CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO 1
Allegato 5.1 - Schema Capitolato speciale di Polizza Lotto 1
Aci Informatica S.p.A.
CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA LOTTO 1
COPERTURA ASSICURATIVA
DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI (D&O)
CIG 7665599C66
Tra: Aci Informatica S.p.A.
Partita I.V.A./C.F.: 00883311003
con sede in : Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente
POLIZZA D&O N.
Contraente : ACI Informatica S.p.A.
Sede Legale : Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx 00 – 00000 Xxxx
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2018
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2021
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12
Frazionamento: annuale
Regolazione premio: NO
Tacito rinnovo : NO
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI | |
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | |
Art. 2.1 | - Durata del contratto - Facoltà di recesso |
Art. 2.2 | - Gestione del contratto |
Art. 2.3 | - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. 2.4 | - Diminuzione del rischio |
Art. 2.5 | - Pagamento del premio - Termini di rispetto |
Art. 2.6 | - Regolazione del premio |
Art. 2.7 | - Recesso in caso di sinistro |
Art. 2.8 | - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni |
Art. 2.9 | - Forma delle comunicazioni |
Art. 2.10 | - Interpretazione del contratto |
Art. 2.11 | - Rinuncia alla rivalsa |
Art. 2.12 | - Obbligo di documentazione dei sinistri |
Art. 2.13 | - Estensione territoriale |
Art. 2.14 | - Rinvio alle norme di legge |
Art. 2.15 | - Oneri fiscali |
Art. 2.16 | - Foro Competente |
Art. 2.17 | - Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 2.18 | - Obblighi della Contraente |
Art. 2.19 | - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro |
Art. 2.20 | - Disposizione finale |
Art. 2.21 | - Trattamento dei dati |
Art. 2.22 | - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
Art. 2.23 | - Partecipazione delle Compagnie – Associazione Temporanea di Impresa |
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI | |
Art. 3.1 | - Oggetto dell’Assicurazione |
Art. 3.2 | - Validità della Copertura |
Art. 3.3 | - Esclusioni |
Art. 3.4 | - Applicazione Individuale delle Esclusioni |
Art. 3.5 | - Limite di Risarcimento |
Art. 3.6 | - Sinistri Dolosi — Clausola Risolutiva Espressa |
Art. 3.7 | - Diritto di Surroga |
Art. 3.8 | - Franchigie |
Art. 3.9 | - Acquisizione o Costituzione di Società Controllate |
Art. 3.10 | - Cessazione della Qualifica di Società Controllata |
Art. 3.11 | - Cariche Direttive in Società Partecipate |
Art. 3.12 | - Acquisizione della Contraente - Cambio di Controllo |
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | |
Art. 4.1 | - Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro |
Art. 4.2 | - Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro |
Art. 4.3 | - Ripartizione del Danno |
Art. 4.4 | - Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata |
FRONTESPIZIO DI POLIZZA
1. Contraente: ACI Informatica SpA
Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx Codice Fiscale o Partita IVA: 00883311003
2. Compagnia:
3. Broker: Xxxxxx Italia SpA
4. Limiti di risarcimento:
Limiti di risarcimento per spese legali per inquinamento (Garanzia 7)
a) Per ogni Danno:
b) Per annualità assicurativa:
c) Per ogni Danno:
d) Per annualità assicurativa:
Euro 15.000.000,00
Euro 15.000.000,00
Euro 150.000,00
Euro 150.000,00
5. Franchigia: a) Garanzia 1,3,4,5, 6, 7 e 8 :
b) Garanzia 2:
nessuna nessuna
6. Assicurato: - Gli Assicurati come definiti alla Sezione 1 – Definizioni.
- La Società (solo per la Garanzia 2 dell’Art. 3.1 Oggetto della Copertura)
7. Estensione territoriale: Garanzie 1,2,3,4,5 e 6:
Garanzie 7, 8:
mondo intero
mondo intero ad eccezione degli Stati Uniti
8. Inserimento automatico per nuove Società controllate:
Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 30% dell’attivo consolidato della Contraente, in base alle condizioni stabilite all’Articolo 3.9 – Acquisizione o Costituzione di Società Controllate
9. Società partecipate: Quanto previsto nella Sezione 1 – Definizioni.
10.Periodo assicurativo: In vigore dalle ore 24:00 del 31.12.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2021
(ora locale italiana) ed eventuali proroghe
11.Periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro:
A) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro:
- 30% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 1 anno;
- 60% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni;
- 90% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni;
- 120% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni;
- 150% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni;
- 180% dell'ultimo premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 6 anni.
B) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per Assicurati Cessati e Decaduti:
nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 6 anni.
12.Premio Premio Imponibile Annuo Imposte
Premio Xxxxx Xxxxx
Euro
Euro
Euro
La Compagnia La Contraente
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa: | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione. |
Assicurato/i: | Le persone fisiche che sono state, sono o saranno: - Amministratore Unico; - Rappresentante Legale, ma solo per la responsabilità personale nell’esercizio delle proprie funzioni; - Consigliere di Amministrazione; - Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente; - Membro del Consiglio di Sorveglianza; - Membro del Consiglio di Gestione; - Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; - Revisore Contabile; - Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale; - Direttore Generale ex art. 2396 del codice civile italiano; - Dirigente; - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L.262/2005 e art.154-bis D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.; - Membri dell’Organismo Speciale di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; - Dipendente nella qualità di Responsabile della Protezione dei dati o DPO - Data Protection Officer, ai sensi del nuovo regolamento europeo in materia di privacy e s.m.i.; - Dipendente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; - Dirigente e/o Dipendente delegato in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - Amministratore di Società Partecipate; - “Dirigente Amministrativo” e/o “Direttore delle Operazioni”; - Dipendenti della Società che svolgano funzioni manageriali o di supervisione o che abbiano deleghe conferite dall’organo di gestione; - Dipendente della Società convenuto in solido in un’azione giudiziaria pendente nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati. Sono altresì compresi nella definizione di Assicurato i soggetti che ricoprano, abbiano ricoperto o ricopriranno nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O), nonché gli amministratori di fatto e qualunque Shadow director. Rientrano altresì nella definizione di "Assicurato": a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci |
o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione. b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro. c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei coniugi. Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili Esterni/External Auditors. | |
Xxxx Xxxxxxx: | Ogni azione od omissione dannosa o illecita, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate. |
Xxxx Xxxxxxx fra loro collegati: | Tutti gli Atti Dannosi collegati, originati e/o conseguenza, diretta o indiretta, dalla medesima causa. |
Broker: | Xxxxxx Italia SpA. |
Compagnia: | La Compagnia di assicurazione. |
Contraente: | La Società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente Polizza. |
Danno/i: | L'importo che ogni Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprese: 1) le Spese Legali; 2) le Spese di Rappresentanza Legale; 3) le Spese di Pubblicità; 4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari". Il Danno non comprende: a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Società; b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti; c) multe e sanzioni di ogni genere; d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro. |
Dipendente: | Qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o sarà legata alla Società o a una Società Partecipata da un contratto di lavoro subordinato. |
Inquinamento: | 1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Xxxxxxxx Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera; 2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti. |
Insolvenza: | Situazione derivante da: 1) fallimento o altra procedura concorsuale della Società e delle Società Partecipate; 2) nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società e delle Società Partecipate o figura equivalente in ogni altra giurisdizione. |
Paesi di Common Law: | Stati Uniti d'America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possedimento sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario. |
Periodo Assicurativo: | II tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, indicate al punto 10 del frontespizio, e sue eventuali proroghe. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia. |
Ricerca Formale: | Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'Assicurato, avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o dell'Assicurato. |
Sinistri in Materia di Lavoro: | Sinistro, così come definito al punto a) della definizione di Sinistro che segue, avanzato da un Dipendente o Assicurato passato, attuale o potenziale della Società o di una Società Partecipata, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti e sofferenza psicologica inflitta, molestie |
sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell’ambiente di lavoro, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, ingiusta mancata assunzione o promozione, non corretta prospettazione della posizione lavorativa, violazione della privacy. | |
Sinistro: | a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7 e 8: 1) richiesta scritta di risarcimento per Danni ad eccezione delle richieste dell'Assicurato, della Società e delle Società Partecipate; 2) procedimento civile; 3) procedimento penale; 4) procedimento amministrativo o regolamentare o procedimento di estradizione intrapreso con un provvedimento formale; 5) indagine ufficiale concernente la condotta di una Persona assicurata in quanto tale; avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso. Verranno altresì considerati parte dello stesso Xxxxxxxx gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati. Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro. b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una Ricerca Formale. c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un Sinistro nei Confronti del Coniuge. d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: Sinistro in Materia di Lavoro. |
