R E G O L A M E N T O
COMUNE DI VENZONE PROVINCIA DI
UDINE
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R E G O L A M E N T O
PER L’USO DEI PASCOLI E IMMOBILI DELLE MALGHE COMUNALI
MALGA: XXXXXXXX
MALGA: CONFIN
PASCOLO: FRASSIN (EX MALGA) PASCOLO: PALE DAL BARAC PASCOLO: CAMPO (EX MALGA)
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APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VENZONE IN DATA 02.06.1995
CON DELIBERAZIONE N. 60
ART. 1
(generalità)
Il presente Regolamento è stato redatto per la utilizzazione (fittanza) dei pascoli montani e delle malghe di proprietà del Comune di Venzone.
Lo stesso trae origine dal Regolamento edito dalla C.C.I.A.A. di Udine ai sensi dell’art. 135 del
R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dalla L. n. 203 del 03.05.1982, per quanto applicabili.
Per quanto riguarda ogni malga/pascolo comunale dovranno essere redatti annualmente specifici capitolati di fittanza per la determinazione degli importi di afitto, cauzioni, penalità, carichi.
I contratti di fittanza di pascoli e malghe comunali dovranno riportare come parte integrante il presente Regolamento nonchè i capitolati sopra richiamati.
Detti contratti, considerando che l’utilizzo dei fondi è limitato a pochi mesi nell’arco dell’anno, che la situazione attuale della zootecnia applicata alla monticazione non offre garanzia di continuità da parte di un singolo conduttore e per soddisfare le esigenze di cui all’art. 22 del presente Regolamento, saranno effettuati in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall’art. 45 della Legge 03.05.1982, n. 203, di tipo “stagionale” per soccida.
1. ALPEGGIO ART. 2
(obblighi dell’Amministrazione)
L’Amministrazione Comunale di Venzone, avvalendosi dell’Assessore preposto e/o di un dipendente, avrà l’incarico di sorvegliare il godimento delle malghe, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato di affittanza e particolarmente saranno suoi compiti:
a) decidere, stabilire, far attuare ogni provvedimento che possa interessare l’uso delle malghe;
b) affiancare gli Organi tecnici dell’Assessorato Regionale delle Foreste nella parte di attività riferentisi alle malghe;
c) determinare l’idoneità e la capacità del malghese che desidera concorrere all’affitto delle malghe,
d) presenziare alla consegna e riconsegna dei fabbricati e dei relativi impianti ed attrezzature e dei pascoli, assieme agli affittuari delle malghe ed agli agenti del Corpo Forestale Regionale, redigendone atto regolare. Detto certificato, sul quale devono risultare le opere di miglioria e tutti i lavori eseguiti e non eseguiti dal malghese, formerà la base per le proposte delle pene pecuniarie od anche per la risoluzione del contratto di affitto a carico degli inadempimenti;
e) stabilire il periodo presumibile dell’alpeggio, in armonia con quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
f) controllare il carico delle malghe e stabilire annualmente le variazioni in relazione all’esito delle migliorie effettuate nell’anno precedente;
g) sorvegliare, e se del caso imporre i turni di pascolo, ripartendoli in sezioni;
h) determinare il canone di affitto annuale e il deposito cauzionale secondo il tipo di utilizzo delle malghe e dei pascoli;
i) stabilire, dove e come devono essere fatte le concimazioni e le migliorie da praticarsi, fissando quelle che rivestono carattere ordinario ai sensi del Capitolato d’appalto gravanti sull’affittuario e quelle che sono di natura straordinaria gravanti sull’Ente proprietario;
l) stabilire, per le opere di natura straordinaria, l’eventuale indennizzo qualora l’affittuario venga autorizzato ad eseguirle in nome e per conto dell’Ente proprietario;
m) stabilire le le sanzioni amministrative (penalità), come previsto nell’art. 39.
n) decidere la sospensione dell’affittanza della malga;
o) decidere l’eventuale stipula, a carico degli affittuari di apposita polizza assicurativa per incendio e furto per il periodo di durata del contratto.
p) effettuare i sopraluoghi/verifiche per accertare il rispetto delle disposizioni del contratto di affittanza e per raccogliere elementi atti a redigere un programma delle attività annuali da svolgere nelle malghe e nei pascoli sentiti eventuali suggerimenti/proposte del malghese.
