Definizione di MERITO CREDITIZIO

MERITO CREDITIZIO è un giudizio attribuito esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, che esprime la "solvibilità" del soggetto richiedente il Contratto di Finanziamento e, pertanto, ne indica la "rischiosità" in relazione alla capacità di rimborso dello stesso;
MERITO CREDITIZIO valutazione - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - della possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dal finanziamento agevolato. La suddetta valutazione è effettuata ai fini della concessione dell'aiuto rimborsabile, la cui richiesta è limitata alle sole imprese ed è facoltativa.
MERITO CREDITIZIO procedura di valutazione delle richieste di finanziamento, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del richiedente presso diverse banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie, società fornitrici di dati pubblici, ecc.), in base ai quali Compass potrà valutare l’affidabilità creditizia del richiedente il finanziamento. Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro.

Examples of MERITO CREDITIZIO in a sentence

  • Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE VINCOLANTE IN QUANTO SUBORDINATO ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DI MCE FINANCE S.p.A. XXXX (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale) % TAN (Xxxxx Xxxxx Nominale) % Tasso d’interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.

  • In tema di incombenze assegnate dalla normativa agli intermediari finanziari si è data esecuzione fino al giugno 2016 agli adempimenti in tema di ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE, ANTIRICLAGGIO, INDAGINI AGENZIA DELLE ENTRATE, CONTRASTO TERRORISMO ed ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE, NORMATIVA ANTIUSURA, VERIFICA MERITO CREDITIZIO e SEGNALAZIONI STATISTICHE, NORMATIVA in MATERIA DI FURTO DI IDENTITA’.


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MERITO CREDITIZIO. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie pro- cedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. • • • • • • L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse. • • Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19. • In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione sa- lariale, ovvero allo scadere del termine dei 7 mesi qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’Inps, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta. • • Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti “fondi di garanzia” - comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla con- correnza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge. • Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della conven- zione ovvero a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale - della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro 30 giorni.

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  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Delitto doloso doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

  • Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

  • Piattaforma l’infrastruttura di proprietà di Vodafone, o di un fornitore, costituita da risorse dedicate al Cliente e/o da risorse condivise con altri clienti di Vodafone, che consente l’erogazione del Servizio;

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 6,0%.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è eccellente in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con eccellente impact factor (superiore a 20).

  • Subappalto v. punto I del Disciplinare

  • Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Categorie di emittenti Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: Rischio di liquidità, Rischio operativo.

  • Xxxxxx Xxxxxxx è il Valore di Riferimento più alto registrato dal Parametro o dal Paniere alla/e Data/e di Osservazione o nel Periodo di Osservazione.

  • Valuta gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

  • Xxxxxx Xxxxxx la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;

  • Xxxxx Xxxxxxx Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto “CCNL”, con le sue Premesse e Accordi Nazionali allegati;

  • Xxxxxx Xxxxxxxxxx qualsiasi Giorno di Calendario in cui le banche siano aperte al pubblico sulla piazza di Roma ed in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System (TARGET2) (o qualsiasi sistema che lo sostituisca) sia aperto alle contrattazioni.

  • Struttura si intende il soggetto giuridico assoggettato all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

  • Rischio di cambio per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;

  • DATO ATTO CHE il Consorzio Z.I.A. in data 15/11/2013 ha presentato lo Studio di Fattibilità previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Programma successivamente integrato in data 04/12/2013, 10/05/2014 e 16/07/2014, sulla base delle indicazioni fornite dal Nucleo Tecnico previsto dall’art. 7 dell’Accordo di Programma per la valutazione dello Studio di Fattibilità riunitosi in data 26/11/2013, 07/01/2014, 25/02/2014 e 13/05/2014 come da verbali agli atti degli uffici competenti; - il suddetto Studio di Fattibilità : - prende atto dell’iniziativa privata già intrapresa per il recupero di una parte dell’area ex Eaton (denominata Comparto A) da parte della società I.G.L.O.M. Italia Spa; - definisce l’onere derivante dall’acquisizione del Comparto B dell’area ex Eaton; - valuta le iniziative da porre in essere nella rimanente area ex Eaton, e nelle aree di proprietà di RFI e del Comune di Massa (Comparto B); - prospetta l’ampliamento della fascia degli interventi anche ad ulteriori aree situate nell’area di crisi industriale complessa di Massa Carrara riconosciuta ai sensi dell’art. 2 della Legge 99/2009 e riproposta ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. 31/012013 attuativo del D.L. 83/2012; - il Comune di Massa ha individuato, con propria relazione redatta il 11/07/2014 ad integrazione della precedente valutazione del 05/05/2014, una capacità edificatoria attuale pari a mq 5.400 rispetto alla capacità massima potenziale di mq. 6.761; - il Nucleo Tecnico, nella riunione del 21/07/2014 in riferimento ai contenuti riguardanti l’area ex Eaton, ha espresso parere favorevole allo SdF così come integrato in data 16/07/2014. - il Collegio di Xxxxxxxxx, convocato secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo di programma., ha preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Nucleo Tecnico ed in data 23/07/2014 ha espresso il seguente parere:

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.