Diritto di regresso Clausole campione

Diritto di regresso. Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. La persona nei cui confronti il venditore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinati dal diritto nazionale.
Diritto di regresso. Qualora azioni o omissioni del committente o di suoi aus- iliari comportino il ferimento di persone, o il danneggia- mento di cose di terzi, e per tale motivo dovesse essere chiamato in causa l’appaltatore, questi ha un diritto di regresso sul committente.
Diritto di regresso. Nel caso di vendita dei prodotti a rivenditori, distributori o soggetti a qualunque titolo intermediari, Picenum Plast S.p.a. concede al proprio acquirente, e solo a quello, diritto di regresso, rispetto alle eventuali richieste dell’acquirente finale ovvero di qualunque altro soggetto facente parte della catena distributiva, per i vizi e/o i difetti di conformità, comunque imputabili ad un’azione o ad un’omissione del produttore, nei limiti di cui al precedente punto 7.2. Detto diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla sede sociale di Picenum PLast S.p.a. entro 8 giorni dalla richiesta a lui rivolta dall’acquirente finale ovvero da qualunque altro soggetto facente parte della catena distributiva e la relativa azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di anni 1 dalla data della vendita del prodotto da parte di Picenum Plast S.p.a.
Diritto di regresso. Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un´azione o da un'omissione, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di una persona nell´ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il diritto nazionale individua la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.
Diritto di regresso. 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità impu- tabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della sud- detta catena distributiva.
Diritto di regresso. 1 L’impresa di assicurazione può esercitare il diritto di regresso soltanto nella misura in cui il danneggiato non ne subisca un pregiudizio.
Diritto di regresso. Quando è determinata la responsabilità dell’operatore economico nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o in ragione di un difetto di conformità risultante da un atto o da un’omissione di una persona nell’ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali, l’operatore eco­ nomico ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commer­ ciali. La persona nei cui confronti l’operatore economico può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio, sono determinati dal diritto nazionale.
Diritto di regresso. SEZIONE VII
Diritto di regresso. Se la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei paragrafi precedenti è in realtà ascrivibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a qualunque altro soggetto intervenuto nell’esecuzione dell’operazione di pagamento, questo sarà tenuto a risarcire il prestatore di servizi di pagamento responsabile delle perdite subite o degli importi versati. L’esercizio del diritto di regresso lascia impregiudicati eventuali ulteriori risarcimenti derivanti da accordi in essere tra prestatori di servizi di pagamento o dalla disciplina ad essi applicabile.
Diritto di regresso. 1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei precedenti Articoli 11 e 13 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi di detti Articoli.