ART. 3
(registrazioni)
L’Amministrazione deve annotare ogni anno, su apposito registro, l’elenco delle opere di ordinaria manutenzione e di miglioramento che sono a carico dell’affittuario.
ART. 4
(risoluzione di controversie)
In caso di controversie sull’affittanza, prima di ricorrere alle vie giudiziarie, le parti devono proporre, al Capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, domanda per il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della L. 03.05.1982, n. 203.
2. NORME PER IL GODIMENTO DELLE MALGHE
a) Affitto ART. 5
(persone ammesse)
Quali affittuari delle malghe sono ammesse perosne fisiche, giuridiche, singole o associate, ed Enti morali con personalità giuridica, che presentino i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e dal presente regolamento.
ART. 6
(durata-rinnovo-entità)
Come stabilito in premessa, l’affitto è di tipo stagionale per la sola attività di soccida. La durata massima del contratto è stabilità in mesi 7 (sette) con inizio il 1° maggio e termine il 30 novembre di ogni anno. L’effettivo periodo di alpeggio è definito all’art. 23.
Il contratto di affitto non è rinnovabile tacitamente; l’affittuario che intenda esercitare con continuità l’utilizzo delle malghe e dei pascoli avrà diritto di prelazione su altri richiedenti, fermo restando quanto disposto al successivo art. 22.
Agli effetti contrattuali gli affittuari dovranno eleggere domicilio presso la sede del Comune di Venzone per la durata dell’affitto.
L’entità dell’affitto è stabilita dall’Amministrazione Comunale secondo criteri soggettivi che tengono conto anche di usi e tradizioni locali.
ART. 7
(limiti di esercizio)
L’affitto della malga riguarda il semplice esercizio del pascolo, entro la periferia precisata nell’atto di consegna restando proibito all’affittuario qualunque sconfinamento, opera o impresa su terreni finitimi, di proprietà dell’Ente, senza speciale permesso dello stesso.
ART. 8
(risoluzione del contratto)
Il contratto si intenderà risolto a termini dell’art. 5 - 2° comma - e art. 21 - Legge 203/82 se l’affittuario subaffitterà la malga, oppure faccia su concessioni o comodati, senza espressa approvazione scritta rilasciata dall’Ente proprietario.
La risoluzione può anche essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti a: - pagamento del canone; - normale e razionale conduzione, conservazione e manutenzione delle realità affidate in uso; ed inoltre nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui al precedente art. 5.
b) Conservazione dei manufatti ART. 9
(manutenzione ordinaria)
La riparazione e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature, sono a carico dell’affittuario, il quale dovrà provvedere a mantenerli in perfetto stato.
ART. 10
(conservazione invernale)
In autunno, prima della smonticazione, i tetti dei fabbricati che non hanno caratteristiche idonee da resistere al carico della neve, devono venire convenientemente puntellati.
L’affittuario dovrà inoltre provvedere allo scarico degli eventuali impianti idrici, onde evitare conseguenze dovute al gelo ed alla protezione di parti particolarmente delicate (impianti o gruppi elettrogeni, ecc.). Non ottemperando a dette prevenzioni, l’affittuario sarà responsabile degli eventuali danni.
ART. 11
(efficienza impianti e precauzioni)
L’affittuario dovrà pure provvedere alla regolare efficienza degli impianti idrici e di fertirrigazione, delle pozze e cisterne curandone la perfetta tenuta, il riempimento prima dell’inizio e la vuotata alla fine, rimanendo responsabile per i danni derivanti dall’inosservanza di tali norme.
Le cisterne a cielo aperto devono essere opportunamente recintate con rete metallica a carico dell’affittuario, al fine di evitare che animali e/o persone possono cadere dentro.
ART. 12
(miglioramenti)
Nel corso dell’affittanza, ciascuna, delle parti può proporre l’esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli dei fabbricati rurali, comunicando all’altra parte e all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, mediante lettera raccomandata A.R., il progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità dell’opera, in conformità a quanto espresso dall’art. 48 delle P.M.P.F.
ART. 13
(attività abusive)
Se non sarà richiesta e concessa l’autorizzazione preventiva per lavori modificanti la struttura dei manufatti e degli impianti, l’esecutore non avrà diritto a compensi, e sarà anzi tenuto al ripristino ed al risarcimento del danno eventualmente arrecato.
ART. 14
(casi particolari di manutenzione)
L’Ente proprietario si riserva di introdurre migliorie ai fabbricati, ai pascoli ed in genere alla malga anche durante il periodo di monticazione.
Tali apporti non dovranno però essere di entità tale da sospendere la normale attività di monticazione.
ART. 15
(manutenzioni straordinarie)
Sono a carico dell’Ente affittante i soli lavori di carattere straordinario che possono sopravvenire per distruzione totale o parziale di manufatti, per valanghe, fulmini, incendi ed altri fenomeni di carattere occasionale ed imprevedibile, salvo quanto disposto dall’art. 2 lettera o).
ART. 16
(responsabilità dell’affittuario)
L’affittuario è tenuto responsabile, dal giorno della monticazione fino a quello della smonticazione, di tutti i danni che saranno commessi nel territorio della malga sia da esso affittuario che dai suoi dipendenti, nonchè dei danni e reati commessi da terzi, ammesso che non denunci subito gli autori e comprovi di aver fatto tutto il possibile per fornire tutte le indicazioni atte alla scoperta del colpevole.
c) Legname ART. 17
(concessione legname)
L’Ente proprietario concederà gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici e del caseificio, provvedendovi prima con legna morta o cespugli ingombranti e, poi, con la regolare assegnazione da effettuarsi dal Corpo Forestale. Concederà pure nello stesso modo il legname occorrente per i
restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. Tutte le spese inerenti a detta assegnazione restano a carico dell’affittuario della malga.
ART. 18
(fabbisogni invernali)
L’assegnazione della legna dovrà essere fatta in modo che una certa quantità, e non mai meno di quintali 3 (tre) per ogni malga, rimanga depositata al termine della monticazione nella casera per evenutali sopralluoghi invernali.
ART. 19
(divieti)
E’ fatto divieto assoluto di asportare dalle malghe la legna assegnata, fieno e stramaglie. Tutto il letame, cenere ed altre sostanze fertilizzanti dovranno essere impiegate nel miglior modo possibile alla concimazione dei pascoli.
ART. 20
(rispetto dei boschi)
Nell’interno dei boschi, per nessuna ragione, si potranno costruire steccati per la riunione del bestiame o raccogliere mandrie.
ART. 21
(alienazione di piante)
Qualora durante l’affitto l’Ente proprietario alienasse piante sradicate entro il confine della malga, gli affittuari non potranno vantare diritto per compensi per l’ingombro dei pascoli con piante o rami tagliati, purchè l’ingombro non superi il 10% della superficie, altrimenti avranno diritto ad una riduzione dell’affitto proporzionale al danno effettivamente avuto e stimato inappellabilmente dal tecnico nominato dall’amministrazione.
3. MONTICAZIONE
d) Bestiame ART. 22
(preferenza nelle concessioni)
Il locatario deve dare la precedenza, per la conduzione all’alpeggio, agli animali per i quali la richiesta sia stata presentata da residenti nel Comune.
ART. 23
(durata)
L’inizio e la fine dell’alpeggio del bestiame sarà determinato conformemente alle norme stabilite dall’art. 46 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Udine. Eventuale deroghe potranno essere concesse previa richiesta e verifica dello stato dei pascoli e delle disponibilità foraggere.
ART. 24
(limiti di pascolo)
Il pascolo degli animali dovrà esercitarsi entro i confini della malga, precisati nell’atto di consegna di cui al precedente art. 2 - lettera d).
ART. 25
(pascolo di caprini ed xxxxx)
Su ciascuna malga gli ovini ed i caprini potranno pascolare nel numero e nelle zone ad essi assegnate.
Per gli stessi non è consentito il pascolo vagante, ma dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni con opportuna roteazione delle zone. Il pascolo di ovini e caprini è consentito solo in concomitanza con l’impiego delle malghe per la trasformazione in loco del latte. Eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta.
ART. 26
(transumanza)
Nel salire e nel discendere dalla montagna, il conducente degli animali dovrà percorrere le vie di accessio consuetudinarie, preventivamente indicate e prescritte, senza che gli animali vaghino nelle proprietà contermini.
ART. 27
(carico ammissibile)
Il numero dei capi ed il tipo di bestiame da caricare è fissato per ogni malga o pascolo nel prospetto e nell’avviso di concessione, in rapporto alla capacità produttiva della malga e/o pascolo, compatibilmente con quanto stabilito dalle Prescrizioni di Xxxxxxx e di Polizia Forestale vigenti. Il carico potrà essere aumentato a richiesta dell’interessato in seguito ad effettivi miglioramenti eseguiti nel corso dell’affittanza.
Sono esclusi dal computo del carico i nati sulla malga durante il periodo di monticazione.
Sono vietati i trasferimenti, anche temporanei, di bestiame da una malga all’altra, tranne per casi eccezionali (neve, grandine, ecc.) e solamente per il periodo della inaccessibilità nel pascolo della malga.
Il carico sarà costituito normalmente da bovini, così come definito nei capitolati particolari. Il carico del bestiame non bovino sarà determinato come segue:
a) EQUINI - ad eventuale integrazione del numero di bovini consentito in caso di pascolo asciutto.
b) SUINI - nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, avvertendo che i singoli animali dovranno essere muniti dell’anello al grugno; saranno ricoverati a
parte e sempre isolati dal bestiame bovino e dovranno circolare entro un determinato spazio, fissato nel verbale di consegna;
c) OVINI - limitati alle quote di malga non accessibili al bestiame bovino, e con le prescrizioni del precedente art. 25.
e) Misure Sanitarie ART. 28
(certificazioni sanitarie)
Glii animali che arrivano alla malga, provenienti da qualsiasi Comune, dovranno essere muniti di certificato di monticazione dell’U.S.L. competente, nel quale si attesti che in detto Comune non esistono malattie contagiose di indole epizoica, che gli animali risultino controllati ai fini della tubercolosi, brucellosi e vaccinati contro l’afta e la rabbia silvestre. L’affittuario ritirerà e conserverà, a disposizione delle Autorità competenti, detti certificati per tutto il periodo di monticazione. L’affittuario dovrà inoltre sottostare a tutte le disposizioni del “Regolamento di Polizia Veterinaria” vigenti. Di tali certificazioni l’Amministrazione Comunale prenderà visione all’atto della consegna delle malghe/pascoli.
ART. 29
(casi di malattia)
Appena si avrà il dubbio dell’insorgere di qualche malattia, l’affittuario dovrà isolare gli animali sospetti nel modo più opportuno, disinfettando subito i fabbricati di ricovero e dando immediato avviso al Comune ed al proprietario degli stessi, nonchè all’Ente al quale appartiene la malga.
Dopo due giorni dalla denuncia al proprietario, le spese della cura e del mantinimento degli animali saranno a carico dello stesso.
ART. 30
(casi di morte)
L’obbligo di denuncia è immediato nei casi seguiti da morte, sia pure per caso fortuito. Le carni di tali animali non potranno essere seppellite nè vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario.
ART. 31
(monta taurina)
Qualora sulla malga fosse tenuto un toro per l’esercizio della monta, il tenutario dovrà attenersi ai regolamenti e disposizioni vigenti nella provincia di Udine.
f) Uso dei pascoli ART. 32
(custodia delle mandrie)
La custodia del bestiame pascolante nelle malghe, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 46 delle prescrizioni di Xxxxxxx e di Polizia Forestale, dovrà essere esercitata dal titolare di contratto e/o dai
propri familiari o da lavoratori dipendenti in caso di conduzione da parte di Società o Enti con personalità giuridica.
E’ proibito tenere cani sulle malghe durante l’alpeggio, eccettuati quelli da guardia, custoditi alla catena. Non sono ammessi cani da guardia/scorta alle greggi.
Le infrazioni saranno punite in base alle norme vigenti.
ART. 33
(razionalità sfruttamento pascoli)
L’affittuario eserciterà il pascolo in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile. All’uopo, il pascolo sarà suddiviso in più settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera.
Per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell’erba.
