Comitato misto Clausole campione

Comitato misto. 1. È istituito un Comitato misto al fine di garantire l’attuazione dell’Accordo. Que­ sto Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta necessario, normalmente una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Albania. È presieduto, a turno, da ognuna delle Parti contraenti.
Comitato misto. 1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Esso si pronuncia di comune accordo.
Comitato misto. 1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti.
Comitato misto. 1. Viene istituito un Comitato misto denominato «Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», composto da rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente Accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall’Accordo stesso. Tali decisioni sono eseguite dalle parti secondo le rispettive norme. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Comitato misto. 1. Al fine di agevolare la gestione del presente protocollo, è istituito un comitato misto. Tale comitato è costituito da rappresentanti delle parti contraenti.
Comitato misto. 1. Si istituisce un comitato misto composto da rappre- sentanti delle due parti, responsabile del funzionamento efficace dell’accordo.
Comitato misto. 1. Con il presente Accordo le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Georgia (di seguito denominato «Comitato misto»), composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzionari designati dalle stesse a tale scopo.
Comitato misto. 1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello più alto possibile, che avrà il compito di:
Comitato misto. 1. È istituito un Comitato misto al fine di garantire l'attuazione dell'Accordo. Questo Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta necessario sul territorio di una delle Parti con- traenti. È presieduto, a turno, da ognuna delle Parti contraenti.
Comitato misto. 1. Viene istituito un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta ap- plicazione del presente Accordo. A tal fine esso procede a scambi di pareri ed in- formazioni e costituisce la sede delle consultazioni tra le parti.