La cessione del contratto Clausole campione

La cessione del contratto cida con l’intermediario che ha collocato il presente con- tratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi.
La cessione del contratto. Il Cliente non può cedere il contratto ad altri.
La cessione del contratto. 1. Nozione 389
La cessione del contratto. 1. Nozione e inquadramento. ...................................................
La cessione del contratto. 1. La cessione del contratto 467
La cessione del contratto. 1. Oggetto 703
La cessione del contratto. A La violazione del divieto pattizio di su- blocazione di cui all’art. 1594 c.c., 1º co., o di cessione in uso dell’immobile locato ad uso non abitativo, in difetto di una valuta- zione legale tipica della gravita` dell’inadem- pimento, consente la pronuncia di risoluzio- ne del contratto ai sensi dell’art. 1452 c.c. soltanto nel caso in cui l’inadempimento in- tegrato dalla violazione del patto non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interes- se dell’altra parte, da apprezzarsi dal giudice in base alle circostanze del caso (C. 15763/ 2000). Il locatore puo` chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene anche nel caso in cui, al momento della pro- posizione della domanda, detto bene e` dete- nuto da un terzo, immessovi dal conduttore (C. 15083/2000).
La cessione del contratto. La cessione del contratto di edizione non era disciplinata espressamente dalla legge sul diritto d’autore del 1925, ma si faceva riferimento al modello del codice civile del 1865, che però non conteneva a sua volta una disciplina esaustiva di questa fattispecie. Il legislatore del 1941 si è limitato a regolare il solo trasferimento dei diritti di sfruttamento dell’opera acquistati dall’editore, mentre, per una disciplina generale in tema di cessione di contratto e trasferimento di azienda, bisogna fare riferimento al codice civile del 1942, che si pone come integrazione della disciplina dettata dalla legge speciale. I diritti di sfruttamento economico acquistati dall’editore non possono però essere trasferiti a terzi senza il consenso dell’autore (art. 132 l.d.a.), consenso che può risultare dallo stesso contratto o essere prestato successivamente e che deve avere, secondo la dottrina maggioritaria, forma scritta ai fini della prova, come si ricava dall’art. 110 legge d.a. 43 Il contratto di edizione è un contratto a prestazioni corrispettive e di conseguenza regola generale in tema di cessione di contratto è quella dell’art 1406 c.c.44, che pone una deroga all’art 107 l.d.a. in tema di libera trasferibilità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. L’editore, previa esplicito consenso dell’autore, può però rilasciare a terzi licenze editoriali e stipulare contratti di sub-edizione; può sostituire, sempre con il consenso dell’autore, a sé un terzo e tale sostituzione è efficace nei confronti dell’autore dal momento della notifica (art 1407 c.c.). I rapporti tra autore, editore e cessionario saranno regolati dagli artt. 1408 – 1410 c.c45. In caso di cessione dell’azienda (art. 132 l.d.a.) è ammesso il trasferimento dei diritti relativi al contratto di edizione, derogando alla disciplina dell’art 2558, comma 1 c.c.46 per cui l’acquirente non subentra nei contratti stipulati che abbiano carattere 43 PERLINGIERI P. (a cura di), La legislazione civile annotata con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli, 1985, 591.
La cessione del contratto. Il fenomeno della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio si produce anche nel caso della cessione del contratto, ed esattamente con riguardo all’insieme dei rapporti obbligatori nascenti dal contratto stesso (cd. rapporto contrattuale). Ogni posizione contrattuale, infatti, contiene un profilo attivo e passivo e quindi dà luogo alla contestuale creazione di posizioni di debito e di credito. Affinché un contratto possa essere ceduto occorre:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.