Tipologia della prestazione Clausole campione

Tipologia della prestazione. 1. La gestione e organizzazione dell’attività di caffetteria, concettualmente similare alle tipologie descritte all’art. 48 della Legge Regionale 28/2005, Codice del commercio e ss.mm.ii., prevista dall’art. 117, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali per l’attività prevalente, nonché essere in linea con quanto indicato dall’art. 16.a del regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le prescrizioni ivi descritte.
Tipologia della prestazione. 8) Importo del credito
Tipologia della prestazione. Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Tipologia della prestazione. La tipologia della prestazione richiesta è nello specifico: • supporto tecnico sistemistico per la assistenza, manutenzione e gestione dell’infrastruttura di networking aziendale intendendo esplicitamente l’installazione, la configurazione, l’aggiornamento degli apparati attivi di rete: router, switch, hub, modem, firewall, ponti radio, ponti ottici e qualunque altro apparato attivo di rete installati nelle diverse strutture aziendali compreso le periferiche di qualunque tipo ad essi collegate, le schede in essi installate, i cavi ed adattatori di collegamento sia di alimentazione elettrica che di segnale, aggiornamenti dei sistemi operativi del firmware. • supporto tecnico sistemistico per l’assistenza, manutenzione e gestione delle macchine server, della server farm e dei server installati nelle diverse strutture aziendali intendendo esplicitamente l’installazione, la configurazione, l’aggiornamento delle macchine server compreso le periferiche di qualunque tipo ad essi collegate, le schede in essi installate, le unità di memoria, storage, tape library, i cavi ed adattatori di collegamento sia di alimentazione elettrica che di segnale, sistemi operativi server (Windows server 2003, 2008, 2012, Linux, Unix, ecc..). Sono comunque incluse nel supporto tecnico specialistico anche le apparecchiature di futura acquisizione, cioè le apparecchiature nuove già acquisite ma non installate e le apparecchiature nuove che potranno essere acquisite durante il periodo di validità del contratto, e tutte le macchine il cui periodo di garanzia dovesse scadere in periodo di vigenza contrattuale.
Tipologia della prestazione. 1. La gestione e organizzazione dell’attività di caffetteria, prevista dall’art. 117, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali per l’attività prevalente, nonché essere in linea con gli indirizzi forniti dall’art. 16.a del regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande con le caratteristiche e secondo le prescrizioni ivi descritte.

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L’oggetto della prestazione è il seguente:

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • COASSICURAZIONE Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

  • Prestazioni Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.

  • Struttura della retribuzione 1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 09/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono nell’ambito della vita privata per le seguenti garanzie: