Città di Villorba Comune di Povegliano Ufficio Unico Villorba Povegliano – Lavori Pubblici e ManutenzioniCittà di VillorbaPROVINCIA DI TREVISO
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Ufficio Unico Villorba Povegliano – Lavori Pubblici e Manutenzioni Città di Villorba PROVINCIA DI TREVISO |
CONVENZIONE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI CASETTE DELL’ACQUA
Viene stipulato il presente contratto di servizio fra:
1) il Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Treviso il 01/02/1968, dipendente del Comune di Villorba, Responsabile del Settore IV, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Villorba, C.F. 80007530266;
2) la ditta con sede legale in via C.F. e P.IVA in
persona del Legale Rappresentante
il qui di seguito indicate collettivamente “ le Parti”.
nato a
ART.1 OGGETTO
Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all’installazione e all’esercizio, previa concessione di suolo pubblico, di distributori automatici di acqua alla spina, da installarsi sul territorio del Comune in almeno 4 (quattro) delle seguenti aree:
- Catena
- Lancenigo
- Villorba
- Carità
- Fontane Largo Molino
- Fontane Chiesa Vecchia
La localizzazione precisa dovrà essere concordata con l’Ufficio LL.PP.
Il concessionario sarà esonerato dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
ART.2 OBBLIGHI DITTA
Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, la Ditta si impegna a:
- fornire, installare, mettere in funzione gli impianti, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati nell’Avviso Pubblico;
- provvedere, a propria cura e spese, all’installazione dei distributori, rispettando i tempi offerti in sede di gara e assicurando, se necessario, accessi agevoli (piani asfaltati o piazzole lastricate) per l’adeguata fruizione delle fontane, nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- provvedere ai lavori necessari per gli allacciamenti elettrici e idrici, e all’intestazione a proprio carico delle utenze (acqua energia elettrica, ecc....) e al pagamento dei consumi relativi alle stesse, per tutta la durata della concessione;
- condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata, entrambe refrigerate;
- rifornire di gas CO2 alimentare per la gassatura dell’acqua;
- effettuare tutte le analisi necessarie richieste dalla normativa vigente in materia e dagli Enti competenti e provvedere all’ispezione, pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione;
- richiedere le eventuali documentazioni di legge necessarie al fine dell’esercizio dell’attività;
- non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alle aree concesse, alle sue destinazioni ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente e le necessarie autorizzazioni;
- provvedere alla pulizia e manutenzione degli impianti;
- mantenere pulite le aree limitrofe (nel raggio di 5 metri) e quant'altro necessario al decoro pubblico dell’area stessa;
- condividere con il Comune il lato frontale erogatore della Casa dell’Acqua per la graficizzazione della stessa con i loghi ed un messaggio dell’amministrazione, insieme alle informazioni obbligatorie per legge e istruzioni per il funzionamento della Casa dell’Acqua;
- effettuare a propria cura e spese analisi chimico-fisiche e microbiologiche, previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile, presso laboratori certificati e autorizzati, con frequenza di legge o almeno trimestrale e trasmettere i relativi risultati in copia al Comune;
- prevedere sistemi di monitoraggio dei quantitativi erogati, con cadenza semestrale e comunicare i dati all’Amministrazione Comunale;
- effettuare almeno 10 visite di controllo annue dell’impianto, con trasmissione dei relativi risultati al Comune;
- sorvegliare l’area mediante idoneo impianto di videosorveglianza ove necessario, sostenendo i relativi oneri;
- stipulare le polizze assicurative previste al punto 7 dell’Avviso Pubblico e inviare all’Amministrazione Comunale la relativa documentazione;
- ripristinare lo stato dei luoghi, al cessare del presente contratto, nelle condizioni in cui sono stati consegnati prima della concessione;
ART.3 OBBLIGHI DEL COMUNE
Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a:
- concedere alla ditta l’occupazione di suolo pubblico dello spazio necessario per il posizionamento delle strutture esterne per una durata di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) a titolo di comodato d’uso gratuito;
- in ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna;
- concedere l’uso, a soli fini informativi, al Concessionario degli spazi delle strutture, per una superficie max di 1 mq, con esclusione della parte frontale dell’erogatore riservata ai messaggi e alle comunicazioni del Comune, nonché alle istruzioni di funzionamento e le indicazioni di legge;
ART.4 CORRISPETTIVO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La ditta trattiene per sé quanto corrisposto dagli utenti per l’erogazione del servizio oneroso (acqua di rete refrigerata e gassata/refrigerata), attraverso la vendita e la ricarica delle tessere/chiavette per l’acquisto di acqua gassata e per il prelievo di acqua naturale.
Il prezzo dell’acqua, non modificabile per tutta la durata della concessione, visto il ribasso di gara offerto è pari a centesimo di euro litro per qualsiasi tipologia di acqua.
ART.5 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI
Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario. Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature e impianti nonché a mantenere in efficienza le stesse. Il Concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture e degli
impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse. Il Concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire verifiche, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare le strutture e gli impianti alle ottimali condizioni d’uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l’Amministrazione concedente procederà alla esecuzione dei lavori imputando la spesa al concessionario.
ART.6 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri collaboratori sollevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.
Il Concessionario inoltre è tenuto a:
- impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative. Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell’impianto e di eventuali piazzuole e di aiuole.
Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l’osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione delle strutture ed aree.
ART.7 PROPRIETÀ DELL’ IMPIANTO
Le strutture sono bene strumentale di proprietà della Ditta.
ART.8 DURATA E DECORRENZA
La presente Convenzione vincola le Parti dalla data della stipula ed è valida per 5 anni dalla data di sottoscrizione della stessa. Non oltre 6 mesi antecedenti la scadenza della convenzione/contratto, le parti possono concordare il rinnovo dello stesso per ulteriori 5 anni, qualora la normativa vigente al momento lo consenta.
ART.9 OPERATIVITÀ
Il referente della Ditta cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni malfunzionamenti, necessità di manutenzione, ecc.) è il sig. tel fax
e-mail .
ART.10 CESSIONE
Ferma restando l’integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest’ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi e le aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali. È vietata la subconcessione.
ART.11 CONTROVERSIE
Qualora tra le Parti dovessero insorgere contestazioni, dispute e divergenze nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte potrà, non appena ragionevolmente possibile, notificare all’altra l’esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l’oggetto; le Parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Treviso, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.
ART.12 PENALI
Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore.
Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione di € 200,00. La contestazione di inadempimento e l’irrogazione della penale sono comunicate a mezzo PEC. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente.
Il mancato rispetto dei tempi di installazione e messa in funzione degli impianti offerti in sede di gara comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di € 200,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, a valere sulla polizza fideiussoria di cui al punto 7 dell’Avviso Pubblico.
ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale richiesta di risarcimento danni, nei seguenti casi:
- deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti. Si considerano gravi e tale da giustificare la risoluzione ipso iure del Contratto, le violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno con applicazione della penale di cui al precedente art. 12;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo per almeno tre volte nel corso di 1 anno;
- messa in liquidazione o cessazione di attività del Concessionario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di diritto con la semplice contestazione scritta tramite lettera raccomandata senza che l’impresa abbia nulla a pretendere.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario.
ART.14 DISPOSIZIONI FINALI
La presente Convenzione, redatta in tre originali ad unico effetto sarà impegnativa per le Parti a seguito della sottoscrizione da parte della Ditta e del Comune. Tutte le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti e comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico alla Ditta. La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso, con spese a carico della Ditta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti.
Per il Comune di Villorba Il Responsabile del IV Settore Arch. Xxxxxxx Xxxxx
Per la Ditta Il Legale Rappresentante Sig.