Canone di locazione Clausole campione

Canone di locazione. Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, determinato a seguito dell’esperimento di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in aumento sul canone a base di gara determinato dagli uffici tecnici regionali con aggiudicazione al massimo rialzo, è determinato in euro ……………………., da corrispondersi in rate quadrimestrali posticipate e sarà aggiornato di anno in anno, a partire dalla seconda annualità, anche senza richiesta da parte del Locatore, in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzitutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed infine ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant’altro dovuto, costituirà in mora il Conduttore senza necessità di richiesta scritta con l’obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale corrente. In caso di mancato pagamento del canone o degli oneri accessori per importi pari almeno a quello di un quadrimestre del canone, il Locatore avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. per inadempimento del Conduttore, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto comporterà l’obbligo per il Conduttore di lasciare gli spazi oggetto della presente locazione liberi da persone e cose entro il termine di trenta giorni.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Canone di locazione. Il canone di locazione è stabilito in annui € .= (euro xxxxxxxxxx anticipate con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio ed al 15 gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento il Conduttore sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dall’art. 5 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. in tema di inadempimento del Conduttore. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; in tal caso, l’aggiornamento del canone verrà applicato a partire dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte del Conduttore.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Canone di locazione. 1) Fermo restando l’adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il Conduttore è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta: - un canone annuo fisso stabilito in Euro ( /00); - per 36 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di locazione, ossia dal ------ al il canone annuo sarà pari al 10% del canone proposto, ossia pari ad € ; successivamente e per tutta la residua durata della locazione, il canone annuo dovrà essere corrisposto in misura integrale.
Canone di locazione. Il canone di locazione è determinato in € (diconsi Euro virgola zero zero) annui, da pagarsi - entro i primi cinque giorni naturali e consecutivi di calendario del mese di riferimento - in rate mensili anticipate di € (diconsi Euro virgola zero zero) ciascuna, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Locatore, e previa emissione di relativo documento fiscale. Le parti convengono che il canone di locazione sia aggiornato all’inizio del secondo anno di locazione, su richiesta del Locatore, nella misura del 75% (dicesi settantacinque percento) delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, ai sensi dell’articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come sostituito dall’articolo 1 comma sexies, D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 e ss.mm.ii. Il Conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone di locazione. Il pagamento del canone e degli oneri accessori dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia sul conto corrente dalla stessa indicato (attualmente Banca Friuladria Credit Agricole Spa – Via Mazzini numero 7 – Trieste IBAN: XX00X0000000000000000000000). Eventuali ritardi nel pagamento comporteranno l’addebito degli interessi di mora nella misura del tasso legale di riferimento vigente pro tempore stabilito ai sensi dell’articolo 1284, comma 1, del codice civile, maggiorato di due punti, dalla data di ricezione della lettera di messa in mora inviata tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R e salva ed irrinunciata la facoltà per il Locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo articolo 9.
Canone di locazione. Il canone di locazione è convenuto in EURO . (= ) ovvero € _ x m2 _ più IVA, nella misura di legge, oltre le spese accessorie quantificate indicativamente (salvo conguaglio) in EURO (= ), più IVA, nella misura di legge, e quindi, pari complessivamente a EURO 00, (=), più IVA, nella misura di legge che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero, a mezzo bonifico bancario MAV, in n° 4 rate trimestrali – eguali, ed anticipate - di EURO (=), più IVA, nella misura di legge, ciascuna scadente a 30 giorni dalla data di fatturazione e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento emesso in gennaio, aprile, luglio, e ottobre. In caso di eventuale aumento degli indici ISTAT il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione verificatasi nell’anno precedente, assumendo convenzionalmente come riferimento il mese di ................
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Perugia definito e depositato in data 26/09/2000 presso il Comune di Perugia, è convenuto in lire ……………………….( …………………………………………)/euro …………………
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ( _/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro ( /00) attraverso versamento o bonifico su c/c intestato entro i primi cinque giorni di ogni trimestre; la decorrenza del pagamento trimestrale viene stabilita dal mese di , ovvero alla scadenza delle nn. mensilità oggetto di scomputo così come risultante dalla offerta economica presentata dal conduttore composta dal ribasso sui costi del progetto esecutivo ed il rialzo sul canone mensile di locazione.