ART. 34
(concimazioni)
L’affittuario disporrà il trasporto del concime ammucchiato nelle mandre, stalle e tettoie, in vasche e in mancanza di esse in fosse o in piattaforme di terra battuta, e ne curerà lo spandimento anno per anno in località scelta d’accordo con l’Amministrazione, per la concimazione dei pascoli.
g) Conservazione dei pascoli ART. 35
(conservazione e miglioramenti)
In ogni malga dovrà essere stabilito un regolare turno di pascolo possibilmente mediante l’uso di recinti fissi o mobili. I lavori di miglioramento, concordati con l’Amministrazione, saranno proporzionali all’importanza della malga, ed eseguiti a spese e cura dell’affittuario, secondo le seguenti norme:
a) spietramento, mediante raccolta delle pietre movibili. Dopo lo spietramento e decespugliamento la superficie deve essere abbondantemente cosparsa di letame.
I sassi dovranno essere raccolti, seppelliti o ammucchiati e portati possibilmente ove non vi è produzione erbosa. Essi potranno servire ad erigere muri di difesa nella località, ove gli animali pascolanti, a motivo della forte pendenza del terreno, corrono pericolo di cadere, saranno utili per la costruzione dei muri divisionali, potranno essere portati lungo il perimetro dei pascoli o venire sotterrati nei luoghi di leggero pendio, purchè siano ricoperti con terre o zolle erbose estratte nel fare la fossa, e dove occorrerà si impiegheranno per costruzioni o per consolidare frane;
b) distruzione dei cespugli infestanti non aventi funzioni protettive nelle zone di migliore giacitura e più fertili;
c) distruzione della flora infestante ammoniacale a mezzo di estirpazione ed abbruciamento o deserbi;
d) miglioramento della viabilità di accesso e servizio ai pascoli;
e) l’irrigazione fertilizzante si effettuerà sui lotti già pascolati e verrà attuata mediante botte trainata da trattore e munita di pompa per lo spargimento sui terreni situati a monte dei fabbricati.
La fertirrigazione per scorrimento sarà effettuata curando una diluzione della grassa tale da renderla convenientemente fluida.
L’Amministrazione potrà di anno in anno emanare norme in merito alle aree di pascolo in cui la fertirrigazione a pioggia (mediante botte munita di pompa), alle modalità di effettuare la fertirrigazione per scorrimento, o altre riguardanti le aree e le modalità con cui efffettuare la irrigazione fertilizzante.
Le infrazioni al presente regolamento saranno comunque rilevate e valutate dall’Amministrazione e contestate ai responsabili nei termini di legge, e potranno comportare la risoluzione del contratto.
A tal uopo l’Amministrazione potrà fare riferimento ai relativi Usi e Costumi consolidati nel tempo.
ART. 36
(sospensione del pascolo)
Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi o ciglionandosi, l’Amministrazione imporrà la sospensione del pascolo che potrà protrarsi fino alla ricostruzione della superficie interessata.
ART. 37
(precauzioni)
L’affittuario è obbligato durante il periodo di monticazione a prevenire i fenomeni di erosione nei pascoli, apprestando piccole opere di consolidamento ed escludendo da dette zone ogni genere di pascolo.
4. DISPOSIZIONI FINALI ART. 38
(deposito cauzionale)
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dagli affittuari con la firma del contratto, è da prevedersi un deposito cauzionale, oppure apposita fidejussione per pari valore la cui entità sarà definita dall’Amministrazione Comunale in base alle realità concesse in affitto.
Tale deposito sarà vincolato a favore dell’Amministrazione Comunale, e solo al termine della monticazione, dopo constatato l’avvenuto rispetto degli adempimenti ed obblighi, esso sarà svincolato.
ART. 39
(penalità)
Le infrazioni al presente Regolamento saranno comunque contestate ai responsabili nei termini di legge.
L’Amministrazione Comunale nello stabilire l’entità delle penalità, attualizzerà in termini monetari quella definita dal Regolamento citato all’Art 1 precedente. Si riserva peraltro la facoltà di utilizzare il Deposito Cauzione di cui all’Art. 38 per eseguire eventuali inadempienze qualora il fittuario non ponga rimedio entro i termini di scadenza contrattuale.
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ART. 40
(osservanze e responsabilità dell’affittuario)
Oltre il presente Regolamento, l’affittuario dovrà osservare tutte le prescrizioni e le leggi in vigore, rispondendo in proprio anche per i dipendenti e/o familiari.
ART. 41
(effetti del regolamento)
Il presente Regolamento revoca e sostituisce ad ogni effetto di legge precedenti regolamenti adottati nella materia.