Legge applicabile e foro competente Clausole campione
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Legge applicabile e foro competente. 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Legge applicabile e foro competente. La Polizza è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano. L’ASSICURATORE ed il CONTRAENTE concordano di rimettere le eventuali dispute esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Legge applicabile e foro competente. 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Legge applicabile e foro competente. 16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇=▇▇&▇▇▇▇=▇▇▇▇ o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della P...
Legge applicabile e foro competente. 1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al codice civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all’interpretazione, alla validità e/o all’esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Legge applicabile e foro competente. 13.1 Per eventuali controversie tra le parti derivante dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Legge applicabile e foro competente. Legge Italiana. Foro di Milano
Legge applicabile e foro competente. 14.1 L’interpretazione e l’esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dell’applicazione delle eventuali norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
14.2 Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge ed il caso in cui il Cliente possa essere considerato consumatore ai sensi delle attuali norme in materia, e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14, tutte le controversie derivanti da, o comunque relative al presente Contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Cuneo (Italia), con espressa rinuncia del Cliente a qualsiasi eccezione rispetto a tale Foro.
Legge applicabile e foro competente. 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
Legge applicabile e foro competente. 1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
