Common use of SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105118 comma 11, del D. Lgs 50/2016163/2006, il Fornitore è tenuto comunicare all’Aziendaall’ASL le Aziende titolari di subContratto, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo l'importo del Contratto, l’oggetto l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 dell’art.118 del D.Lgs 50/16163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti . Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 116 del D. Lgs 50/2016163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto ad eseguire in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare proprio le prestazioni oggetto del presente Contrattodell’appalto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni è consentito nei limiti e con i limiti e le modalità definitedi cui all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività105 del DLgs 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitariadell’Azienda, per di quanto di rispettiva competenzasubappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - indicazione nell’ allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della perfetta esecuzione quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara, determina l’esclusione dalla gara; - deposito del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare contratto di subappalto, presso l’Azienda Sanitarial’Azienda, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto subappaltate; - trasmissione, con il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del DLgs 50/2016 - non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, la copia autentica di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. I pagamenti di quanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate del Contratto di subappalto sub appaltatore e la documentazione prevista dalla normativa vigente provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in materiacontratto, ivi inclusa compresa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore tracciabilità dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappaltoflussi finanziari. Il Contratto contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàin tutto o in parte, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016senza il consenso espresso dell’Azienda; In ogni caso l’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente violazione, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto il Contratto (art. 1456 c.ccod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.ccod.civ.).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’articolo 105, c. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’artdell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 106 Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del D. Lgs 50/2016superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: • i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati all’art. In caso 13 del presente disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di violazione del disposto occupazione femminile e giovanile di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà successivo articolo 13; nonché • le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di risolvere progettazione di diritto il Contratto (art. 1456 c.cinterventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Contratto Stipulato Mediante Scrittura Privata

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi A norma dell’art. 105118, D. Lgs. 163/06, che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del D. Lgs 50/201630%, il Fornitore è tenuto comunicare all’AziendaIVA esclusa, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o della fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattoappalto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: − che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato le prestazioni indicate parti di forniture che intendono subappaltare o concedere in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna cottimo; − l’Impresa aggiudicataria provvede a depositare il contratto di subappalto presso l’Azienda Sanitarial’Amministrazione Appaltante, almeno 20 10 (ventidieci) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto della data di effettivo inizio della fornitura; − che al momento del subappalto, la copia autentica deposito del Contratto contratto di subappalto e presso la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa Stazione appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/06, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti soggettivi generali di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/06; − che non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti in sede di gara nonché la certificazione dall’art. 10, L. 575/65. Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione comprovante il possesso dei requisitirequisiti richiesti. L’Impresa aggiudicataria è responsabile, richiesti dalla vigente normativanei confronti dell’Appaltante, per lo svolgimento del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o societàbase della presente gara. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappaltoinottemperanza, l’Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Il Contratto non può essere cedutoNon è considerato subappalto l’approvvigionamento di materiali per la cui fornitura l’appaltatore dovrà rivolgersi a Ditte costruttrici specializzate. La Stazione Appaltante pagherà direttamente ed esclusivamente l’appaltatore. La Società aggiudicataria dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanziate, relative ai pagamenti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate). È assolutamente vietata, a pena di nullitàimmediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’artnell’art. 106 del 116, D. Lgs 50/2016Lgs. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c163/06.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105, 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in sede di offerta, è fatto divieto misura non superiore al Fornitore di subappaltare 30% e secondo le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti modalità e le modalità definitecondizioni previste dall’art.105. Il Fornitore In mancanza di tali indicazioni il subappalto è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàvietato. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreL’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, il quale rimane l’unico e solo responsabileal momento della richiesta dell’autorizzazione al subappalto, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a deve depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto la Stazione Appaltante copia del subappalto, la copia autentica del Contratto contratto di subappalto e nonché contestuale la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la certificazione comprovante dichiarazione attestante il possesso dei requisitirequisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensì è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, richiesti entro 20 giorni dalla vigente normativadata di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’autorizzazione concessa non esonera l’Appaltatore per lo svolgimento quei servizi o forniture dati in subappalto dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l’Appaltatore resta ugualmente unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante. L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno subappaltate non può formare oggetto di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il ulteriore subappalto. Il Contratto contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’artstabilito nell’art.110 del D.Lgs. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: unibas.etrasparenza.it

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’artL’affidamento in subappalto di parte dello opere e del servizio deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105, del D. Lgs 105 dei D.Lgs 50/2016, il Fornitore tenendo presente che la quota subappaltante della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. In particolare l’impresa è tenuto comunicare all’Aziendatenuta: - ad indicare all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parte di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; - a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto relative prestazioni - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture in oggetto, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136/2010; - a trasmettere, al momento del subappalto, la copia autentica deposito del Contratto contratto di subappalto e presso la documentazione prevista dalla normativa vigente in materiastazione appaltante, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore subappaltatore, dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché qualificazione e la certificazione comprovante dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisitirequisiti generali di cui all’art. 136 del D.Lgs 50/2016; - a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, richiesti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - a far pervenire, prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante, la documentazione dell’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappaltorichiesta. Il Contratto non termine di 30 giorni può essere cedutoprorogato una sola volta, a pena ove ricorrono giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui importo inferiore al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire 2% dell’importo delle prestazioni affidate i termini per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (artrilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà. 1382 c.cTrascorsi tali termini senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105L’affidatario non potrà subappaltare, del D. Lgs 50/2016nemmeno in parte, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitoreappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàARXXX. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri è ammesso in conformità all’art. 105 del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltataD. Lgs. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto 50/2016 non può essere cedutoaffidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dell'accordo quadro, nonché la prevalente esecuzione dell'attività di “trasporto dei rifiuti”. Il concorrente indica all’atto dell’offerta (nel DGUE, PARTE II^, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 105 del D. Lgs 50/2016Codice degli appalti pubblici. In caso di violazione La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del disposto Codice. Ovx xon ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma precedente l’Azienda si riserva 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso il subappalto per la facoltà prevalente esecuzione del servizio di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.ctrasporto.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’artIl concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna Codice. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio cedere totalmente o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o parzialmente a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere cedutol’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.106 del Codice degli appalti. E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l’AULSS, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. A norma dell’ art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Allo stesso modo, a norma dell’art. 106 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di esecutore del contratto. In Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’AULSS, alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’originario concorrente alla gara. Nei 60 giorni successivi, l’AULSS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti antimafia. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’AULSS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Si precisa, inoltre, che, nel caso di violazione somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di risarcimento del disposto danno, tali somme verranno documentate attraverso nota di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (addebito fuori campo IVA, ai sensi dell’ art. 1456 c.c1 del D.P.R. 633/72. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla normativa vigente in materia.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105L’azienda contraente è tenuta ad eseguire in proprio l’esecuzione dei servizi e, del D. Lgs 50/2016pertanto, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 106, comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto. E’ consentito l’affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo nel limite del 30% dell’importo complessivo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2 del richiamato articolo. Ai sensi del comma 4, il soggetto affidatario può affidare in subappalto il servizio compreso nel contratto, previa autorizzazione dell’Istituto purchè: • all’atto dell’offerta abbia indicato i servizi o le parti dei servizi che si intendono subappaltare; • il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all’atto della presentazione dell’offerta, pena l’impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l’esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà contenere la specificazione della parte del contratto che l’azienda esecutrice intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità dell’azienda esecutrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso la stazione appaltante. L’azienda aggiudicataria, ai sensi dell’art. 105, comma 7 del nuovo codice appalti, è tenuta a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dagli atti di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Tale attestazione avviene attraverso la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo, conformemente agli atti di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo del disciplinare si rinvia all’art. 105 del D.Lgs 50/2016. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D. Lgs D.lgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto. La verifica dei requisiti dell’azienda aggiudicataria sarà effettuata ai sensi degli artt. 33, 81, 85, 86, 213, comma 8 del D.Lgs 50/2016. In A seguito del positivo esito della verifica dei requisiti, l’Istituto potrà adottare il provvedimento di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7 e art. 33 del D.Lgs 50/2016. Successivamente l’Istituto comunicherà a mezzo pec l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’art. 5 bis del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale). A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione che coincide con quella di esecutività del provvedimento. Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento del valore totale del contratto. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché del rimborso delle somme pagate dall’Istituto a causa dell’inadempimento dell’azienda, salvo l’esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso l’Istituto lo ritenesse necessario a tutela dei propri interessi. L’azienda aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell’Istituto ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento dei servizi, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per l’inadempimento contrattuale. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione definitiva e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti di seguito riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. Nello specifico l’aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta pervenuta dall’Istituto mediante pec: • Garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 del presente disciplinare; • nulla osta antimafia; • certificato del casellario giudiziale; • certificato di regolarità del versamento di imposte e tasse; • scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13 del D.Lgs 50/2016, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una ATI (non costituita); • stipula di un vincolo assicurativo che preveda una garanzia di responsabilità R.C.T./R.C.O. per un importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00; • ulteriori prescrizioni di legge, che si dovessero rendere necessarie, anche se sopravvenute rispetto alla data di pubblicazione del bando. L’aggiudicatario, inoltre, si impegna a sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di violazione inottemperanza, l’Istituto si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. L’azienda aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 – Legge Anticorruzione. L’Istituto si riserva di chiedere eventuali ulteriori documenti che si renderanno necessari ai fini della stipula del contratto de quo. L’azienda aggiudicataria è responsabile, sia verso l’Istituto che verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi che saranno espletati durante l’esecuzione del contratto. L’azienda è inoltre responsabile dell’operato delle figure professionali e degli eventuali danni che possano cagionare in qualsiasi modo all’Istituto e ai terzi. Sono a carico dell’azienda aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto. L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012 della legge 221/2012, alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara. L’azienda aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, pena la risoluzione di diritto del contratto. L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivoalla legge 12 marzo 1999 n. 68, fatto salvo “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. E’ fatto carico allo stesso di agire dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il risarcimento personale stesso. L’aggiudicatario solleva in ogni tempo l’Istituto da ogni e qualsiasi pretesa di ogni conseguente danno subito (artterzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 1382 c.c.).L’Istituto sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’aggiudicataria. L’azienda aggiudicataria dovrà inoltre:

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’artIl subappalto è regolato secondo la normativa vigente. 105E’ vietata la cessione a terzi del presente contratto senza autorizzazione della S.A., pena l’immediata risoluzione del D. Lgs 50/2016contratto. E' consentito, il Fornitore è tenuto comunicare all’Aziendanei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di solamente subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contrattosecondarie come indicate al precedente art. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in 1. In sede di offertaofferta dovrà essere dichiarato quali, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16tra le prestazioni accessorie sopra individuate, si riserva intendano subappaltare a terzi; il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’A.C. a pena di affidare nullità. A questo fine l’appaltatore dovrà consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti in subappalto materia di capacità a contrarre con le prestazioni indicate pubbliche amministrazioni e di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate Infatti gli interventi, anche in sede caso di offertasubappalto, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definitedovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle normative vigenti in materia. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàL’A.C. provvederà ad acquisire il D.U.R.C. riferito all’impresa subappaltatrice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e ed agli oneri dell’appaltatore che rimane unico responsabile nei confronti dell’A.C. di quanto subappaltato. E’ altresì fatto obbligo all’operatore economico affidatario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’A.C., di trasmettere alla stessa A.C. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti all’impresa subappaltatrice, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non adempia al predetto obbligo, l’A.C. sospenderà i pagamenti successivi. Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall’art. 118 del FornitoreD. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili. Sono altresì richiamati gli adempimenti a carico dell’appaltatore afferenti il D.Lgs. 81/2008 Ai sensi del Regolamento Comunitario 679 del 2016 in materia di privacy, il quale rimane l’unico i dati personali che le imprese comunicheranno saranno raccolti, registrati, organizzati e solo responsabileconservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto informatico che cartaceo, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un’onere pena l’esclusione dalla gara. Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici e Privati, nei confronti dell’Azienda Sanitarialimiti previsti da norme di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali. Saranno in particolare, utilizzati per quanto garantire il diritto di rispettiva competenza, accesso ai sensi della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltatalegge 241/90. La Provincia della Spezia è nominata conformemente al Reg. UE 679/2016 responsabile dei dati personali. Il Fornitore concorrente si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitariaad accettare, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoin caso di aggiudicazione, la copia autentica nomina quale Responsabile del Contratto trattamento dei dati dei destinatari del servizio in appalto ed a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal Comune oltre che la normativa specifica in materia di subappalto protezione dei dati prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e la documentazione prevista dalla normativa vigente dal D.lgs. 196/2003. Il concorrente dovrà mettere in materiaatto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi inclusa la certificazione attestante comunicare l’avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili oltre che prevedere una formazione e istruzione in materia di privacy di tutto il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti personale operante nel servizio in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, appalto che avrà accesso ai dati personali. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. L’appaltatore prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare all’A.C. il nominativo dell’addetto che assumerà il ruolo di eventuali forme “Responsabile del trattamento dei dati”, che dovrà essere fornito anche agli utenti e che risponderà a questi e all’A.C. della tutela della privacy e al quale è demandato il compito di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o societàricevere e richiedere i dati sensibili strettamente necessari all’espletamento del servizio. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).particolare:

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’artIl subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modifiche nella legge n. 108/2021 e con le limitazioni di seguito indicate. Non possono costituire oggetto di subappalto e devono pertanto essere eseguite direttamente dall’Appaltatore le prestazioni di cui all’articolo 3 di seguito elencate: - Tutti i servizi annoverati nei servizi di pulizia e sanificazione di cui all'Allegato 2 “PIANO GUIDA PULIZIE E SERVIZI OPZIONALI”, ad eccezione dei servizi opzionali. Tale scelta è motivata dalla rilevanza che assumono, rispetto al complesso dell’attività oggetto di appalto, le prestazioni in parola, che costituiscono il nucleo centrale della prestazione e dalla conseguente necessità rilevata che le stesse siano eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria, in quanto soggetto rispetto al quale è stato accertato in sede di gara il possesso dei necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e idoneità tecnico-professionale, di capacità organizzativa e gestionale e di affidabilità, quali indicatori atti a fornire all’Azienda la garanzia in ordine ad una esecuzione dell’appalto nel pieno rispetto delle prescrizioni fissate dalla documentazione di gara, anche in ragione del rapporto di diretta afferenza che lega il servizio in parola al servizio ristorazione a gestione diretta.. L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all’importo complessivo, in mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Azienda a seguito di apposita istanza scritta dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del D. Lgs 50/2016suddetto D.Lgs. decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L’Azienda a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è consentito dare esecuzione alle attività oggetto di richiesta di subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore è tenuto comunicare all’Aziendacontraente principale, la terna inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiqualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto. Non essendo stato richiesto L'Appaltatore resta in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le ogni caso responsabile nei confronti dell’Azienda per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitoredi subappalto, conformemente a quanto dichiarato sollevando l’Azienda medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le conseguenza all'esecuzione delle prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàsubappaltate. Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri la segnalazione del Fornitorefatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, il quale rimane l’unico e solo responsabilen. 646, nei confronti dell’Azienda Sanitariacome modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, per quanto di rispettiva competenzan. 139, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltataconvertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto contratto non può essere cedutoceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 106 105 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.cdecreto citato.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, Il GESTORE provvede alla realizzazione del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna servizio di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto cui al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e capitolato con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàproprio personale, salvo quanto previsto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal COMMITTENTE. Si precisa inoltre che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’art. 106 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. Il GESTORE dovrà trasmettere al COMMITTENTE copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del GESTORE. Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016. In caso E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto. L'inosservanza di violazione tali obblighi determina l'immediata risoluzione del disposto contratto di cui appalto e la perdita della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.cCOMMITTENTE e fatti salvi i maggiori danni accertati.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105118 del d.lgs. 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo costo della manodopera e del Contratto, l’oggetto personale sia superiore al 50% dell'importo del lavoro, servizio o fornitura affidaticontratto da affidare. Non essendo stato richiesto in sede si configura come subappalto l'affidamento di offertaattività specifiche a lavoratori autonomi. È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare salvo che per i casi previsti all’art. 116 del d.lgs. 163/06. Tutte le prestazioni oggetto e lavorazioni indicate dal Committente nel progetto esecutivo, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vigenti disposizioni che ne prevedono il divieto, fino alla misura massima del presente Contratto30%, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti L’Appaltatore rimane comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitariadel Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltatadelle opere e prestazioni subappaltate. Il Fornitore si impegna a depositare Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; − l’Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda Sanitaria, il Committente almeno 20 (venti) venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappaltorelative prestazioni, la copia autentica del Contratto corredato di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei di tutti i requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativaprescritti; − l'Appaltatore deve praticare, per lo svolgimento delle attività allo stesso le prestazioni affidate e in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20%; − l’Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il titolare del subappalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori: − la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; − copia del Piano Operativo di Sicurezza; − copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Appaltatore e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Contratto direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere ceduto, a pena formare oggetto di nullità, ulteriore subappalto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso che per la fornitura con posa in opera di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) impianti e di incamerare strutture speciali: in tal caso l’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il deposito cauzionale definitivonome del sub- contraente, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.cl'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105118 comma 11, del D. Lgs 50/2016Lgs. 163/2006, il Fornitore è tenuto comunicare all’Aziendaall’ASL le Aziende titolari di subContratto, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo l'importo del Contratto, l’oggetto l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 dell’art.118 del D.Lgs 50/16163/06, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. L’Azienda Sanitaria non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo in ogni caso l’applicazione del disposto degli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di inviare, nei termini legislativamente previsti,le fatture quietanzate dei subfornitori (art. 118, comma 3). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 116 del D. Lgs 50/2016163/2006. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. L’aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 8 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1051406 e seguenti del c.c., del D. Lgs 50/2016a condizione che il cessionario, oppure il Fornitore è tenuto comunicare all’Aziendasoggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, la terna di Subappaltatori titolar di SubContrattofusione o scissione, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente provveda a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante documentare il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, requisiti previsti per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’artgestione del servizio. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel Nel caso di RTIcontravvenzione a tale divieto, Consorzio o societàla cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere cedutotrasgressione alle norme del presente Capitolato, a pena di nullitàcommessa dall'eventuale subappaltatore occulto, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.cunico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, [da inserire se il Fornitore subappalto è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. vietato] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del della presente ContrattoConvenzione. [ovvero] [da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate subappalto, in sede misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’Importo massimo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Servizio di offerta, nella misura, alle condizioni pulizia ordinaria; - Servizio di sanificazione ed igienizzazione servizi igienici; - servizio di raccolta e con i limiti e le modalità definite. conferimento rifiuti - lavori straordinari Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltatastessi affidate. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitariala Xxxxxx, almeno 20 xxxxxx 00 (ventixxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto contratto di subappalto il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.ccod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall’art. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda previsto, la Camera non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Camera procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il Contratto subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Camera, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Camera da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Camera inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Camera, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo. L’esecuzione delle attività subappaltate non può essere cedutoformare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, a pena la Camera avrà facoltà di nullitàrisolvere il contratto, salvo quanto previsto ai sensi del successivo Articolo relativo alla risoluzione. Ai sensi dell’art. 106 105, comma 14, del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 5 % (cinque per cento). Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di violazione del disposto perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Camera annullerà l’autorizzazione al subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cui al comma precedente l’Azienda si riserva cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Camera ha facoltà di risolvere dichiarare risolto di diritto il Contratto (art. 1456 c.ccontratto, ai sensi del successivo Articolo relativo alla risoluzione.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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Samples: Contratto d'Appalto Per Il Servizio Di Pulizie E Apertura E Chiusura Sedella Sede Della Camera Di Commercio Di Brescia Dal 1.7.2018 Al 31/12/2020 Cig: 7481202331

