Trattamento nazionale Clausole campione

Trattamento nazionale. Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola- menti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci pro- venienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Trattamento nazionale. Alle merci del territorio di una Parte contraente importate nel territorio dell’altra Parte è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci analoghe di origine nazionale per quanto riguarda le tasse ed altri tributi interni, tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni riguardanti la vendita interna, l’offerta di vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’uso.
Trattamento nazionale. 1. Ciascuna delle parti riserva alle merci di un'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
Trattamento nazionale. In conformità con l’articolo 6.4 e con le riserve definite nell’allegato XIV, ciascuna Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un’altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presen- ze commerciali.
Trattamento nazionale. Si applica l’articolo XVII del GATS43, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Trattamento nazionale. Si applica l’articolo XVII del GATS46, che è inserito nel presente capitolo e ne diviene parte integrante. 44 RS 0.632.20, all. 1B 45 RS 0.632.20, all. 1B 46 RS 0.632.20, all. 1B
Trattamento nazionale. 1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle 9 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a) o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.
Trattamento nazionale. 1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte
Trattamento nazionale. 1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.
Trattamento nazionale. Fatti salvi l’articolo 4.4 (Riserve) e le riserve stabilite nell’allegato XV (Elenco di riserve), ogni Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un’altra Parte e alla presenza commerciale di tali persone un trattamento non meno favorevole di quello riservato in situazioni analoghe57 alle proprie persone fisiche e giuridiche e alle relative presenze commerciali58.