VERBALE DI ACCORDO
Addì, 27 ottobre 1995, in Roma tra
l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI-FNAE-ANSE-CNA, FIAE-CASA, CLAAI
e
la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 15 novembre 1991 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia e affini.
- Protocollo sulla politica degli investimenti, sulla politica industriale e sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni.
- Sistemi di concertazione e di informazione.
- Sistema contrattuale.
- Protocollo sul sistema delle Casse Edili.
- Rappresentante per la sicurezza.
- Trasferta.
- Periodo di prova.
- Addetti ai lavori discontinui.
- Ferie.
- Lavoro a tempo parziale.
- Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di difficoltà aziendali e di crisi di mercato.
- Previdenza complementare.
- Provvedimenti disciplinari.
- Indennità per lavori speciali disagiati.
- Accordi locali.
- Classificazione dei lavoratori.
- Occupazione femminile e tutela della maternità.
- Lavoratori extracomunitari.
- Sicurezza del lavoro.
- Dichiarazione congiunta.
- Sfera di applicazione.
- Aumenti retributivi.
- Decorrenza e durata.
FILLEA-CGIL ANAEPA-CONFARTIGIANATO
FILCA-CISL ASSOEDILI-FNAE-ANSE CNA FIAE-CASA
FeNEAL-UIL CLAAI
PROTOCOLLO SULLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI, SULLA POLITICA INDUSTRIALE E SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Fnae-Anse-Cna, Fiae-Casa, Claai e Sindacati nazionali dei lavoratori edili FeNEAL-UIL - FILCA-CISL - FILLEA-CGIL, convengono, nel consolidare una linea di proposta per una politica di settore diretta a restituire all'artigianato delle costruzioni il ruolo che esso deve assolvere per lo sviluppo economico del Paese e per la ripresa dell'occupazione.
Nel Protocollo Governo - Confederazioni sindacali - Confederazioni imprenditoriali del 23.7.93 è riconosciuto il ruolo del settore delle costruzioni per il rilancio del mercato interno e per la necessità di recuperare il ritardo accumulato dal Paese nella dotazione di
infrastrutture rispetto agli altri paesi europei.
In coerenza con il citato Protocollo, le Confederazioni artigiane Anaepa- Confartigianato, Assoedili-Fnae-Anse-Cna, Fiae-Casa, Claai e Sindacati nazionali dei lavoratori edili ritengono che il dialogo e la concertazione tra le parti sociali del settore sulle politiche e sulla legislazione sul mercato dell'edilizia possa consentire l'individuazione di obiettivi comuni da rappresentare e verificare con continuità in sede governativa attraverso un tavolo trilaterale e in collegamento con le altre forze imprenditoriali del settore.
Al fine di rendere strutturali e permanenti le sedi del confronto, le Associazioni nazionali artigiane e i Sindacati nazionali edili si avvarranno di un sistema di concertazione disciplinato dal contratto nazionale, attraverso sessioni semestrali supportate dai rapporti dell'Osservatorio settoriale sul mercato delle costruzioni.
In questo quadro, si ritiene di articolare il presente Protocollo in due parti:
- la prima contiene l'individuazione di una serie di aree tematiche e di principi fondamentali che comportano impegni di medio-lungo termine del Governo e che rendono necessaria una progressiva attualizzazione e verifica;
- la seconda seleziona, all'interno dei su citati principi, alcune urgenti e fondamentali azioni al fine di consentire al settore di superare l'emergenza economico-produttiva ed occupazionale.
PRIMA PARTE
Politica per gli investimenti e l'occupazione.
1. Rilancio di un'effettiva politica degli investimenti pubblici in infrastrutture, che recuperi il ritardo nei confronti dei paesi europei con i quali si misura in termini di concorrenzialità il nostro sistema paese.
2. Riordino del sistema di tassazione, con manovra della leva fiscale in particolare per gli interventi di recupero, manutenzione, restauro e risanamento conservativo, considerando anche gli effetti positivi sul gettito proveniente dal settore.
3. Definizione delle condizioni legislative che consentano il ricorso al project financing per la realizzazione e gestione dei servizi di pubblica utilità suscettibili di produrre reddito incentivando, ove necessario, l'attivazione degli interventi.
