WELFARE AZIENDALE Clausole campione

WELFARE AZIENDALE. Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale, quale estensione dell’obbligatorio Welfare Contrattuale, come strumento di fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore maggiori benefici nelle situazioni particolari, a parità di costo aziendale.
WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi, convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane: In attuazione del punto 1 dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS Italiane metteranno a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle seguenti misure, tutte già attuabili secondo le norme e l’organizzazione vigenti: • da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per: - asili nido, scuole (materna, elementare, primaria e secondaria), università, master e corsi di lingua; - libri scolastici; - trasporto scolastico; - borse di studio; • da parte dei familiari, per la frequenza di: - ludoteche; - centri estivi e invernali; - vacanze studio; • dei servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti. Qualora, alla data del 31 dicembre di ogni anno, tutto o parte dell’importo di cui al precedente paragrafo non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al successivo punto 2.3. Il dettaglio delle voci accettate e le modalità operative per la loro fruizione saranno definiti a livello di Holding, che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché degli artt. 54 e 55 del CCNL Mobilità/Area AF le parti convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS:
WELFARE AZIENDALE. 1. L’Amministrazione ha confermato per ciascun esercizio del bilancio 2020/2022 euro 1.000.000 per finanziare le azioni di cui all’art. 72 del CCNL Funzioni locali 2016/2018, frutto di economie stabili derivanti da spese di personale del triennio 2016/2018.
WELFARE AZIENDALE. Le parti riconoscono che il benessere individuale e familiare dei lavoratori rappresenta un valore importante per l’azienda e contribuiscono ai risultati dell’intera organizzazione. Le parti riconoscono fin da ora la piena conformità alle vigenti normative fiscali e contributive degli indicatori previsti nel presente articolo e riconoscono, quindi, che i lavoratori beneficiari del premio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente, potranno esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 1, comma 184, Legge 28/12/2015, n. 208 (“legge di stabilità 2016”) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e nei termini di seguito stabiliti. Il predetto diritto di opzione di conversione dell’intero Premio di Risultato in denaro in servizi welfare dovrà essere esercitato da ciascun lavoratore beneficiario del premio, per ogni singola annualità di corresponsione del premio, entro e non oltre il 31 luglio del 2020, 2021, 2022. Il mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti comporterà la corresponsione della somma dovuta a titolo di premio in denaro, con applicazione degli oneri fiscali e contributivo come da normativa vigente alla data di pagamento. Al fine di consentire una più ampia realizzazione degli obiettivi del welfare aziendale, ai dipendenti che decideranno di esercitare il diritto di opzione per convertire integralmente il proprio premio, l’azienda incrementerà il valore individualmente convertito del 10%. Le somme, i beni, le opere e/o servizi di cui il lavoratore potrà in concreto fruire ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nonché i termini e le modalità di fruizione, nell’esercizio del diritto di opzione, saranno indicati nel Regolamento pubblicato sul portalino aziendale e specificati in dettaglio nel portale del provider che l’azienda metterà a disposizione dei dipendenti. Per coloro che risultano avere, al 31 dicembre dell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative man mano vigenti (per l’anno 2019 pari a € 80.000), per i quali non trovano applicazione né le disposizioni riguardanti il particolare trattamento contributivo e fiscale disposto dalla normativa di legge per i premi di risultato, né la facoltà di esercitare il diritto di opzione, il premio sarà corrisposto in busta paga secondo quanto previsto dalla tabella dell’allegato 5. Le parti si incontreranno periodicamente per verificare l’applica...
WELFARE AZIENDALE convenzioni per l'erogazione di servizi time saving; • convenzioni con strutture per servizi di cura; • buoni per l’acquisto di servizi di cura. Il decreto prevede altre condizioni di proponibilità:
WELFARE AZIENDALE. 1. Le Parti concordano che venga messo a disposizione di tutto il Personale dipendente a tempo indeterminato un importo pari a € 150,00 pro-capite su base annua da utilizzare in modalità Flexible benefits ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
WELFARE AZIENDALE. 1. La Società, al fine di accrescere il benessere dei propri lavoratori somministrati, predispone e aggiorna periodi- camente un piano di Welfare aziendale, nel quale possono essere previste forme di sostegno alle spese sanitarie, interventi in materia di istruzione dei familiari e misure di carattere ricreativo, ed ogni altra misura ritenuta coe- rente, tempo per tempo, con i fabbisogni e le esigenze del personale.
WELFARE AZIENDALE. Art. 4.1
WELFARE AZIENDALE. In sede di rinnovo del vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti, applicato dalla scrivente è stato stabilito che le Aziende, a decorrere dal 1° giugno 2017, mettano a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare. Il valore di tale offerta risulta pari a Euro 200,00 per l’anno 2019. Sulla base delle indicazioni di Federmeccanica per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all’art. 35, primo comma, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le Aziende interessate debbono provvedere a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Contratto di rinnovo in materia di welfare (art. 17, Sezione Quarta - Titolo IV del vigente CCNL). Al fine di garantire effettiva e piena identità di trattamento rispetto ai dipendenti dell’Utilizzatore, quest’ultimo, ogni qual volta possibile, provvederà direttamente alla citata offerta. Ove questo non risulti possibile l’Agenzia provvederà a tale adempimento. L’importo andrà fatturato al costo, incrementato del riconoscimento di un fee pari al 4% del costo.