DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO Clausole campione

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la risoluzione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatti salvi il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune e le più gravi sanzioni previste dalla legge. Il subappalto è regolato secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. In ogni caso, potrà essere affidata in subappalto quota parte del servizio in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, previa verifica del possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnica, ed in particolare le iscrizioni ed autorizzazioni necessarie per l'effettuazione del servizio. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest’ultimo. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione, la cessione si intende nulla e l’Università potrà risolvere di diritto il contratto e chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si applica l’articolo 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. L’Università non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo quanto previsto dall’articolo 105, comma 13, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario di consegnare all’Università, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nell’ipotesi di subappalti o subcontratti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, l’Università verificherà che nei relativi contratti sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei termini di cui all’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Art. 15 Spese contrattuali.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni. L’eventuale intenzione di subappaltare la fornitura, dovrà essere dichiarata per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione xxx.xx, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato. Detta dichiarazione dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in misura comunque non superiore al 30%). Ai fini della successiva autorizzazione al subappalto (nei limiti indicati in fase di offerta), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda e dimostrare, con ogni utile documentazione da allegarsi alla domanda stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali, nonché di idonea capacità tecnica e professionale. In tal caso, l’aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all’Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto. È fatto divieto di affidare in subappalto l’attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il contratto di appalto a pena di risoluzione. Il subappalto è autorizzato dal comune nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel presente capitolato fino ad un massimo del 30% del corrispettivo giornaliero. L’eventuale inosservanza di detta norma sarà causa di nullità del contratto, con conseguente richiesta di danni. L’eventuale autorizzazione non esime l’appaltatore dalla responsabilità totale verso il comune e dovranno essere osservate modalità e condizioni indicate nell’atto autorizzativo. In caso di dichiarazione resa in sede di gara di voler subappaltare parte del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro trenta giorni, il contratto di subappalto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. Il presente contratto di affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO. L’Appaltatore non può cedere il presente contratto a pena di risoluzione, ai sensi del precedente Articolo 9 bis. L’Appaltatore non potrà in nessun caso avvalersi del subappalto, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c e del precedente art. 9 bis. Gli eventuali subcontratti diversi dal subappalto sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C..