4. Snellimento e standardizzazione delle modalità di intervento dello Stato nei diversi livelli: procedure di affidamento; gestione dei contratti, funzionalità della Pubblica Amministrazione, organi di controllo.
5. Creazione di un quadro di certezze e convenienze che favorisca la ripresa dell'edilizia privata. In questo quadro la riforma della legislazione urbanistica e del regime dei suoli risultano condizioni non più rinviabili, al fine anche di realizzare regole chiare per l'investimento privato scongiurando ulteriori attività e produzioni abusive che danneggiano il sistema delle costruzioni e degradano il territorio.
6. Definizione urgente della riforma della disciplina degli appalti nella direzione della trasparenza, della maggiore responsabilità del prodotto edile, della funzionalità del mercato, del rispetto della libertà e della qualificazione dell'organizzazione della piccola impresa artigiana, nel quadro delle direttive e normative dell'Unione Europea.
7. Varo di procedure di pagamento certe nei tempi e nelle modalità per restituire trasparenza a questa fondamentale funzione della Pubblica Amministrazione; per il futuro il finanziamento completo delle opere da eseguire deve costituire condizione essenziale dei programmi pubblici di investimento.
8. Riattivazione delle politiche di acquisto di immobili da parte degli investitori istituzionali.
Politica industriale.
1. Attivazione dal lato della domanda pubblica di programmi di spesa certi nelle articolazioni dimensionali, temporali ed attuative per consentire alle piccole imprese di realizzare un processo di crescita in "qualità" della struttura produttiva, sul versante organizzativo, tecnologico e professionale.
2. Previsione di un sistema normativo che favorisca da un lato la flessibilità organizzativa, dall'altro la qualificazione delle aziende, anche con misure di natura creditizia e fiscale che consentano processi di concentrazione anche in forma consortile, specializzazione e innovazione organizzativa e tecnologica.
3. Attuazione di un programma di ricerca e sperimentazione sia nel campo dell'edilizia che nelle infrastrutture, che colleghi in modo funzionale i diversi attori del processo edilizio: progettisti, costruttori, produttori di materiali e lavoratori.
Politiche del lavoro.
1. Nelle politiche del lavoro elementi fondamentali sono la modifica e nuova definizione della struttura del costo del lavoro, l'azione diretta a contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva, gli strumenti a sostegno della mobilità e flessibilità nell'impiego delle risorse umane, gli interventi finalizzati a percorsi di qualificazione e riqualificazione delle stesse risorse umane.
2. L'edilizia deve essere equiparata ai settori industriali manifatturieri per quanto concerne la fiscalizzazione degli oneri sociali, della quale il settore beneficia in modo simbolico.
3. E' necessario definire le azioni e gli strumenti necessari a combattere l'area dell'evasione contributiva in modo di porre le imprese in condizione di parità concorrenziale anche attraverso un sistema di agevolazioni e penalizzazioni in grado di far emergere il lavoro
sommerso ed abusivo.
4. Occorre rideterminare la contribuzione sociale complessiva nel settore, sia in relazione alla riforma del sistema previdenziale ed assistenziale e quindi al suo finanziamento, sia in relazione alle caratteristiche specifiche del settore edile. La riforma va informata ai seguenti principi:
a) definire una struttura di prelievo contributivo omogeneo in tutti i settori compreso il settore edile;
b) sostituire l'attuale contribuzione sanitaria con un'imposta sul valore aggiunto d'impresa;
c) riformare la contribuzione all'INAIL, eliminando i rilevanti oneri impropri che gravano sui tassi di premio e tenendo conto dell'impegno e dell'attività delle imprese nel campo della sicurezza.
5. Occorre, infine, favorire ogni azione ed intervento in direzione dello sviluppo dell'occupazione nelle piccole imprese nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla manodopera giovanile e alla ricollocazione di lavoratori inoccupati.
SECONDA PARTE
Le parti, nell'attuale fase di pesante crisi che attraversa il mercato delle costruzioni e al fine di determinare le condizioni per il rilancio del settore, unitamente a un aumento e riqualificazione delle opere infrastrutturali, convengono di proporre al Governo, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo del 23.7.93, i seguenti obiettivi immediati:
1. Snellimento e standardizzazione delle procedure.
Si propone di formulare un'unica legge sulla procedura di finanziamento delle OO.PP. di competenza locale finanziate dallo Stato, delegando alle leggi di spesa solo la definizione delle tipologie di opere e i relativi stanziamenti, nonché particolari organi statali competenti. Al suo interno deve stabilirsi il principio dell'avocazione delle competenze nel caso di inadempienza da parte dell'amministrazione beneficiaria di un finanziamento, anche di entità inferiore al 50%, dello Stato.
Si propone, altresì, di stabilire il ricorso sistematico ed obbligatorio agli strumenti organizzativi di accelerazione e di formazione contestuale dei provvedimenti (accordo di programma, conferenza dei servizi, sportello unico, contenuto standard dell'accordo di programma, al cui interno siano previsti adempimenti e scadenze).
2. Mantenimento rigoroso dei Programmi Triennali delle OO.PP. e adeguamento dei flussi finanziari.
Il mantenimento e il miglioramento degli impegni, assunti dalle Amministrazioni Pubbliche attraverso i Programmi di OO.PP., deve essere accertato attraverso la capacità tecnico-amministrativa delle PP.AA. e il mantenimento del livello di competenza di spesa posto in bilancio annualmente correlato a quello antecedentemente programmato.
Detto accertamento afferisce sia al bilancio della Pubblica Amministrazione territorialmente competente e sia ai capitoli di bilancio di trasferimento dello Stato centrale agli Enti Locali.
Dopo ogni periodo di verifica delle capacità tecnico-amministrative degli enti appaltanti, nel caso di diminuzione delle capacità di spesa di qualcuno di essi si dovranno studiare i provvedimenti attraverso i quali risolvere i problemi riscontrati.
3. Rilancio degli investimenti per l'adeguamento del paese agli standard comunitari.
In particolare occorre operare una serie di azioni di Governo mirate ad accelerare e sbloccare le seguenti aree tematiche:
- gli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana. Ci si riferisce in particolare agli interventi di recupero urbano e agli interventi di adeguamento e manutenzione del patrimonio residenziale e non residenziale pubblico e privato. A questi interventi vanno indirizzati "i fondi ex Gescal", capaci, nel nuovo quadro legislativo, di attrarre investimenti privati complementari.
Xxxxx, inoltre previste forme di agevolazioni fiscali delle opere di manutenzione e restauro di immobili privati e di parti comuni di edifici al fine di consentire una seria lotta al lavoro nero e una crescita del settore della manutenzione che è ad elevato valore aggiunto di manodopera.
Tali programmi richiedono un quadro programmatorio articolato a livello territoriale e un'urgente impostazione delle procedure attuative. Occorre, inoltre, avviare tutte le iniziative legislative per la riqualificazione, anche con fondi privati degli edifici pubblici obsoleti o dismessi e definire il quadro legislativo entro cui può essere esercitata la manutenzione programmata.
- Il completamente del programma Ferrovie dello Stato attinente la rete nazionale (quadruplicamento e velocizzazione) delle dorsali e trasversali, degli anelli ferroviari, dei nodi urbani, delle elettrificazioni e dei passaggi a livello.
Occorre prevedere, inoltre, un sistema di osservatorio in grado di monitorare l'avanzamento dei programmi inerenti le opere ferroviarie e determinare, per le opere più importanti, sedi istituzionali per il coordinamento tra i vari soggetti interessati alla realizzazione dell'opera.
- Per la rete viaria stradale, è necessario definire, in un quadro di certezze, le opere prioritarie riportate nei piani di cui alla legge n. 531/82 e operare, per quanto attiene al Piano Triennale 1993/95, nell'ambito delle ripartizioni disciplinate nella legge n. 531/82, per una puntuale attuazione, anche al fine di recuperare i ritardi esistenti tra il Piano Decennale per la Grande Viabilità e quanto realmente attuato.
- Per gli interventi programmati nelle strutture aeroportuali occorre determinare i presupposti perché il percorso della regolarità nella programmazione e nell'attuazione prevalga sui provvedimenti estemporanei ed episodici.
