Fumo Clausole campione

Fumo. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvvi- so ed accidentale agli impianti per la pro- duzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Fumo. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
Fumo. I Destinatari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le disposizioni interne e la normativa vigente in materia di divieto di fumo all’interno dei locali, dei veicoli o in altri ambienti ove per motivi di sicurezza è vietato fumare.
Fumo. E’ vietato fumare in tutta la struttura Nell'Azienda Sanitaria la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti speciali avviene in contenitori rispondente alle normative.
Fumo. La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. L’ammontare dell’indennizzo sarà determinato nei limiti e con le detrazioni di cui al successivo Allegato B alla presente polizza.
Fumo. Nelle situazioni di convivenza lavorativa, si tiene in particolare considerazione la condizione del disagio fisico in presenza di fumo per preservare i Dipendenti contro il “fumo passivo", attuando il divieto di fumare in tutti i locali. È considerato pregiudizievole per l’ambiente di lavoro durante l’attività lavorativa: • prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; • consumare o introdurre a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
Fumo. È vietato fumare a bordo dell’autobus, anche con dispositivi elettronici, in qualunque zona dello stesso. L’inosservanza dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi delle disposizioni penali vigenti. In caso di reato, l’Azienda provvederà a segnalarlo alle Autorità giudiziarie e a fornire le generalità dei trasgressori.
Fumo. La Società si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri Dipendenti nonché la salubrità degli ambienti, fermo restando il divieto di fumare nei luoghi di lavoro. Il divieto di fumare deve intendersi esteso anche a momenti di “pausa” dal lavoro, ove tali momenti vengano consumati al di fuori delle aree a ciò dedicate, indicate dall’azienda. È vietato prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto. È fatto altresì divieto di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, qualora incidano sulla prestazione lavorativa e possano turbare il normale svolgimento della stessa.
Fumo. Nel rispetto delle normative di riferimento in materia, vige il divieto generale di fumare nei luoghi di lavoro, siano essi interni che esterni, sia sigarette tradizionali che elettroniche, anche per la tutela di quanti avvertano disagio in presenza di fumo e chiedano di esser preservati dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro. Salva specifica autorizzazione da parte della Dirigenza, può essere consentito al Personale di fumare presso le aree esterne appositamente individuate, comunque limitando la presenza ad un solo dipendente per volta e per la durata massima di5 minuti per non più di 2 volte al giorno.