Sinistro nei confronti del Coniuge: | Xxxxxxxx (così come definito al punto c) della definizione Sinistro che precede nei confronti del coniuge dell'Assicurato (così come definito al primo capoverso della definizione Assicurato che precede), ma esclusivamente in quanto coniuge dell'Assicurato o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento. |
Società: | Contraente e Società Controllate. |
Società Controllata: | Ogni società o ente di cui la Contraente controlli direttamente o indirettamente: 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti. |
Società Partecipate: | a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi; b) entità giuridica diversa da quella di cui alla lettera a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 1% ed il 50%, a condizione che: i. non sia costituita, domiciliata o i cui titoli siano scambiati in una borsa valori in U.S.A.; ii. non sia un’Istituzione finanziaria; iii. non sia una Società controllata. A maggior precisazione della definizione di Società Partecipate si intendono incluse le Società di seguito indicate: o Ancitel Spa; |
Sostanze Inquinanti: | Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. |
Spese Legali: | La parte dei Danni che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole, sostenuti per la difesa, l’appello, le indagini, la ricerca o valutazione di un Sinistro (ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della Società o della Società Partecipata) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'Assicurato, escluso l'ammontare delle fideiussioni stesse. |
Spese di Pubblicità: | Spese, costi ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo. |
Spese di Rappresentanza Legale: | La parte dei Danni che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole, sostenuti da un Assicurato in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una Ricerca Formale. |
Stati Uniti: | Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione. |
La Compagnia La Contraente
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto è facoltà della Contraente richiedere una proroga tecnica dell’assicurazione che la Compagnia è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi.
Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Qualora l’Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Compagnia alla Contraente ai sensi del presente comma, la Contraente potrà richiedere un la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Art. 2.2 - Gestione del contratto
La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxxx Italia SpA
- Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
La Compagnia riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker medesimo. Inoltre, riconosce che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la Contrente è tenuta a fare alla Compagnia e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.
La Compagnia prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dalla Contraente alla Compagnia, senza transitare per il broker.
Art. 2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano avvenute con dolo.
Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività della Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività della Contraente medesima.
La Compagnia rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni.
In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Compagnia potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 2.1 - Durata del contratto - Facoltà di recesso.
Art. 2.4 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Compagnia corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 2.5 - Pagamento del premio - Termini di rispetto
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza. Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Compagnia o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Compagnia da atto che:
− l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
− al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Compagnia, al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 2.6 - Regolazione del premio
Il premio della presente polizza deve intendersi flat, pertanto non soggetto a regolazione premio.
Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
In caso di recesso da parte della Compagnia la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Compagnia ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Compagnia congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire alla Contraente tutti i dati di cui all’art. 2.12 – Obbligo di documentazione dei sinistri necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 2.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni
In deroga a quanto disposto dall’art. 1910 C.C la Contraente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Compagnia la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, la Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Compagnia risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Compagnia risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.
Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 2.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti della Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 2.12 - Obbligo di documentazione dei sinistri
La Compagnia, con cadenza semestrale, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
− sinistri senza seguito;
− sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Compagnia, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 2.13 - Estensione territoriale
La presente polizza è applicabile ai sinistri presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio di polizza.
Art. 2.14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 2.16 - Foro Competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede la Contraente.
