XXXXXXXXXXX, Clausole campione

XXXXXXXXXXX,. Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti. Tipo Peso a m2 G Contenuto di: Residuo ceneri % Umidità % Potere di assorbimento in olio di antracene % Carico di rottura a trazione in senso longitudinale su striscia di 15 x 180 mm2/kg Lana % Cotone, juta e fibre tessili % 224 224-12 10 55 10 9 160 2,800 333 333-16 12 55 10 9 160 4,000 450 450-25 15 55 10 9 160 4,700 Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall’UNI.
XXXXXXXXXXX,. La contrattazione collettiva di prossimità e gli assetti contrattuali del Testo unico del 2014: modelli di relazioni industriali a confronto, in Il diritto del mercato del lavoro, 2014. Inoltre l’art. 8 L. n. 148 del 2011, evidenzia la sua contrarietà al primo comma dell’ art. 39 Cost., in ordine all’indebita invasione da parte della legge degli spazi - protetti costituzionalmente – nei quali l’autonomia collettiva stabilisce le proprie fonti di produzione normativa, la loro articolazione e derogabilità81. Il modello di relazioni industriali prefigurato dal Costituente poggia le sue basi sul ruolo esercitato dalle associazioni sindacali che godono del maggior seguito tra i lavoratori, stipulano un contratto collettivo (nazionale di categoria) efficace erga omnes e, in quanti portatrici delle istanze generali (del lavoro subordinato), realizzano anche l’obiettivo di quell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 cost., secondo comma, così come poi rimarcato anche nello Statuto dei lavoratori, nel tentativo di realizzare una sintesi tra le istanze solidaristiche, portate avanti dalle maggiori confederazioni sindacali, e le spinte dei lavoratori emergenti a livello aziendale, con riguardo all’attività sindacale nei luoghi di lavoro82. 81 Cfr. P. XXXXXXXXXXX, La contrattazione collettiva di prossimità, cit. Sul punto, si veda X. XXXXXXXXXXXX, L'ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in AA.VV., Contributo di Xxxxx Xxxxxxxx alla evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, diritto di sciopero, Torino, 2013, p. 244; X. XXXX, Gli assetti contrattuali, cit., p. 537; X. XXXXXXX, Il diritto sindacale al tempo della crisi, cit., p. 495 s.; X. XXXX, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, in X. XXXXXXX (a cura di), Contrattazione in deroga, Milano, 2012, p. 154.; da ultimo X. XXXXXXXX, I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nel prisma del pluralismo sindacale, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXX (a cura di), Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, Padova, 2014, p. 7; contra, per tutti, X. XX XXXX XXXXXX, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 148 del 2011, in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, n. 1, I, p. 24.
XXXXXXXXXXX,. Il contratto a tempo determinato, cit., 461. Infatti, «la specifica ragione che ha motivato l’assunzione, una volta esternata, diventa parte essenziale del programma contrattuale, con la conseguenza di esporre la legittimità del termine alla verifica dell’esistenza di un nesso causale tra le ragioni dichiarate Questa interpretazione, che è stata espressa prima della riforma del 2007, si prestava già a varie obiezioni41 e, a mio giudizio, può essere ulteriormente confutata dopo le recenti innovazioni. Una prima critica è quella che, in base a questa ricostruzione, la motivazione non sarebbe finalizzata a spiegare il «perché» del contratto a termine, ma servirebbe solo ad impedire che il lavoratore venga utilizzato per diverse esigenze economiche od organizzative (con esclusione o notevole compressione dello ius variandi). Una simile interpretazione determina una «svalutazione» della funzione della motivazione che, già difficilmente comprensibile in passato, sarebbe ancora meno plausibile dopo la legge 247/2007. Quest’ultima, infatti, ha la finalità di ridurre l’utilizzazione del contratto a termine e di favorire il t. indeterminato (che è la forma di lavoro «normale»). Sembra difficile poter affermare che, in un contesto normativo così restrittivo, la differenza tra le due tipologie contrattuali non debba basarsi sulla diversa natura delle causali economiche bensì nel fatto che – pur potendo entrambi i rapporti essere giustificati dalla necessità di lavoro stabile – nel termine vi sarebbe solo una maggiore rigidità nell’utilizzazione del lavoratore. Si tratterebbe di una soluzione interpretativa assai «riduttiva» rispetto agli scopi perseguiti dalla riforma. Ma vi sono obiezioni ulteriori. La spiegazione del ruolo della motivazione qui criticata è in primo luogo contraddetta dal rigore della legge per quanto riguarda la proroga e le sanzioni in caso di prolungamento del rapporto oltre certi limiti temporali o per la successione dei contratti senza rispettare gli intervalli previsti dalla legge. Tali disposizioni sarebbero del tutto incomprensibili se la motivazione non riguardasse una causale differente rispetto al t. indeterminato. Infatti, perché convertire il contratto se, a mansioni invariate, si lavora ventuno o trentuno giorni o, sempre in relazione alla
XXXXXXXXXXX,. Per il caso di decesso dell'Assicurato: gli eredi legittimi e testamentari dell'Assicurato Il capitale inizialmente investito e’ pari a Euro # # Il CAPITALE MINIMO GARANTITO al / / e’ pari al % del premio lordo.