- Inoltre, è necessario definire come i programmi di opere infrastrutturali riguardanti le aree metropolitane (parcheggi, sistemazioni a verde, linee tranviarie e metropolitane, centri di vendita e stoccaggio delle merci) saranno realizzati sia per quanto attiene alle procedure, sia per quanto attiene agli spazi assegnati all'investimento privato.
4. Revisione dell'attuale sistema creditizio.
Per uscire dall'attuale condizione, modernizzando il settore, occorre allineare la normativa italiana a quella delle più avanzate realtà economiche, iniziando a dare rapida attuazione alla seconda direttiva comunitaria sulle banche, che, tra l'altro, consentirà di agevolare i
finanziamenti diretti a rafforzare i capitali di rischio delle imprese, specialmente di quelle piccole e medie.
5. Creare un quadro di certezze che consenta la ripresa dell'edilizia privata.
L'investimento privato può essere attirato verso l'attività edilizia, se rapidamente si adottano delle normative in materia di strumenti urbanistici in grado di organizzare e definire gli interventi sul territorio e combattere le produzioni abusive che degradano il territorio danneggiando e ostacolando lo sviluppo ordinato delle costruzioni.
Per questo, l'investimento privato può essere attirato verso l'attività edilizia, specie di riqualificazione e di rifunzionalizzazione delle aree degradate e delle periferie, mutando le modalità di produzione dei piani, ma anche accelerando le procedure di risposta e di valutazione delle iniziative, nonché portando all'interno delle procedure ordinarie i meccanismi di concertazione tra pubblico e privato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorsualità.
6. Rilanciare la strategia del project financing.
Occorre, unitamente alla necessaria e urgente ridefinizione delle regole in materia di lavori pubblici e di finanza locale, produrre un quadro normativo certo e completo delle diverse forme e modalità di finanziamento privato delle OO.PP., con particolare riferimento:
- alla concessione e gestione delle opere e lavori pubblici;
- alla concessione dei servizi pubblici;
- alla costituzione di società miste;
- all'attuazione dei programmi misti di riqualificazione urbana.
SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
A. SISTEMA DI CONCERTAZIONE
Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi
enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.
Livello nazionale.
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità della occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.
Livello regionale.
Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane e indirizzato al sostegno e allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili e affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
Livello territoriale.
- nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato e alle piccole imprese;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.
B. SISTEMA DI INFORMAZIONE
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriali artigiane su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i consorzi artigiani con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di lire, aggiudicatari di opere di significativa rilevanza a livello territoriale, al fine di una valutazione congiunta, alle rappresentanze sindacali territoriali, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e occupazionali dei Consorzi;
- struttura e andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Le parti si impegnano a intensificare la loro azione perché da parte degli enti competenti si impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva, fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale e aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle norme.
SISTEMA CONTRATTUALE
1. Livello nazionale.
Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire il contratto collettivo del settore.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i seguenti argomenti:
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- il sistema di classificazione;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene;
- le azioni positive per le pari opportunità;
- gli Enti paritetici;
- la costituzione di eventuali fondi di categoria;
- altre materie tipiche del CCNL.
2. Livello regionale.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali.
Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.
PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza del precedente contratto.
1. Livello nazionale.
Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista.
La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista.
Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo
per trovare un accordo sostitutivo del precedente.
Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo, reciprocamente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali.
Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.
Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
2. Livello regionale.
La decorrenza del CCRIL cadrà a metà della vigenza del CCNL. La definizione del CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure.
La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza.
Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma.
A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo.
Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali.
Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.
Trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dal CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'Accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le Parti, in sede regionale, valuteranno la situazione economica, produttiva e occupazionale del settore attraverso i risultati del sistema di concertazione e di informazione.
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore delle costruzioni nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
PROTOCOLLO SUL SISTEMA DELLE CASSE EDILI
Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini, le Organizzazioni nazionali di categoria dell'artigianato delle costruzioni (ANAEPA- CONFARTIGIANATO, ASSOEDILI-FNAE-ANSE della CNA, FIAE-CASA, CLAAI) e le
Organizzazioni nazionali di categoria dei lavoratori edili (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL) confermano che il sistema delle Casse Edili Artigiane è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia contrattuale dei settori e delle imprese di cui alla sfera di applicazione - Disciplina Generale del presente CCNL.
