Somme assicurate Clausole campione

Somme assicurate. Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Somme assicurate. Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione Somme assicurate afferenti la formula integrativa prescelta. Tali somme si intendono in sostituzione a quelle previste dalla copertura Tesserati
Somme assicurate. La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:
Somme assicurate. L’assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”, per:
Somme assicurate. Se l’Assicurato risulta ancora inabile totalmente al lavoro dopo il periodo di Franchigia assoluta di 60 giorni, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante Rate Assicurate Mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Mutuo, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 Rate Assicurate Mensili per ogni Sinistro; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di inabilità totale a decorrere dalla data di scadenza della rata. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’Attività Lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 Rate Assicurate Mensili per Sinistro. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia. Qualora il piano di ammortamento del Contratto di Mutuo preveda una periodicità di rimborso diversa da quella mensile, al fine di individuare sia il giorno di scadenza della rata immediatamente successiva al compimento della franchigia, sia il periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale indennizzabili successivi al primo periodo, si farà riferimento per ogni mese al giorno effettivo di scadenza della rata (ad esempio il giorno 15 del mese). La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 3 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.500 Euro mensili per ciascun Assicurato.
Somme assicurate. L’assicurazione è prestata per una somma assicurata di € 1.550,00 per ciascun Titolare. Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
Somme assicurate. Le garanzie di cui alla presente Sezione CVT sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero. Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, il cui valore è compreso nella somma assicurata.
Somme assicurate. Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un Limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Somma Assicurata”, e l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicati all’art. 11.1 – Limiti d’Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti. L’importo liquidabile viene calcolato stimando:
Somme assicurate. La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio). In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta. L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario. In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solo valore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Somme assicurate. L’assicurazione è prestata per ciascun Titolare in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nella “Tabella Riepilogativa dei Capitali Assicurati”(allegato1). Non verrà comunque rimborsato un importo superiore a 100 volte l'importo prelevato.