SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE Clausole campione

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati e che la funzione “sicurezza” si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Considerato il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla contrattazione collettiva la definizione dei temi concernenti la rap- presentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici territoriali, le Parti convengono quanto segue.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Art. 22 -
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Le attività della Società sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento e di infortuni e malattie professionali. La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. La Concessionaria dichiara di aver preso visione e di avere recepito il documento di censimento Amianto – tabella censimento amianto 0000 X.X. Sicurezza e Ambiente Doc. Prog. LB (Controllo rev. 05 del 08 gennaio 2016) che si allega al presente contratto. La Concessionaria risulterà, ai fini di qualsiasi rapporto di lavoro e/o opera, somministrazione o prestazione di servizi o forniture, soggetto Committente/Datore di Lavoro ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. assumendosi totalmente gli oneri di cui allo stesso decreto, manlevando la Concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche prescritte dalla vigente legislazione. La Concessionaria in qualità di soggetto Produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalla propria attività si obbliga al rispetto dei vincoli derivanti dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dei relativi oneri amministrativi ed economici.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Nell'ambito delle proprie attività, l'Associazione (Impresa) è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle attività stesse e di ridurre l'impatto ambientale. L'Associazione (Impresa) contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse. L’Associazione (Impresa) si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Nell'ambito delle proprie attività, ATC S.p.A. è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei clienti e delle comunità interessate dalle sue attività e di ridurre l'impatto ambientale.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore dovrà produrre, alla Stazione Appaltante, i seguenti ulteriori documenti: • procedure operative specifiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree oggetto d’appalto elaborate dal Datore di Lavoro con firma, per avvenuta attività di formazione e informazione di tutti i lavoratori presenti, del R.S.P.P. e del R.L.S.; • copia aggiornata dei D.P.I. consegnati ai lavoratori e verbali di avvenuta attività di informazione, formazione e addestramento; • copia del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato anche in merito all’emergenza sanitaria COVID-19 e che recepisca il Protocollo specifico COVID-19 in essere c/o So.Ge.M.I.; • elenco completo dei lavoratori presenti nelle aree oggetto d’appalto con relativa indicazione di mansione, certificato di idoneità sanitaria alla mansione, livello contrattuale e segnalazione dei ruoli di eventuale dirigente, preposto ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 81/2008 e nomine degli incaricati al pronto soccorso e alla prevenzione incendi (livello minimo richiesto:rischio medio) ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b del citato decreto 81/2008); • copia del Libro Unico. L’Appaltatore si impegna ad informare preventivamente, mediante comunicazione scritta, eventuali sostituzioni del personale operante, allegando contestualmente la dichiarazione circa la posizione contributiva e assicurativa dei futuri inserimenti.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. 1. Le attività della SGR si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Viene affermato l'obiettivo comune della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile dell'attività produttiva. Vengono ampliate le funzioni del RLS con riferimento esplicito ai “livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente”. Viene istituita la figura dell’RLSA (rappresentante dei lavoratori per la salute e l’ambiente) nelle aziende di cui alla legge 238/05 (aziende a rischio di incidente ambientale rilevante), che sarà coinvolto nei processi di formazione e sarà interessato sulle problematiche ambientali e sui sistemi di gestione ambientali dell'azienda.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE. Nel settore è costante l’impegno nella ricerca di soluzioni innovative tese al miglioramento continuo attraverso il confronto con tutti i soggetti protagonisti: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e am- biente (RLSSA), cui sono destinati moduli formativi annuali che verran- no altresì registrati e certificati; la RSU; i lavoratori, cui è dedicato un programma di sensibilizzazione anche attraverso l’impiego di strumenti multimediali; il datore di lavoro e i suoi delegati; il medico competente; e il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP). Nell’ottica di garantire alti standard di salute e sicurezza e un maggiore coordina- mento, deve essere letto l’articolo 65 A, che prevede, nei siti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende, la costituzione di un coordi- namento tra i RLSSA aziendali per la condivisione delle buone pratiche portate avanti dalle singole imprese. L’articolo 66, invece, illustra le mo- dalità di gestione della salute e sicurezza e della tutela ambientale a livello aziendale, in particolare, attraverso: l’adesione delle aziende, su base vo- lontaria, al programma dell’industria chimica mondiale Responsible Care per la promozione di comportamenti sostenibili; una gestione efficiente della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (ex articolo 35, decreto legislativo n. 81/2008); un’attenta valutazione e selezione del- le società appaltatrici; la registrazione e analisi dei quasi incidenti; il moni- toraggio degli ambienti di lavoro e la registrazione delle rilevazioni perio- diche sugli agenti ambientali fisici, chimici e biologici. Infine, l’articolo 67 prevede la realizzazione di un accordo a livello aziendale relativo alla si- curezza dei lavoratori e alla salvaguardia degli impianti, in merito al quale vengono fornite linee guida che sottolineano la necessità di garantire de- gli alti livelli di sicurezza anche durante periodi di sciopero e indicano modalità per la gestione e risoluzione dei contenziosi.