XXXXXXXXXXX,. Il pasticcio », cit., 39, 48 s.
XXXXXXXXXXX,. 00. Secondo il giudice remittente, l’Amministrazione finlandese ha attuato un programma basato sul regolamento n. 1305/2013, il cui articolo 15, paragrafo 3, indica che la procedura di selezione dei prestatori di servizi di consulenza è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici. Pertanto, la risposta alla questione pregiudiziale deve essere formulata a partire dalla normativa sui suddetti appalti.
XXXXXXXXXXX,. Il neoformalismo contrattuale dopo i d.lgs. n. 141/10, n. 79/11 e la dir. 2011/83 UE: una nozione (già) vielle renouvelee, in Nuove leggi civ. comm., 2012, II, p. 341.
XXXXXXXXXXX,. Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, p. 836. 83 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 27.5.2004, ric. 66746/01, Xxxxxxx c. Regno Unito; Corte eur. dir. uomo, 13.5.2008, ric. 19009/04, McCann c. Regno Unito; Corte eur. dir. uomo, 21.9.2010, ric. 37341/06, Xxx e altri c. Regno Unito; Corte eur. dir. uomo, 18.9.2012, ric. 40060/08, Xxxxxxxx c. Regno Unito. 84 In tale prospettiva si rammenta che l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea pone il diritto di proprietà nel capo delle libertà, accogliendo una visione personalistica. 85 Cfr. Corte costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 217, in Rivista giuridica edilizia, 1988, I, 264. È in questo quadro che si innestano le principali leggi in materia di edilizia residenziale pubblica86 tese a garantire una residenza a nuclei familiari bisognosi, favorendone l’accesso al mercato della casa87. Al rispetto di tale indicazione sono improntate le citate normative, volte a promuovere le politiche sociali verso i soggetti più deboli, a tutelare il conduttore nei contratti di locazione ad uso abitativo, a favorire la stabilità del rapporto nel tempo e nella sua durata, a calmierare i canoni locativi e a riconoscere e valorizzare i legami fra le persone nel caso di successione88. Nel concetto di “edilizia residenziale pubblica” si compendia l’attività pubblica volta a garantire a soggetti economicamente sfavoriti il godimento di un alloggio che non potrebbero, altrimenti, ottenere attingendo al libero mercato. Proprio in tali contesti è possibile collocare le prime forme di rent to buy, sub specie di locazione con riscatto e di collegamento negoziale tra un contratto di locazione ed un patto di opzione, individuati dal legislatore quale strumento alternativo al trasferimento immediato della proprietà degli alloggi sociali e quale modalità di accesso al bene-casa a beneficio dei ceti sociali meno abbienti89. Nel dettaglio, tra i congegni maggiormente adoperati nell’ambito della circolazione degli alloggi popolari IACP, figura l’affitto con riscatto, tecnica di social housing introdotta dal Piano casa Fanfani (l. n. 43/1949), recentemente integrato dal Piano 86 Negli anni ‘70 la materia dell’edilizia residenziale pubblica è stata organicamente disciplinata con d.p.r. 30 dicembre n. 1035 del 1972 che all’art. 1 ne fornisce la relativa nozione con riguardo agli alloggi sovvenzionati dallo Stato. Più recentemente si occupano della materia la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il d.l. 1 ottobre...
XXXXXXXXXXX,. X ■ M ■ CARTA AGGIUNTIVA SI ■ NO ■ Cognome Documento e Numero Nome Rilasciato da Codice Fiscale/P. IVA in data Luogo d’emissione Cittadinanza Nato il Città Prov. ❑ Separato/a ❑ Convivente Data 1° rilascio Permesso soggiorno ❑ Vedovo/a ❑ Divorziato/a Data scadenza Permesso soggiorno ❑ Ricongiungimento familiare ❑ Nubile ❑ Celibe ❑ Coniugato/a Se coniugato/a ❑ comunione beni ❑ separazione beni dal (mm/aa) Numero familiari di cui a carico RESIDENZA* Via e n. civico CAP Città Prov. Tel. Cell. E-mail Domicilio (se diverso da residenza)* Indirizzo precedente (se domiciliato da meno di cinque anni) ❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso parenti ❑ Commercio ❑ Industria ❑ Presso terzi ❑ Credito Assicurazione ❑ Uso gratuito ❑ Stato Enti pubblici Affitto/Mutuo € ❑ Agricoltura Professione dal Se tempo determinato fino al Mens. netto (dipendenti) Netto annuo (autonomi) ❑ Edilizia Numero mensilità ❑ Trasporti Datore di lavoro ❑ Servizi ❑ Altro Indirizzo Città Prov. CAP Tel.
XXXXXXXXXXX,. Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 935.