Sospensione dell’esecuzione Clausole campione

Sospensione dell’esecuzione. 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 6, senza che ciò comporti per l’Associato alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
Sospensione dell’esecuzione. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del già citato DM.
Sospensione dell’esecuzione. 1. Il Concessionario su propria iniziativa, ovvero su espressa richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria può, in ogni momento, comunicando la motivazione al Cliente, sospendere l’esecuzione del contratto per non più di centottanta giorni consecutivi quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché a causa di forza maggiore.
Sospensione dell’esecuzione. II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 107 del Codice e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Istituto. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istituto.
Sospensione dell’esecuzione. Il Titolare di sistema, su propria iniziativa o su espressa richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria può, in ogni momento senza preavviso ed obbligo di motivazione, sospendere l’esecuzione del contratto per non più di sessanta giorni consecutivi quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché per motivi di causa di forza maggiore. Il Titolare di sistema può sospendere l’esecuzione del contratto relativamente all’effettuazione di giocate sui giochi oggetto di ciascun altro concessionario che si avvale del proprio sistema di conti di gioco, in ogni momento senza preavviso ed obbligo di motivazione, su espressa richiesta del concessionario stesso, qualora sussistano le medesime motivazioni.
Sospensione dell’esecuzione. Articolo 14 -
Sospensione dell’esecuzione. 1. Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel ver- bale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
Sospensione dell’esecuzione art. 1461 c.c. mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti: ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui xxxxxx, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. S’inquadra nel più generale contesto delle autotutele e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti dei possibili futuri inadempimenti della controparte. I rapporti con l’art. 1460 c.c. sono strettissimi. In particolare la sospensione può invocarsi quando la controparte deve eseguire la propria prestazione in un secondo momento mentre l’eccezione d’inadempimento può opporsi quando le prestazioni devono essere eseguite mano contro mano. Ciò non impedisce l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento anche quando la prestazione va eseguita in un secondo momento ma il debitore ha già dichiarato di non voler adempiere o il suo inadempimento appare probabile ovvero la scadenza successiva é già decorsa. La ratio dell’art. 1461 c.c., secondo cui il contraente in bonis può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni economiche dell’altro contraente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, fa ritenere che non tanto la modificazione in se stessa sia dovuta intervenire successivamente alla stipulazione quanto la conoscenza di questa modificazione da parte del contraente in bonis204. 204 Corte di Cassazione, sentenza 19-6-72, n. 1935 Secondo autorevole dottrina205 a prima vista potrebbe sembrare che tale norma sia inutile in quanto, di fonte ad un pericolo d’insolvenza della controparte, potrebbe farsi valere l’eccezione d’inadempimento. In realtà non é così e, anzi, la sospensione costituisce un completamento dell’eccezione d’inadempimento; quest’ultima, infatti, presuppone che entrambe le prestazioni siano esigibili, mentre la sospensione del proprio adempimento si farà valere, prevalentemente, quando la controparte deve eseguire la propria prestazione in un secondo momento. A conferma della complementarità della sospensione dell’esecuzione rispetto all’eccezione d’inadempimento si ritiene206 che a tale istituto si applichi, per analogia, il 2 comma dell’art. 1460 c.c.. La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale non richiede per la sua validità alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né é nece...
Sospensione dell’esecuzione. Al ricorrere dei presupposti dell’art. 107 del Codice, il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Sospensione dell’esecuzione. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Istituto. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’pplicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni...