Incarichi di gestione Clausole campione

Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
Incarichi di gestione. 1. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura assicurativa, sia convenzioni di natura finanziaria, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione, stipulate con gestori abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti.
Incarichi di gestione. 14 Art. 29 - Depositario 14
Incarichi di gestione. 1. Il patrimonio del Fondo può essere integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'Art. 6, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
Incarichi di gestione. Art. 29 - Conflitti di interesse
Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Il Fondo gestisce i versamenti contributivi anche attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami I, III e V previsti dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale 10 maggio 2007, n. 62, emanato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Decreto.
Incarichi di gestione. 1. Fon.Te. gestisce le proprie risorse mediante convenzioni con i soggetti gestori abilitati dalla normativa vigente.
Incarichi di gestione. 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono di massima affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di procedere alla gestione diretta degli immobili e/o degli altri strumenti finanziari con le modalità, nei limiti e termini consentiti dalle disposizioni di legge relative ai Fondi preesistenti.
Incarichi di gestione. 1.Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.