Allo scopo di verificare la situazione in atto ed esaminare i problemi connessi all'attuazione del su richiamato art. 43 anche alla luce delle interrelazioni con altri sistemi di Casse Edili, le Parti concordano di istituire, entro 15 giorni dalla stipula dell'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL, una Commissione nazionale con lo scopo di affrontare e risolvere i suddetti problemi nel rigoroso rispetto dell'autonomia contrattuale e degli impegni sottoscritti con il presente CCNL.
Una prima verifica del lavoro della Commissione sarà effettuata entro il 31.12.95.
Le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 109 dell'11.2.94, sull'obbligo che i diversi organismi paratetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti, concordano di darne piena e immediata attuazione.
A tal fine le Parti confermano la necessità di giungere alla definizione di un Protocollo d'intesa tra i soggetti costituenti i diversi sistemi di Casse Edili per avviare la razionalizzazione delle procedure al fine di favorire l'effettivo reciproco riconoscimento tra i sistemi stessi.
In proposito, le Parti concordano che i principi e il dettato dell'art. 37 della legge n. 109 hanno valore interpretativo e non innovativo e in tal senso vanno applicati e contrattualmente attuati.
Nota a verbale.
Le Parti, in relazione a quanto previsto dal comma 2, concordano di definire quanto prima la periodicità dei lavori della Commissione al fine di risolvere, in tempi solleciti, i problemi inerenti alla completa attuazione dell'art. 43 del presente CCNL.
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
1. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
3. L'esercizio delle attribuzioni, di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.
19 del D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
5. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori della
industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 626/94.
7. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al Punto 9.
8. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
9. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso le Casse Edili Artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente, di cui £.
8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10. A livello regionale le Parti, all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL.
11. La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22 del D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.
12. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza e ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui
al punto 9.
14. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.
15. Alla formazione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 626/94 del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
16. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs. n. 626/94. Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
17. A tal fine, entro il 30.6.96, le Parti procederanno a una verifica circa l'attuazione di quanto convenuto con il presente articolo.
TRASFERTA
A) NORME GENERALI
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma 2.
* * * * *
Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dalla applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile Artigiana di provenienza di cui all'art. 43 del CCNL. Tuttavia, nel caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore a 3 mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa Edile di quest'ultima circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché gli operai in tale secondo periodo di paga siano in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.
Con riferimento all'art. 18 della legge 19.3.90 n. 55, l'impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile, nella cui zona si svolgono i lavori, le periodiche denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta della impresa o del committente.
Il certificato di regolarità contribuiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure su previste, nel caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa Edile Artigiana di provenienza, alla quale l'impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell'attestato di regolarità contributiva per i lavoratori trasfertisti.
Dichiarazione delle parti.
Le Parti convengono che la normativa prevista all'ultimo comma del presente articolo si applica nel caso in cui la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori rifiuti di convalidare l'attestazione di regolarità contributiva della Cassa Edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla data della richiesta di quest'ultima, non abbia ottemperato a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.
Entro il 31.12.95, la Commissione prevista al comma 2 del Protocollo sul sistema di casse edili provvederà a definire gli Enti che, ai sensi di quanto convenuto nell'art. 43, rientrano nel sistema delle Casse Edili Artigiane.
Dichiarazione a verbale.
La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entrerà in vigore dall'1.1.96, a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del Lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della legge 19.3.90 n. 55 e dell'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge 30.4.69 n. 153.
Le parti si danno atto, altresì, che l'ambito di competenza territoriale delle Casse Edili Artigiane può essere provinciale o regionale, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti e regolamenti.
Clausola di salvaguardia.
Fermo restando che la presente normativa si applica in sostituzione di quella di cui all'art. 25 del CCNL 15.11.91, subordinatamente alla garanzia del riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico-normative discendenti dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti convengono che, trascorsi i termini delle verifiche previste nel Protocollo sul sistema delle Casse Edili e comunque entro e non oltre il 31.12.95, procederanno a un riesame per l'armonizzazione della materia in oggetto al fine di rispondere alle esigenze di piena applicazione del contratto di lavoro per le imprese artigiane.
