Subappalto del servizio Clausole campione

Subappalto del servizio. L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità. Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.
Subappalto del servizio. E’ vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità del contratto. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e s. m. i.. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
Subappalto del servizio. Ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D. Lgs. 163/06, l’Appaltatore è obbligato ad eseguire in proprio il servizio di fornitura, l’affidamento in sub appalto è sottoposto alle condizioni e ai limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Subappalto del servizio. E’ espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione. Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina all’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006. E’ fatto divieto all’impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E’ altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all’incasso, qualora, ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, gli stessi non siano stati rifiutati dalla Stazione Appaltante con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006. In caso di inosservanza di tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. L'Impresa non potrà sospendere arbitrariamente il proprio servizio per alcun motivo, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Impresa costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto per fatto dell’Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 (quindici) giorni intimato dall’Amministrazione a mezzo di Raccomandata A/R, non abbia ottemperato; decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell’Impresa darà il diritto all’Amministrazione di risolvere, mediante comunicazione scritta, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare al...
Subappalto del servizio. 1. L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto indicato in sede di offerta.
Subappalto del servizio. E’ fatto divieto al soggetto contraente di subappaltare il servizio o parte di esso. In tutti i casi di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Direzione Scolastica e verso terzi, si intenderà il soggetto accreditato avente convenzione in essere con la Direzione Scolastica.
Subappalto del servizio. Si rinvia, per l’intera disciplina, a quanto disposto dall’articolo 174 del d.lgs. 50/2016.
Subappalto del servizio. Ogni subappalto deve essere preventivamente dichiarato dalla Ditta in sede di offerta, autorizzato dal Comune e regolamentato dall’art. 105 del codice e successive modificazioni; per quanto applicabile al presente capitolato deve essere dichiarato in sede di offerta. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria per la buona esecuzione del contratto nei confronti dei Comune. Si intendono subappaltabili solo i servizi di manutenzione, disinfestazione e analisi di laboratorio. L'Impresa Aggiudicataria è garante nei confronti del Comune del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente Capitolato. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.
Subappalto del servizio. L’Amministrazione Comunale non ammette, per alcuna ragione, il subappalto o la cessione del contratto di appalto del servizio, anche in parte, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto.
Subappalto del servizio. L’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato è direttamente affidata alla Ditta appaltatrice. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. In caso di subappalto, l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti del Comune, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previo: