Servizio di acquedotto Clausole campione

Servizio di acquedotto. Il Gestore darà in ogni caso garanzia di Intervento immediato (tempo coincidente con quello di trasferimento degli addetti del Gestore dalla sede operativa più prossima al luogo del guasto a partire dalla segnalazione ricevuta) in caso di pericolo per la salute umana dovuto alla qualità dell’acqua in erogazione o di necessità di messa in sicurezza stradale. Il gestore dovrà evidenziare sulla carta del SII quanto attualmente previsto dalla vigente convenzione di regolazione del Servizio Idrico e dal connesso disciplinare tecnico relativamente ai tempi massimi per l’eliminazione del disagio all’utente per guasti al contatore o a parte aerea della rete idrica, dei tempi massimi di avvio dei lavori per le parti interrate della rete e dei tempi massimi previsti per la riparazione del guasto ed il ripristino del funzionamento a partire dall’avvio dei lavori. I tempi si intendono valutati salvo impossibilità per cause di forza maggiore. Nel caso non sia possibile riprendere l’erogazione della fornitura idrica entro un tempo massimo di 8 ore decorrente dall’avvio dei lavori, il Gestore attiverà un servizio di fornitura alternativo. Se per cause di forza maggiore non potranno essere rispettati i tempi massimi indicati per l’ultimazione dei lavori essi procederanno senza interruzione. Nei casi in cui una molteplicità di richieste concomitanti non consentisse di rispettare gli standard previsti, il Gestore fornirà agli utenti finali alcune prime indicazioni comportamentali in attesa dell’intervento diretto.
Servizio di acquedotto. Nel territorio interambito sopradescritto sono presenti anche delle interconnessioni degli impianti di acquedotto dei due gestori; in particolare nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) – frazione Casoni e nel comune di Casalmaiocco (LO) è presente un’interconnessione con immissione di acqua potabile dall’impianto acquedottistico gestito da Cap Holding SpA verso l’impianto acquedottistico gestito da SAL srl, rispettivamente dalla centrale AP Casoni (Cap Holding) di ubicata in comune di Borghetto Lodigiano (LO) e dalla rete di distribuzione del comune di Dresano. Le planimetrie delle interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati C) e D) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2).
Servizio di acquedotto. Nel territorio di San Zenone al Lambro (MI) è presente inoltre un’interconnessione tra la rete di distribuzione dell’acqua potabile comunale, gestita da Cap Holding, e la rete di distribuzione del comune di Sordio, gestita da SAL: in tale contesto gli impianti di acquedotto del gestore SAL forniscono acqua potabile a quelli milanesi. Vi è inoltre un ulteriore scambio di volumi di acqua potabile dal sistema di acquedotto di SAL, verso quello di Cap Holding in comune di Borghetto Lodigiano (LO) nella frazione Casoni (centrale AP Casoni) e al confine fra i comuni di San Colombano al Lambro (MI) e Graffignana (LO). Le planimetrie delle interconnessioni per il servizio di acquedotto sono rappresentate rispettivamente negli allegati F), G) ed H) allo schema di accordo di cui all’Allegato 2). Dal punto di vista della determinazione tariffaria, in conformità a quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 16.12.2019, si è previso di non procedere al calcolo di tariffe grossista per la remunerazione dei servizi resi dai Gestori nei territori interambito (tale opzione è riservata a situazioni interambito caratterizzate da un numero di abitanti superiori al 5% della popolazione dell’ATO Città Metropolitana di Milano), bensì di optare per uno scambio tariffario basato sulla tariffa d’Ambito connessa al servizio fornito. Pertanto la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all’ingrosso di acqua potabile, rese da CAP Holding sul territorio dell’ATO della Provincia di Lodi, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione determinata dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per il proprio ATO e con la tariffa media annua del servizio acquedotto - ponderata ai volumi erogati - determinata a partire dai valori di tariffa approvati dal medesimo Ufficio d’Ambito, sulla scorta delle disposizioni ARERA. Allo stesso modo, la remunerazione delle attività di depurazione e di fornitura all’ingrosso di acqua potabile, rese da SAL sul territorio dell’ATO della Città Metropolitana di Milano, avverrà per il tramite di una tariffa di “scambio” all’ingrosso che dovrà coincidere rispettivamente con il valore della tariffa di depurazione e con la tariffa media annua del servizio di acquedotto, determinata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi per il proprio ATO. Resta inteso che CAP Holding e SAL applicheranno agli ...
Servizio di acquedotto. 1 Il Gestore presta il servizio di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Servizio di acquedotto. Il servizio di acquedotto include: la captazione delle acque mediante approvvigionamento da pozzi di prelievo, sorgenti e derivazioni superficiali gestiti direttamente dall’Emittente e mediante acquisti di acqua da terzi; il trattamento di potabilizzazione e il controllo della qualità dell’acqua prelevata e distribuita; l’adduzione, la distribuzione e vendita dell’acqua potabile, sia all’ingrosso che a clienti finali; e la progettazione e realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione. Al 31 dicembre 2006 il Gruppo Acque Potabili gestisce il servizio idrico in 107 Comuni in virtù di concessioni (per tre delle quali sono scaduti i termini contrattuali e il servizio è svolto in regime di proroga di fatto) e in un Comune in associazione temporanea di imprese con altra impresa, con oltre 5.000 km di rete di distribuzione di acqua potabile, servendo un bacino di utenza di circa 823.40015 abitanti corrispondenti a 260.267 utenti. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 il Gruppo ha immesso un volume complessivo di acqua pari a 122,3 Mmc e le vendite di acque potabili a tali clienti sono state pari a 88,2 Mmc che hanno generato a livello consolidato ricavi pari ad Euro 51.138 mila corrispondenti al 84,0% dei ricavi consolidati totali del Gruppo.
Servizio di acquedotto. I Comuni dell’ATO 1 Palermo sono serviti da 4.175 km di reti di adduzione e distribuzione di acqua potabile. Della popolazione residente complessiva dell’ATO 1 Palermo, risultano serviti 1.232.228 abitanti.
Servizio di acquedotto. Le principali disposizioni in tema di tariffe del servizio di acquedotto sono contenute nei provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974 e n. 26 del 11 agosto 1975, e nei provvedimenti del CIPE n. 62 del 22 giugno 2000, n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 131 del 19 dicembre 2002 che hanno emanato le direttive per la determinazione delle tariffe idriche rispettivamente, per il periodo 10 luglio 2000 - 30 giugno 2001, per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 e per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003. La determinazione ed il controllo tariffario erano inizialmente ripartiti fra CIP e Ministero delle Finanze. Successivamente, l’evoluzione del sistema normativo ha affidato al CIPE la determinazione e l’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe. Tali criteri, dall’anno 2000 al 2002, sono stati adottati con cadenza annuale. I criteri di calcolo per la determinazione della tariffa prevedono: • la percentuale di avvicinamento alla copertura dei costi di gestione del servizio, includendovi un tasso di remunerazione del capitale investito pari al 7%, ove per capitale investito si intende l’importo delle immobilizzazioni nette tecniche depurate dell’importo dei contributi pubblici a fondo perduto. • una componente aggiuntiva, nell’eventualità che l’ente o l’impresa che gestisce il servizio acquedottistico effettui determinati investimenti elencati nell’allegato 1 della delibera CIPE. In tale caso, è consentito un incremento pari al 5% nel caso in cui il rapporto tra investimenti e fatturato sia pari o superiore al 50%; in caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare, ossia si applica un aumento della tariffa pari al 10% del rapporto tra investimenti e fatturato. Il relativo programma di investimenti deve essere approvato dall’ATO o, in sua assenza, dalla Provincia. In particolare, le delibere CIPE prevedono un meccanismo correttivo diretto a favorire i gestori operanti in ambiti territoriali in cui la gestione del servizio del ciclo idrico è effettuata con modalità il più possibile aderenti alle previsioni della Legge Xxxxx. Viene, altresì, previsto un ulteriore incremento nella misura massima del 2% qualora la tipologia degli investimenti sia finalizzata alla riduzione delle perdite. L’incremento tariffario è proporzionale al rapporto tra il valore degli investimenti effettuati per la riduzione della dispersione e il valore complessivo degli investimenti stessi; • l’increment...
Servizio di acquedotto. Gli obiettivi del Piano per il servizio di acquedotto sono i seguenti: ▪ garantire la copertura del servizio nel territorio; ▪ garantire la qualità della risorsa distribuita per scopi idropotabili; ▪ proteggere le fonti di approvvigionamento; ▪ garantire il raggiungimento di dotazioni idriche adeguate; ▪ garantire la continuità del servizio; ▪ migliorare affidabilità ed efficienza delle reti di acquedotto; ▪ ridurre le perdite in rete; ▪ mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza le opere esistenti (impianti e reti); ▪ incrementare la capacità di compenso dei serbatoi, ove necessario; ▪ implementare il sistema di telecontrollo; ▪ attuare politiche relative al risparmio idrico. Prioritari risultano gli interventi relativi a: ▪ risoluzione di criticità legate alla presenza di contaminanti nelle acque potabili, anche in caso di semplice prossimità delle relative concentrazioni ai limiti di legge; ▪ risoluzione di criticità quantitative, con particolare riferimento a situazioni di oggettiva difficoltà a garantire i fabbisogni di origine civile previsti dalla pianificazione di setto- re; ▪ estensione del servizio a nuclei insediati privi di rete acquedottistica; ▪ interventi di ripristino della piena funzionalità di infrastrutture in accertato stato di obsolescenza, che abbiano raggiunto o superato i limiti strutturali di efficienza o che manifestino sensibili perdite di rete (rif. PTUA MISURA KTM08-P3-a036); ▪ sostituzione dei tratti di rete realizzati in cemento-amianto; ▪ ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che, per le loro caratteristiche co- struttive, mettono in comunicazione acquiferi superficiali con quelli più profondi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si sono rilevati fenomeni di inquinamento dell’acquifero profondo (rif. PTUA MISURA KTM13-P1-a043).
Servizio di acquedotto 

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;