PERIODO DI PROVA
Il comma 1 dell'art. 3 del CCNL è sostituito dal seguente:
L'assunzione al lavoro di ogni singolo operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 25 giorni di effettivo lavoro per operai di 4° livello, a 20 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di effettivo lavoro per gli operai qualificati e 5 giorni di effettivo lavoro per gli altri operai. Durante tale periodo è ammesso, da ambo le
parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto a indennità.
ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI
Chiarimento a verbale.
Le Parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6.12.1923 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
FERIE
Aggiungere agli artt. 19 e 63 il seguente comma:
"La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di contrito dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali".
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fermo restando quanto stabilito dalla legge 19.12.84 n. 863, il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, è consentito conformemente ai principi di seguito elencati:
a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;
b) compatibilità con le esigenze funzionali e organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la mansione, l'orario di lavoro e la sua distribuzione temporale.
Ulteriori modalità attuative del contratto a tempo parziale, conformi alle disposizioni generali sopra previste, potranno essere definite in sede di contrattazione nazionale. A tal fine le parti concordano di istituire, entro il 31.3.96, una Commissione congiunta per l'esame delle problematiche connesse con l'attuazione del contratto a tempo parziale.
Dichiarazione congiunta.
A fronte di interventi legislativi in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, le Parti si impegnano a integrare la presente normativa al fine di assicurarne la coerenza con la nuova
legislazione, ampliare le opportunità occupazionali e rendere accessibili i benefici contributivi e/o gli altri incentivi che dovessero essere previsti dalla legge.
STRUMENTI DI DIFESA DELL'OCCUPAZIONE IN CASO DI DIFFICOLTA' AZIENDALI E DI CRISI DEL MERCATO
Fermo restando l'utilizzo, in rapporto alle specifiche esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti, in via sperimentale, per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di:
* temporanea difficoltà di mercato;
* crisi;
* ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro in particolar modo nelle regioni del Mezzogiorno.
A tal fine, nell'ambito di accordi da stipularsi in sede di Ufficio Regionale del Lavoro e Massima Occupazione, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare:
* i permessi individuali, le ore di riduzione di orari e i periodi di aspettativa di cui agli artt. (12), (70), (83), (84), (85);
* i residui individuali delle giornate di ferie di cui all'art. (19);
* la fruizione delle festività di cui al punto 3 dell'art. (21) del CCNL se cadenti di sabato o domenica;
* la fruizione delle festività del 2 giugno e del 4 novembre per le quali, nelle occasioni previste dal presente articolo, verranno corrisposte 2 giornate di riposo retribuito in sostituzione del trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. (21);
* contratti a tempo parziale.
Entro il 31.12.96 le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per valutare l'opportunità di un suo consolidamento con il rinnovo successivo del CCNL.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti concordano di procedere all'istituzione di un sistema di previdenza complementare per il settore.
A tal fine le Parti decidono di istituire, a livello nazionale, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione Tecnica composta anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza complementare per impiegati e operai edili.
L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di applicazione della previdenza medesima in relazione alle caratteristiche del settore nonché i criteri per l'armonizzazione dell'istituto dell'APE straordinaria con il sistema di previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie modifiche di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto dell'APES, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza complementare.
La Commissione Tecnica individuerà inoltre quelle prestazioni extracontrattuali da abolire e/o da modificare finalizzando l'utilizzo dei relativi importi a sistemi di assistenza integrativa per quegli eventi sanitari che si verificano con maggior frequenza tra i lavoratori del settore.
Ai fini dei commi precedenti, le Parti convergono che le Casse Edili Artigiane provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dagli accordi sottoscritti tra le Parti per l'APES e dalla relativa regolamentazione per gli eventi successivi al 31.12.94 e fino al 31.12.95.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
All'art. 85, il comma 3 è sostituito dal presente:
"L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base. Prolungandosi l'assenza ingiustamente per 3 giorni consecutivi o ripetendosi per 3 volte in un anno nel giorno seguente la festività ovvero ripetendosi per 5 volte nel periodo di un anno, il lavoratore può essere licenziato ai sensi della lett. f) dell'art. 86 (licenziamento per giusta causa).
