Definizione di Pegno

Pegno. Vedi “cessione”.
Pegno. E’ l’atto mediante il quale la Polizza viene data in Pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.
Pegno. Condizione secondo cui il contraente ha la facoltà di dare in pegno il contratto. Tale atto diviene efficace solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia della garanzia prestata richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno. Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).

Examples of Pegno in a sentence

  • In tali casi, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo di Xxxxxxx, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

  • Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme garantite.

  • Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto degli stessi.

  • In tali casi, le operazioni di Pegno o Vincolo di Xxxxxxx, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

  • Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque Vincolare le somme assicurate.


More Definitions of Pegno

Pegno. Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).
Pegno. Vedi “Cessione”.
Pegno. E’ l’atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di xxxxx. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.
Pegno vedi “Cessione”.
Pegno in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell’Articolo 5 “Il recesso”, richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Pegno. Diritto reale di garanzia costituito direttamente dal debitore o da un terzo su un determinato bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento di un determinato credito, con preferenza rispetto agli altri creditori.
Pegno in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudi- chi l’efficacia delle garanzie prestate, escluso il re- cesso ai sensi dell’Articolo 7 “Il recesso”, richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.