Common use of WELFARE AZIENDALE Clause in Contracts

WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi, convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane: In attuazione del punto 1 dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS Italiane metteranno a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle seguenti misure, tutte già attuabili secondo le norme e l’organizzazione vigenti: • da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per: - asili nido, scuole (materna, elementare, primaria e secondaria), università, master e corsi di lingua; - libri scolastici; - trasporto scolastico; - borse di studio; • da parte dei familiari, per la frequenza di: - ludoteche; - centri estivi e invernali; - vacanze studio; • dei servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti. Qualora, alla data del 31 dicembre di ogni anno, tutto o parte dell’importo di cui al precedente paragrafo non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al successivo punto 2.3. Il dettaglio delle voci accettate e le modalità operative per la loro fruizione saranno definiti a livello di Holding, che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs Italiane, www.fastmobilita.it, www.filtcgil.it

WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi, convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane: In attuazione del punto 1 dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS Italiane metteranno a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle seguenti misure, tutte già attuabili secondo le norme e l’organizzazione vigenti: da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per: - asili nido, scuole (materna, elementare, primaria e secondaria), università, master e corsi di lingua; - libri scolastici; - trasporto scolastico; - borse di studio; da parte dei familiari, per la frequenza di: - ludoteche; - centri estivi e invernali; - vacanze studio; dei servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti. Qualora, alla data del 31 dicembre di ogni anno, tutto o parte dell’importo di cui al precedente paragrafo non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al successivo punto 2.3. Il dettaglio delle voci accettate e le modalità operative per la loro fruizione saranno definiti a livello di Holding, che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs Italiane

WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi, convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane: In attuazione del punto 1 dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF, a far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS Italiane metteranno a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle seguenti misure, tutte già attuabili secondo le norme e l’organizzazione vigenti: da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per: - asili nido, scuole (materna, elementare, primaria e secondaria), università, master e corsi di lingua; - libri scolastici; - trasporto scolastico; - borse di studio; da parte dei familiari, per la frequenza di: - ludoteche; - centri estivi e invernali; - vacanze studio; dei servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti. Qualora, alla data del 31 dicembre di ogni anno, tutto o parte dell’importo di cui al precedente paragrafo non risulti fruito, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al successivo punto 2.3. Il dettaglio delle voci accettate e le modalità operative per la loro fruizione saranno definiti a livello di Holding, che ne darà preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

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