Modifiche della convenzione Clausole campione

Modifiche della convenzione. 1. Qualora, nel corso dell’anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l’Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
Modifiche della convenzione. Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
Modifiche della convenzione. Il Comune si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, d’accordo con le Imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.
Modifiche della convenzione. 1. Fermo restando quanto previsto in via transitoria dall’articolo 4, in caso di ulteriori esigenze necessarie al corretto funzionamento dell'Agenzia, la presente convenzione può essere modificata da convenzione successiva per attività diverse e non comprese nel presente atto.
Modifiche della convenzione. Ogni modifica relativa al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.
Modifiche della convenzione. Qualunque modifica alla presente “Convenzione” non potrà avere luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto.
Modifiche della convenzione. 1. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata in forma scritta mediante un documento sottoscritto dalle Parti o mediante scambio di corrispondenza tra esse.
Modifiche della convenzione. 1. Durante il primo anno di esercizio, le parti verificheranno la funzionalità del sistema di interoperabilità e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.
Modifiche della convenzione. 1 Qualsiasi Parte può proporre di modificare la presente Convenzione.
Modifiche della convenzione. 1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi, variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi del Piano delle attività, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione e ai relativi adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non è intervenuta la variazione dei relativi stanziamenti.