Forme di cooperazione Clausole campione

Forme di cooperazione. Le Autorità di cui all’articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all’articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalità:
Forme di cooperazione. 1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può assu­ mere, senza preclusione di eventuali altre opzioni, le seguenti forme:
Forme di cooperazione. Le Parti coopereranno attraverso varie modalità che includeranno, ma non saranno limitate a: - scambio di informazioni e trasmissione dei dati necessari ad implementare il sistema degli indicatori previsti nella proposta progettuale e di quelli successivamente elaborati dal gruppo di lavoro che sarà istituito per l’attuazione del progetto, al fine di consentirne l’elaborazione, la sperimentazione, la valutazione e il monitoraggio. Le modalità di trasmissione e comunicazione dei dati saranno definite in fase attuativa, ferma restando la possibilità, da parte delle amministrazioni che alimenteranno le banche dati create per l’elaborazione degli indicatori, di anonimizzare i dati o di fornirli in forma aggregata; - organizzazione comune di studi, eventi, workshop e iniziative che promuovano le attività previste dal Progetto; - coinvolgimento di altri partner istituzionali per la più efficace attuazione del Progetto o per orientarne l’attuazione a settori specifici. Le Parti individuano il proprio contributo specifico alla realizzazione del Progetto attraverso la stesura di un Piano Esecutivo che definisca con dettaglio le conoscenze, i metodi e le fonti messe a disposizione da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie nonché le tempistiche di aggiornamento. Fermo restando quanto precede, l’eventuale scambio di dati personali attuato in esecuzione del presente accordo rispetteranno le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” richiamato nelle Premesse. In particolare, i predetti scambi di dati personali potranno essere disciplinati, se necessario, da uno o più allegati tecnici che diverranno parte integrante del presente accordo.
Forme di cooperazione. Le Parti sosterranno la cooperazione tra i ricercatori e i centri di ricerca italiani e messicani mediante le seguenti forme di cooperazione: - Progetti congiunti di ricerca; - Altre attività di cooperazione eventualmente pattuite.
Forme di cooperazione. (1) La cooperazione può assumere la forma dell’aiuto umanitario, del sostegno tecnico o della cooperazione finanziaria. Può svolgersi a livello bilaterale oppure d’intesa con altri donatori od organizzazioni multilaterali.
Forme di cooperazione. 4.1. Le parti:
Forme di cooperazione. Sono previste le seguenti forme di cooperazione entro i limiti ritenuti accettabili da ambo le parti:
Forme di cooperazione. 1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).