anche giudiziaria, di qualsiasi genere, non darà diritto di ritardare o di sospendere il pagamento del canone delle singole scadenze. 7. Al cessare dell’affitto d’azienda, sia il locatore sia il locatario, non potranno pretendere alcuna indennità di buon uscita o di ogni altro genere, essendosi preventivamente tenuto conto di questa condizione nel canone di affitto. Nessun compenso sarà dovuto all’affittuario a titolo di avviamento.
Canone di locazione. 1) Fermo restando l’adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il Conduttore è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta: - un canone annuo fisso stabilito in Euro ( /00); - come indicato nella documentazione a base della procedura di aggiudicazione, per 36 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, il canone annuo corrisposto sarà pari al 10% del canone proposto; successivamente, e per tutta la residua durata della locazione, il canone annuo dovrà essere corrisposto in misura integrale. 2) Il Conduttore deve versare quanto dovuto mediante delega bancaria utilizzando il modello F24, che verrà recapitato tramite servizio Postel, o secondo altra modalità che sarà preventivamente indicata dall’Agenzia, in rate anticipate di € 3) Fermo l’adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 4) del presente articolo, il canone di locazione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto di locazione, anche con riferimento ai risultati delle Attività di cui all’Art. 2. 4) Il canone di locazione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell’Agenzia del Demanio, in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all’indice mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell’atto. L’eventuale mancata tempestiva richiesta dell’aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell’indice ISTAT, non esonera il Conduttore dal corrispondere i relativi importi pregressi. 5) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Conduttore dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.
Canone di locazione. Il canone di locazione è stabilito in annui € .= (euro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ anticipate con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio ed al 15 gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento il Conduttore sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dall’art. 5 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. in tema di inadempimento del Conduttore. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; in tal caso, l’aggiornamento del canone verrà applicato a partire dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte del Conduttore.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Canone di locazione. II canone è convenuto in € ………,00 (…………………../00) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di €……..,00 ( /00) cadauna, entro i primi 5 giorni del mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o tramite bonifico bancario (IBAN: IT ), con esercizio dell’opzione da parte del Locatore ai sensi del D. Lgs. 223/2006. Detto canone verrà aggiornato, a far tempo dal secondo anno della locazione, nella misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente e comunque nella misura massima consentita dalla normativa vigente. Le parti convengono che non sarà necessaria una particolare richiesta scritta da parte del Locatore per l'aggiornamento del canone che invece sarà automatico nella misura e nelle modalità sopra specificate. Fermo ciò, le parti inoltre convengono che qualora future disposizioni normative in materia consentano aggiornamenti del canone annuali superiori al 100% della variazione in aumento accertata dell'ISTAT, tali disposizioni si applicheranno immediatamente al contratto e si sostituiranno automaticamente a quanto sopra pattuito a semplice richiesta del Locatore senza che necessiti alcun consenso da parte del Conduttore. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali e, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore. In caso di ritardato pagamento dei ratei del canone di locazione, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 12, decorreranno gli interessi moratori. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07.03.1996.
Canone di locazione. Il canone di locazione è convenuto in EURO . (= ) ovvero € _ x m2 _ più IVA, nella misura di legge, oltre le spese accessorie quantificate indicativamente (salvo conguaglio) in EURO (= ), più IVA, nella misura di legge, e quindi, pari complessivamente a EURO 00, (=), più IVA, nella misura di legge che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero, a mezzo bonifico bancario MAV, in n° 4 rate trimestrali – eguali, ed anticipate - di EURO (=), più IVA, nella misura di legge, ciascuna scadente a 30 giorni dalla data di fatturazione e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento emesso in gennaio, aprile, luglio, e ottobre. In caso di eventuale aumento degli indici ISTAT il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione verificatasi nell’anno precedente, assumendo convenzionalmente come riferimento il mese di ................
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ( _/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro ( /00) attraverso versamento o bonifico su c/c intestato entro i primi cinque giorni di ogni trimestre; la decorrenza del pagamento trimestrale viene stabilita dal mese di , ovvero alla scadenza delle nn. mensilità oggetto di scomputo così come risultante dalla offerta economica presentata dal conduttore composta dal ribasso sui costi del progetto esecutivo ed il rialzo sul canone mensile di locazione.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Perugia definito e depositato in data 26/09/2000 presso il Comune di Perugia, è convenuto in lire ……………………….( …………………………………………)/euro …………………