All'art. 86, lett. f) aggiungere il seguente alinea:
- assenza ingiustificata per 5 volte nel periodo di un anno.
INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Art. 24 - Gruppo C. Dichiarazione a verbale.
"Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 24 - Gruppo C del CCNL restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30.9.95".
ACCORDI LOCALI
L'art. 42 (Accordi locali) viene sostituito dal seguente: Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
"Alle Organizzazioni regionali e territoriali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula del CCRIL, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale di cui al Documento 3. Il CCRIL, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, comma 3, dell'orario normale di lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna;
c) alla regolamentazione del trattamento dovuto, con carattere non di generalità, agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, ove sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso per tale titolo;
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore all'1.1.97, dell'elemento economico di 2° livello, secondo i criteri indicati ai commi
3, 4 e 5 del presente articolo;
e) all'attuazione di cui all'art. 22 per gli accantonamenti per xxxxx, gratifica natalizia e riposi compensativi;
f) all'individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 25;
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24;
h) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
i) alla determinazione dell'indennità per mensa e trasporto.
Ricorrendo i presupposti della trasferta, le Organizzazioni predette potranno prevedere, in presenza di territori montani e di zone economicamente deboli o disagiate, un'indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità di alta montagna, di concorso alle spese di trasporto e dell'indennità di mensa.
L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. d) sarà concordato in sede regionale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio, utilizzando a tal fine indicatori nazionali e territoriali che le Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di individuare in occasione della prima sessione di concertazione successiva alla stipula del presente CCNL.
L'elemento economico di cui alla lett. d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà negoziato in sede regionale entro la misura massima che le Organizzazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30.6.96, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale con il concorso delle rispettive Organizzazioni regionali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti stabiliranno, altresì, entro il 30.6.96, l'elemento retributivo previsto dal punto 2, comma 10, del sistema contrattuale.
Le richieste per la stipula del CCRIL devono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui al Documento 3. Il CCRIL avrà decorrenza dall'1.1.97 e validità quadriennale.
Alle Organizzazioni regionali è inoltre demandato di provvedere:
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 31;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili Artigiane;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
5) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39;
6) alle determinazioni di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali.
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Organizzazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Nota a verbale.
1. L'ex indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
2. Le Parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla lett. d) del presente articolo e dei vantaggi che può produrre in termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da consentire il particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che sarà emanata in attuazione del Protocollo Generale sulla politica dei redditi del 23.7.93.
Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali ai fini su indicati.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Inserire alla fine dell'art. 78:
Entro 6 mesi dalla data di stipula del presente Contratto, le Organizzazioni nazionali contraenti costituiranno una Commissione tecnica paritetica con il compito di analizzare l'evoluzione della professionalità del settore e rilevare le relative esigenze di aggiornamento dell'attuale sistema di classificazione dei lavoratori.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
La Commissione esaurirà il proprio compito e porterà le proposte elaborate alle Organizzazioni nazionali entro 18 mesi dalla data di stipula del presente contratto.
Entro i termini di cui al comma 1, le parti nazionali costituiranno un gruppo tecnico paritetico, di supporto alla Commissione paritetica di cui al comma 1, con il compito di analizzare le nuove professionalità e il relativo inquadramento di impiegati, tecnici e quadri,
OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITA'
Le Parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9.12.77 n. 903 e 10.4.91 n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 40 del CCNL.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nonché per la tutela del lavoratore padre, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall'art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extra-
comunitari.
SICUREZZA DEL LAVORO
All'art. 82, lett. A), alla parte "Sedi e strumenti di confronto", aggiungere il seguente comma:
"I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall'art. 20 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, di prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza".
All'art. 82, lett. A), nella parte "Sedi e strumenti di confronto", al secondo capoverso, sostituire la data del 31.12.91 con la data 31.12.95.
Dichiarazione congiunta.
Le parti dichiarano il loro impegno a:
1. Attuare azioni comuni e concertate, a livello nazionale e territoriale, nei confronti delle istituzioni, al fine di conferire centralità nell'ambito dei programmi finanziari agli investimenti nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelli per il risanamento e la qualificazione del patrimonio abitativo, artistico e monumentale.
