Ripartizione del danno Clausole campione

Ripartizione del danno. Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi del presente Capitolato di polizza, ovvero:
Ripartizione del danno. (i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
Ripartizione del danno. Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi della Polizza, ovvero:
Ripartizione del danno. L’articolo disciplina le conseguenze giuridiche del cumulo di assicurazioni in caso di verificarsi del sinistro. Anche in caso di cumulo di assicurazioni, il danno subito è risarcito fino a concorrenza del limite massimo; è escluso il sovraindennizzo. Il diritto vigente si basa al riguardo su un obbligo di risarcimento proporzionale delle imprese di assicurazione interessate (art. 72 cpv. 1 LCA). Incombe dunque all’assicurato chiarire i diversi importi che può chiedere alle diverse imprese di assicurazione affinché il suo danno sia interamente risarcito. La soluzione scelta allora dal legislatore risulta essere poco favorevole al consumatore. Pertanto si propone ora una responsabilità solidale delle imprese di assicurazione interessate, accompagnata da un diritto di regresso. Per quel che concerne l’onere del danno delle imprese di assicurazione, occorre nuovamente distinguere tra assicurazione a valore intero e assicurazione a primo rischio. Nell’assicurazione a valore intero, l’indennizzo deve essere assunto in proporzione alle somme assicurate, mentre nell’assicurazione a primo rischio – fino a concorrenza della somma assicurata più bassa – si deve effettuare una ripartizione in parti uguali della prestazione assicurati- va tra le imprese di assicurazione interessate.
Ripartizione del danno. 21 Dichiarazione 22 Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè i componenti gli Organi dell’Agenzia (Presidente, Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori dei Conti), di seguito anche Amministratori, ed i Dirigenti della stessa. Rivestono, inoltre, la qualifica di Assicurato: - i Componenti dell’Organismo di Vigilanza (D. Lgs. n. 231/2001); - la persona designata come responsabile della sicurezza (D. Lgs. n.81/2008); - la persona designata come responsabile della redazione dei documenti contabili (Legge 262/2005); - la persona designata come responsabile della privacy (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.); - la persona nominata Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la persona nominata Direttore dell’esecuzione o Direttore dei lavori (Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016); - la persona responsabile del procedimento in cartelle esattoriali (Art. 7 della Legge 212/2000); - la persona designata quale Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e s.m.i.); - la persona Responsabile della Conservazione (D.P.C.M. 3 dicembre 2013); - la persona Responsabile della Gestione Documentale (D.P.C.M. 3 dicembre 2013); - tutte le persone designate, a norma di legge, per l’assolvimento di incarichi di gestione, controllo e supervisione; - i componenti di commissioni di gara anche esterni nominati dalla Contraente; - i dipendenti membri dei comitati di “Internal Audit” aziendali; - tutti i dipendenti, relativamente alla estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora siano riconosciuti quali amministratori di fatto o qualora convenuti con un Amministratore o un altro Assicurato; - il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di un Assicurato per qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa ad un Atto Illecito di detto Assicurato; - gli eredi, il tutore o il curatore di un Assicurato deceduto, interdetto, inabilitato, insolvente o fallito, per qualsiasi Richiesta di Risarcimento relativa ad un Atto Illecito di detto Assicurato; - qualsiasi dipendente che abbia specifica procura. La qualifica di Assicurato è altresì estesa a: - gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Dirigenti presso Equitalia S.p.A., nonché presso tutte le Società che dalla sua costituzione hanno fatto parte del Gruppo Equitalia, rispetto alle quali la Contraente è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche pro...
Ripartizione del danno. 1 In caso di cumulo di assicurazioni imprese di assicurazione rispondono solidal- mente del risarcimento del danno fino a concorrenza della somma assicurata che è stata convenuta con esse.
Ripartizione del danno. Qualora un Sinistro coinvolga sia fatti coperti che fatti non coperti dalla presente Polizza, l’Assicurato e l’Assicuratore s’impegnano ad operare una ripartizione equa e corretta dei Danni e delle Spese, che dovrà tenere in considerazione la relativa esposizione giuridica e finanziaria attribuibile ai fatti coperti e ai fatti non coperti dalla Polizza.
Ripartizione del danno. Qualora un Sinistro coinvolga sia fatti coperti che fatti non coperti dalla presente Polizza, l’Assicurato e l’Assicuratore s’impegnano ad operare una ripartizione equa e corretta dei Danni e delle Spese, che dovrà tenere in considerazione la relativa esposizione giuridica e finanziaria attribuibile ai fatti coperti e ai fatti non coperti dalla Polizza. l’Assicuratore potrà assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa delle Richieste di Risarcimento relative alla Privacy e Sicurezza della Rete e Richieste di Risarcimento relative ai Media in relazione alla quale l’Assicuratore potrebbe essere tenuto a indennizzare l’Assicurato.