Accordo pubblicato il 26 dicembre 2021, per ora provvisorio.
Dallo Studio Amato di Roma, 5 gennaio 2021
Brexit Cooperazione e libero scambio commerciale
Accordo pubblicato il 26 dicembre 2021, per ora provvisorio.
Un corposo documento di 1256 pagine con allegati ed appendici è il risultato di trattative lunghe e complesse tra l’UE e il territorio inglese (esclusa per alcuni aspetti l’Irlanda del Nord). Un Accordo di principio che deve essere ancora completato ma esecutivo, in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
Gli effetti della Brexit sono stati attenuati, stop ovviamente alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi ma anche linee comuni che si sviluppano in tre direttive.
Libero scambio e inizio di un nuovo partenariato economico e sociale.
Mutuo riconoscimento dell’assenza di tariffe e contingenti sulle merci che risulteranno conformi a determinate regole in materia di origine.
L’articolo 5 esprime espresso divieto all’applicazione dei dazi doganali.
L’articolo 6 vieta oneri, tasse o altri prelievi per le alle merci destinate ad essere esportate nei territori della Ue o del Regno Unito.
Rimane però inalterato l’appuramento in Dogana delle merci, a cui sono associati i relativi costi e i tempi di attesa, con effetti, rispettivamente, sui margini degli operatori economici, inevitabilmente ridotti e con naturale ridotta efficienza.
Per la cooperazione, le parti si sono impegnate a garantire il rispetto di diritti e politiche quali la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, i diritti sociali e del lavoro, la proprietà intellettuale, la trasparenza fiscale, la lotta alle frodi fiscali.
XXXXX XXXXXXXXX
Sicurezza dei cittadini.
Piena cooperazione delle autorità di polizia e giudiziarie sia civilmente che penalmente per combattere crimine e terrorismo.
Xxxx condivise sui diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati, delle norme antiriciclaggio e sulle problematiche inerenti e conseguenti.
SECONDO INDIRIZZO
Consiglio di partneriato.
Avrà il compito di verificare costantemente che l’accordo sia interpretato e applicato correttamente.
Punto cardine, rispetto della concorrenza per gli operatori economici, nessuna delle parti potrà far prevalere la propria autonomia normativa per concedere particolari benefici o sovvenzioni sleali allo scopo di distorcere la concorrenza.
Il regno Unito, infatti, si è sottratto all’autorità della Corte di Giustizia UE. Non è automatico il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.
TERZO INDIRIZZO
Vediamo alcuni aspetti con un pizzico di maggior dettaglio.
E’ stato uno degli aspetti più complicati da risolvere.
Londra voleva un taglio dell’80 per cento del valore del pesce pescato dagli europei nelle sue acque.
Qui ha vinto la posizione europea e si è dovuta accontentare di un taglio del valore del pesce pari al 25 per cento.
Il Regno Unito ha ottenuto un taglio del periodo di transizione che sarà di 5 anni e mezzo, molto meno di quanto richiesto dall’Ue. Dopo questo periodo di transizione, i britannici potranno avere lo sfruttamento esclusivo delle loro acque e potranno accordarsi per tagli maggiori da imporre alle imprese europee, che in cambio riceveranno un indennizzo.
PESCA
L’accordo prevede rapporti commerciali tariff free, cioè senza dazi. Previste alcune eccezioni.
Per assicurarsi che entrambe le parti rispettino l’intesa, si è ideato un sistema di dazi molto rigoroso. Questi potranno essere imposti in specifici settori in seguito alla decisione presa da un organismo d’arbitrato composto da rappresentati del Regno Unito e dell’Ue.
DAZI
Un altro aspetto molto dibattuto del negoziato ha riguardato la giurisdizione della Corte di giustizia europea.
I britannici hanno ottenuto che i giudici europei non saranno competenti nel garantire il rispetto degli accordi per la Brexit.
La Corte europea però avrà ancora giurisdizione nell’Irlanda del nord, che ha uno status speciale secondo quanto previsto dall’intesa: facendo parte del mercato unico europeo, la Corte sarà ancora il più alto grado di giudizio per le dispute legali nel paese.
CORTE DI GIUSTIZIA
Per i britannici viaggiare e lavorare nell’Ue non sarà così semplice.
Sono previsti visti e richieste speciali per posti di lavoro sul continente (la tessera sanitaria europea invece resta valida fino alla data di scadenza, vista anche l’emergenza coronavirus).
In particolare i cittadini del Regno Unito potranno restare in paesi dell’Ue per oltre 90 giorni solo previo rilascio di un visto, e comunque per un periodo non superiore ai 180 giorni.
Per quanto riguarda gli animali, il passaporto europeo per quelli britannici non sarà più valido, ma questi potranno continuare a viaggiare nell’Ue con documenti diversi.
Per quanto riguarda la patente di guida resta tutto invariato: i britannici potranno continuare a guidare nell’Ue con la loro licenza attuale.
Infine, a proposito dei costi di roaming, non sono previste misure specifiche nell’accordo. Questo significa che è possibile che cittadini britannici nel territorio dell’Ue potranno essere destinatari di costi extra. Lo stesso vale per gli europei che useranno i loro cellulari nel Regno Unito.
LIBERTA’ DI MOVIMENTO
Per quanto riguarda il settore dei servizi le cose restano complicate.
C’è grandissima preoccupazione su questa assenza, visto che l’economia inglese è un’economia di servizi globale, quindi l’impatto riguarda tutti.
E’ possibile che Londra e Bruxelles raggiungano un accordo ad hoc in futuro su questo aspetto.
SERVIZI FINANZIARI
Nel caso della Brexit, alcuni dati saranno condivisi fra Regno Unito e Ue – come quelli che riguardano i database delle impronte digitali.
Per altri tipi di informazioni però la condivisione non sarà così immediata.
Il Regno Unito ha però ottenuto di potere partecipare alle riunioni dell’Europol, l’agenzia di polizia europea, anche se non avrà più diritto a dire la sua sulle questioni dibattute.