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto ad eseguire in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare proprio le prestazioni oggetto del presente Contrattodell’appalto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni è consentito nei limiti e con i limiti e le modalità definitedi cui all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività118 del DLgs 163/2006 smi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti dell’Azienda SanitariaCapofila e delle Aziende mandanti, per di quanto di rispettiva competenzasubappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: -indicazione nella Dichiarazione Unica, allegato 2), da presentarsi ai sensi del DPR 445/2000, della perfetta esecuzione quota parte di fornitura, in termini percentuali, che intende subappaltare. L’indicazione di un valore numerico che possa rendere nota l’offerta economica di gara, determina l’esclusione dalla gara; -deposito del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare contratto di subappalto, presso l’Azienda Sanitariale Aziende, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto subappaltate; -trasmissione, con il deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 -non sussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto, la copia autentica di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 575/1965. L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. I pagamenti di quanto in subappalto saranno effettuati all’Operatore aggiudicatario, che dovrà trasmettere all’Azienda le fatture quietanzate del Contratto di subappalto sub appaltatore e la documentazione prevista dalla normativa vigente provvedere agli ulteriori adempimenti previsti in materiacontratto, ivi inclusa compresa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore tracciabilità dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappaltoflussi finanziari. Il Contratto contratto non può essere ceduto, a pena di nullitàin tutto o in parte, salvo quanto previsto ai sensi dell’artsenza il consenso espresso delle Aziende (art. 106 del D. Lgs 50/2016116 DLgs 163/2006), in ogni caso l’Operatore Economico subentrante deve mantenere le medesime condizioni contrattuali. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda violazione, le Aziende si riserva riservano la facoltà di risolvere il contratto di diritto il Contratto (art. 1456 c.ccod.civ.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.ccod.civ.).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 dell’art. 105 del D.Lgs 50/1650/16 e s.m.i., si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda Capofila non autorizzerà il subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. L’Impresa Aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto d’appalto e il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Si applica l’art. 106 del d. lgs. 50/2016 nel caso in cui la cessione del contratto consegua a ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni tali per cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui era stato inizialmente aggiudicato l'appalto, purchè l’operatore economico che succede nel rapporto contrattuale soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto, a mente di quanto previsto nel predetto art. 106. E' ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del d. lgs. 50/2016, ferme le seguenti disposizioni. Ai fini del presente appalto, l'eventuale subappalto è ammissibile esclusivamente e limitatamente ai servizi di cui all’art. 1 punto 1.c) (servizio di piccole manutenzioni ordinarie) ed in ogni caso non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Pertanto, l’acquisizione delle forniture di materiali aventi carattere meramente accessorio/strumentale ai fini dell’esecuzione delle prestazioni principali oggetto d’appalto (es. fornitura di materiale ludico- ricreativo, di materiale di consumo, di materiale igienico-sanitario etc.) non sono da considerarsi some subappalto ma come subcontratto. L’Aggiudicataria comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e il relativo oggetto. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del predetto art. 105. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105105 comma 3 d .lgs 50/2016. L’Impresa Aggiudicataria, del D. Lgs 50/2016nei limiti sopra previsti, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di può affidare in subappalto le prestazioni indicate i servizi di cui all’art. 1 punto 1.c) previa autorizzazione della stazione appaltante e purché all'atto dell'offerta abbia espressamente indicato che intende subappaltare o concedere in sede cottimo i predetti servizi e a condizione che si dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definiteesclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto Nel caso l’Impresa Aggiudicataria decida di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto avvalersi del subappalto, la copia autentica del Contratto è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 d. lgs. 50/2016. In caso di ricorso al subappalto, l’aggiudicataria deposita il contratto di subappalto e presso la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’Aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti di qualificazione prescritti dal vigente codice degli appalti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione relativa del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Impresa Aggiudicataria resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. dell'articolo 2359 c.c. del codice civile con il subappaltatoretitolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere fatta effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTIraggruppamento temporaneo, Consorzio società o societàconsorzio. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente l’Azienda 4 dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016 entro i termini ivi previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni di cui al presente articolo si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.capplicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’artIl subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, con la corrispondente quota percentuale rispetto all’importo complessivo. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato. La percentuale massima subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 13, co. 2 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 21/2021. Il subappalto o l’affidamento a cottimo deve essere autorizzato dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, del D. Lgs 50/2016Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. La Stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, il Fornitore previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è tenuto comunicare all’Azienda, la terna consentito dare esecuzione alle attività oggetto di Subappaltatori titolar richiesta di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatisubappalto. Non essendo stato richiesto L’esecuzione delle prestazioni affidate in sede subappalto non può formare oggetto di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le ulteriore subappalto. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitoredi subappalto, conformemente a quanto dichiarato sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di affidare in subappalto le conseguenza all'esecuzione delle prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàsubappaltate. Il subappalto non autorizzato, oltre alla risoluzione di diritto del contratto, comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri la segnalazione del Fornitorefatto all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, il quale rimane l’unico e solo responsabilen. 646, nei confronti dell’Azienda Sanitariacome modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, per quanto di rispettiva competenzan. 139, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltataconvertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto contratto non può essere cedutoceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 106 105 del D. Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.cdecreto citato.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto. L’operatore economico potrà subappaltare parti del servizio richiesto, come per esempio la cellophanatura, inclusa la prestazione della composizione ed abbinamento di rivista ed allegati oggetto di cellophanatura, o la stampa di uno o più numeri della rivista, ma non potrà, in alcun caso commissionare a terzi la stampa di parte di un unico numero, ciò al fine di evitare che una medesima uscita presenti caratteristiche e tempi di realizzazione diversi. Al fine dell’eventuale subappalto della prestazione di cellophanatura degli stampati, quale prestazione secondaria rispetto a quella principale della stampa della rivista o degli altri prodotti a stampa, l’importo della prestazione di cellophanatura è stimato in € 440,00 per ogni numero della rivista da cellophanare, corrispondente rispettivamente a € 0,04 a copia e ad un importo stimato complessivo contrattuale massimo della prestazione secondaria pari a € 3.520,00. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 10526, del D. Lgs 50/2016comma 6, il Fornitore è tenuto comunicare all’Aziendadella legge provinciale n. 2/2016, la terna stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue: • durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di Subappaltatori titolar pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di SubContrattopagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi; • entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l’importo l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del Contrattomedesimo subappalto, l’oggetto nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite; • il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite; • la stazione appaltante verifica la regolarità del lavorosubappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, servizio o fornitura affidatiattestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Non essendo stato richiesto Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente conformità a quanto già dichiarato in sede di offertagara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, si riserva di affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabilela dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’Azienda Sanitariadell'appaltatore, per quanto alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. L’appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di rispettiva competenzaappalto, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltatai contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria105, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltocomma 3, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materialettera c bis), ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’artIl subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105, 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, il Fornitore è tenuto comunicare all’Azienda, la terna solamente nel caso in cui l’appaltatore abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di Subappaltatori titolar di SubContratto, l’importo del Contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e nel pieno rispetto dell’art.105 del D.Lgs 50/16, si riserva di contratto che intende affidare in subappalto le prestazioni indicate in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità definite. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Azienda Sanitaria, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, Consorzio o società. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l’Azienda non autorizzerà il subappalto. Il Contratto L’appaltatore non può essere cedutocedere per alcun motivo il contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto ai sensi dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 106 27 della L.P. 2/2106. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. In caso 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di violazione acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione del disposto credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di cui al comma precedente l’Azienda si riserva appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS. La cessione del contratto non autorizzata comporta la facoltà di risolvere di risoluzione del contratto e fa sorgere in capo all’APSS il diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivoall’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.cmaggiore danno.).

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