Definizione di Pegno
Pegno. Vedi “cessione”.
Pegno. Condizione secondo cui il contraente ha la facoltà di dare in pegno il contratto. Tale atto diviene efficace solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. Qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia della garanzia prestata richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno. Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).
Pegno vedi “cessione”.
Examples of Pegno in a sentence
In tali casi, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo di ▇▇▇▇▇▇▇, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme garantite.
Civ.) e, pertanto, le operazioni di Riscatto, Pegno e vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto degli stessi.
In tali casi, le operazioni di Pegno o Vincolo di ▇▇▇▇▇▇▇, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Nel caso di Pegno e di Vincolo, le richieste di Recesso, Riscatto e Switch richiedono l’assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.
More Definitions of Pegno
Pegno. E’ l’atto mediante il quale la Polizza viene data in Pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.
Pegno. Vedi “Cessione”.
Pegno. Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).
Pegno in caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate, escluso il recesso ai sensi dell’Articolo 5 “Il recesso”, richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Pegno. E’ l’atto mediante il quale la polizza viene data in pegno a favore di ▇▇▇▇▇. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla polizza o su appendice.
Pegno. Diritto reale di garanzia costituito direttamente dal debitore o da un terzo su un determinato bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento di un determinato credito, con preferenza rispetto agli altri creditori.
Pegno. Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.