A tal fine si impegnano ad attivarsi, di concerto con le altre organizzazioni imprenditoriali del settore, affinché:
- sia recuperata la certezza del diritto;
- siano rimossi i fattori ostativi nell'impiego di risorse non ancora utilizzate;
- sia incentivato e regolamentato l'impiego di risorse private per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
- sia evitata la destinazione per altre finalità di risorse già destinate ad investimenti per infrastrutture;
- sia riconosciuto il ruolo economico ed occupazionale delle piccole imprese e dell'artigianato del settore nelle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno.
2. Proseguire con proposte ed azioni comuni per riequilibrare la struttura del costo del lavoro in edilizia, nella prospettiva della piena equiparazione rispetto all'industria manifatturiera e, in particolare, per il completamente in tempi congrui della manovra di fiscalizzazione degli oneri sociali impropri anche per quanto concerne i premi INAIL.
Qualora dovesse essere modificato il quadro determinato dai recenti provvedimenti in tema di oneri sociali in edilizia, ad intervenire congiuntamente per il miglioramento della struttura e il contenimento del livello dei costi derivanti dai provvedimenti predetti.
SFERA DI APPLICAZIONE
Nella Disciplina Generale del CCNL 15.11.91 il primo capoverso, fino ai due punti, è sostituito dal seguente:
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate
tali in base alla legge 8.8.85, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel settore delle costruzioni edili e attività affini e, in particolare, nelle seguenti attività:
AUMENTI RETRIBUTIVI
Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e 3 dicembre 1992, le Parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
1995: 4,7%
1996: 3,5%
1997: 3,0%
1998: 2,5%
Pertanto, a partire dall'1.10.95, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
1.10.95 | 1.07.96 | 1.07.97 | 1.07.98 | |
7 Livello | 125.701 | 105.362 | 93.759 | 80.253 |
6 " | 112.510 | 92.999 | 81.867 | 70.075 |
5 " | 92.024 | 76.580 | 68.146 | 58.331 |
4 " | 87.056 | 70.926 | 63.116 | 54.024 |
3 " | 85.000 | 66.300 | 59.000 | 50.500 |
2 " | 69.557 | 58.591 | 52.139 | 44.629 |
1 " | 61.020 | 51.396 | 45.736 | 39.148 |
La somma | forfettaria | di £. 20.000 | mensili, | erogata, a partire dal mese di |
gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla legge n. 38/86.
Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto su futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto.
I nuovi minimi di paga base mensile per gli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati, alle scadenze su indicate, sono i seguenti:
1.10.95 1.07.96 | 1.07.97 | 1.07.98 | ||
7 Livello | 1.415.771 | 1.521.133 | 1.614.892 | 1.695.145 |
6 " | 1.236.210 | 1.329.209 | 1.410.096 | 1.480.151 |
5 " | 1.029.024 | 1.105.604 | 1.173.750 | 1.232.081 |
4 " | 953.056 | 1.023.982 | 1.087.098 | 1.141.122 |
3 " | 890.900 | 957.200 | 1.016.200 | 1.066.700 |
2 " | 787.307 | 845.898 | 898.037 | 942.666 |
1 " | 690.620 | 742.016 | 787.752 | 826.900 |
Nota a verbale.
Le Parti dichiarano che gli incrementi retribuitivi derivanti dalla
presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale sottoscritto in data 3.8.92 e 3.12.92, per cui rispondendo, pur ricompresi in un unico importo di minimo contrattuale, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento dell'inflazione programmata e inflazione reale, le Parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale, (paga base ed ex indennità di contingenza) in vigore nell'anno precedente.
Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio 1997 allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento tra lo 0,51% e l'1% darà luogo al riallineamento a partire dal tasso di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale sia superiore all'1%, le Parti si incontreranno, entro la data su richiamata, per definire la misura del riallineamento tenendo presente l'esigenza generale di contenimento della dinamica inflazionistica.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
DECORRENZA E DURATA
Salvo le decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica
dal 1° ottobre 1995 e avrà vigore fino al 31 dicembre 1998.