CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Clausole campione

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. E’ fatto altresì assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della LepidaSpa, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, LepidaSpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. La cessione del presente contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Esecutore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso. Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni. In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata la cessione della Convenzione nonché dei singoli Contratti Specifici e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ESTAR o alle Aziende, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell’impresa ovvero dell’azienda o del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto). L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, a condizione che l’Amministrazione Appaltante accetti espressamente la cessione. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, en- tro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106, comma 13, del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. 1. E’ fatto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 .e s.m.i.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell’impresa ovvero dell’azienda o del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto). In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Ai sensi dell'art. 10f, comma 1, del D.Lgs. f0/2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto. Fatte salve le condizioni e le modalità previste all'art. 106 comma 13 del D.Lgs f0/2016 e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui alla L.f2/1991, il Committente può consentire la cessione dei crediti che devono venire a maturazione a valere sul presente contratto, una volta che i suddetti crediti siano certificati mediante la “Fiattaforma dei crediti commerciali”, gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.