RISOLUZIONE CONTRATTO Clausole campione

RISOLUZIONE CONTRATTO. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di : − sospensione dell’esecuzione del servizio; − violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore; − violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; − violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione; − sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento; − sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto- dichiarato; − la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati. In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
RISOLUZIONE CONTRATTO. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ed ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo da parte del Fornitore, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: - sia accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia; - il Fornitore perda i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento; - il Fornitore perda i requisiti soggettivi auto-dichiarati; - si verifichi la sospensione dell’esecuzione del servizio per cause non dovute a forza maggiore; - l’Azienda riscontri la violazione di patti di integrità e/o legalità eventualmente adottati dall’Azienda; - l’Azienda riscontri la violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento; - l’Azienda riscontri la violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione ed in particolare la violazione delle disposizioni previste all’art.14; - l’Azienda riscontri la sopravvenuta revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento; - l’Azienda riscontri il mancato rispetto delle indicazioni previste a livello nazionale, regionale o date dall’Azienda AUSL della Romagna per la gestione del rischio infettivo sanitario; - l’Azienda riscontri il reiterato mancato rispetto delle indicazioni, fornite da AUSL, sulle modalità dell’apertura delle agende e di accesso alle prestazioni sanitarie, sulla tipologia e modalità di trasmissione della refertazione (adesione con oneri a proprio carico alla rete Regionale “Sole” e implementazione delle funzionalità necessarie alla visualizzazione della ricetta demateralizzata secondo le regole previste dal Flusso Ministeriale ), della documentazione sanitaria e amministrativa-contabile a supporto dei corrispettivi richiesti e della fatturazione. - l’Azienda riscontri la reiterata mancata emissione della NC richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati; - l’Azienda, dopo la seconda diffida, riscontri una grave irregolarità o inadempienza di come previsto all’art. 13; - si verifichi quanto previsto nei successivi articoli 17 e 19. Qualora si verifichi una delle ipo...
RISOLUZIONE CONTRATTO. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell’ASP in caso di gravi inadempienze da parte dell’ aggiudicatario, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza dell’ aggiudicatario al complesso degli impegni assunti, di verificata perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste delle rispettive qualifiche professionali, ovvero accertata insufficienza o insussistenza delle attrezzature o dei beni di cui era stata concordata la piena disponibilità da parte dell’aggiudicatario, previa diffida dell’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
RISOLUZIONE CONTRATTO. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto, qualora l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui all'art. 2, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, l’incarico s’intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. La rescissione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell’incaricato. Qualora sia l’incaricato a voler recedere dal contratto lo potrà fare, con comunicazione scritta e motivata, con preavviso di almeno 30 giorni, e avrà diritto, in assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato al periodo di incarico effettivamente svolto. L'incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 621.
RISOLUZIONE CONTRATTO. In caso di grave o ripetuta inottemperanza dell’Associazione affidataria a quanto previsto dal presente capitolato, e previa diffida, il Comune può promuovere la risoluzione della presente convenzione, riservandosi, in seguito, di procedere alla richiesta di rimborso per i danni occorrenti dal mancato servizio. Sono considerate gravi inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: • arrecare pregiudizio alla vita ed il benessere degli animali; • frode, grave negligenza e grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione; • abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino (o possano arrecare) danno al Comune • revoca dall’inserimento all’albo regionale di cui all’art. 19 della L.R. n. 15/2000; • applicazione di penalità per importi superiori al 10% dell’importo del contratto . Nelle ipotesi sopra indicate, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).
RISOLUZIONE CONTRATTO. Ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r.. Alla scadenza del termine di preavviso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto, senza possibilità di proporre eccezione alcuna. Alla scadenza o alla risoluzione del contratto, il Comodatario s'impegna a riconsegnare al Comodante i beni oggetto del presente atto nelle condizioni relative allo stato d’uso.
RISOLUZIONE CONTRATTO. In caso di inadempimento, oltre all’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, la Stazione Appaltante assegna alla Ditta aggiudicataria un termine non inferiore a 15 giorni solari e consecutivi per porre fine all’inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod..civ., a tutto rischio della Ditta aggiudicataria, senza assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE CONTRATTO. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto, qualora l'Associazione Culturale BRINDISI OGGI contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui all'art. 2, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, il contratto s’intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. La risoluzione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte della ditta contraente. In caso di risoluzione del presente contratto la Associazione Culturale BRINDISI OGGI dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'ISTITUTO, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima. Gli incaricati, in nome e per conto della Associazione Culturale BRINDISI OGGI, qualora operino direttamente all'interno delle strutture della Rete di scuole, interfacciandosi con il personale scolastico e la componente studentesca, sono tenuti al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 621.
RISOLUZIONE CONTRATTO. 1. Il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di Rimini in caso di gravi inadempienze da parte dell’affidatario tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza dell’ aggiudicatario al complesso delle azioni previste e concordate con il referente di progetto del Comune, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida dell’adempimento entro congruo termine (almeno 15 giorni consecutivi di calendario) e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
RISOLUZIONE CONTRATTO. Si applica l’art. 108 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..