Varianti in corso di esecuzione Clausole campione

Varianti in corso di esecuzione. Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, la Stazione Appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi:
Varianti in corso di esecuzione. Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 311 del DPR n. 207/2010.
Varianti in corso di esecuzione. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
Varianti in corso di esecuzione. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dalla Provincia con le modalità approvate dalla stessa. Le quantità presunte indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile, effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per la Provincia, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Qualora inoltre, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni dei commi 1 lett a) e 12 dell’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Varianti in corso di esecuzione. Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla Ditta Appaltatrice prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.lgs. n.50/2016. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n.50/2016. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'Impresa Appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.
Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore che non siano state precedentemente approvate dalla Stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda.
Varianti in corso di esecuzione. Ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
Varianti in corso di esecuzione. La stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi:
Varianti in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante intendesse avvalersi della facoltà di ordinare varianti in corso di esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta economica dell’aggiudicatario presentata in sede di gara e, laddove eventualmente non possibile, sulla base di opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e l’applicazione di eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile dall’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario. L'aggiudicatario non potrà introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle ipotesi, con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Sono ammesse varianti in aumento o diminuzione secondo quanto previsto all’art. 106 del D.lgs. 50/2016. E’ richiesta una particolare cura nella massimizzazione dei livelli di qualità delle attività e dei prodotti, per i quali dovranno essere predisposti degli strumenti di rilevazione quantitativa da mettere a disposizione dell'amministrazione. L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione da cui si evidenzi il rispetto o meno delle soglie SLA (Service Level Agreement) con una cadenza pari a quella di presentazione delle relazioni sullo stato dei servizi. Il mancato rispetto di un livello di servizio genera una penale che la stazione appaltante si riserva di applicare. I livelli di servizio e le corrispondenti penali sono riportati di seguito.
Varianti in corso di esecuzione. Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto applicabili.