Art. 2.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Compagnia assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 2.18 - Obblighi della Contraente
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come stabilito dall’art 1891 del C.C.
Art. 2.19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker o alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 2.20 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Compagnia Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Compagnie assicuratrici partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2.21 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.22 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 2.23 - Partecipazione delle Compagnia – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Compagnia” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
La Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Xxxxxx Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Compagnia designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente e degli Assicurati dalla società Xxxxxx Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Compagnie coassicuratrici. Le Compagnie coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Compagnia Delegataria dichiara di aver
ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
La Compagnia La Contraente
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORI GENERALI
Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione
Garanzie estese al Mondo Intero
Garanzia 1 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Xxxxx relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti.
Garanzia 2 La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Società per i Danni fino alla misura dell'indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati.
Garanzia 3 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale.
Garanzia 4 La Compagnia si obbliga a tenere indenni i coniugi degli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti del coniugi.
Garanzia 5 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro.
Garanzia 6 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all'importo di 250.000 Euro per ogni Sinistro.
Garanzia 7 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere "c" e "d") del frontespizio.
Garanzia 8 La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta, nomina o designazione della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata.
Si precisa che le garanzie 7 e 8 devono intendersi estese al Mondo intero con esclusione degli Stati Uniti.
Art. 3.2 - Validità della Copertura
La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
Art. 3.3 – Esclusioni
La presente Polizza non copre i Xxxxx relativi ai Sinistri:
a) Dolo conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto od omissione dolosa dell'Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario (common law);
b) Compensi degli Assicurati
conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro
beneficio al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Rappresentanza Legale entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza passata in giudicato o altro provvedimento di carattere definitivo o ammissione scritta da parte dell'Assicurato del Dolo o del fatto che l'Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito.
c) Xxxxx a persone e/o cose
per:
1) danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro),
2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte,
3) danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili e immobili;
d) Inquinamento per Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali dalla Garanzia 7, dell'Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione;
e) Assicurazioni Precedenti
conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;
f) Sinistri Precedenti o in Sospeso
conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso od ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato, della Società o delle Società Partecipate prima della data di effetto della presente Polizza e di cui l’Assicurato, la Società o la Società Partecipata fossero a conoscenza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli addotti nei procedimenti di cui sopra;
g) Fondi Pensione conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli Stati Uniti);
h) Emissione titoli conseguenza diretta o indiretta di offerte a privati e/o al pubblico in mercati regolamentati di titoli azionari emessi dalla Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus"). L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla Compagnia e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato;
i) Assicurato contro Assicurato
avanzati in un Paese di Common Law da o in nome e per conto della Società o di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per:
I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder's derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società senza la sollecitazione o istigazione di qualunque Assicurato o della Società;
II. i Sinistri in Materia di Lavoro; o
III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza;
l) Sinistri Avanzati da Congiunti
avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli Assicurati, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della Società;
m) Responsabilità Civile Professionale
formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della Società e/o delle Società Partecipate svolta nei confronti di detti terzi.
La presente esclusione non si applica in relazione a Sinistri avanzati contro l’Assicurato per mancata supervisione sulla prestazione o mancata prestazione dei servizi e delle attività professionali di cui sopra.
Esclusioni applicabili agli Stati Uniti:
La Compagnia non coprirà i Danni relativi ai Sinistri presentati o proseguiti negli Stati Uniti:
o) Securities and Exchange Commission (SEC)
derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;
p) Inquinamento conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento ad eccezione di Sinistri avanzati da azionisti in nome e per conto della Società ("Shareholders' Derivative Action").
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, Art. 3 comma 59, si intendono esclusi dalla garanzia i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali degli amministratori assicurati connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri Enti Pubblici e la responsabilità amministrativa e contabile.
Art. 3.4 - Applicazione Individuale delle Esclusioni
Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un Assicurato verrà imputata ad un altro Assicurato ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente Polizza.
Art. 3.5 - Limite di Risarcimento
II Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5 e 8 per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri.
Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.
Tutti i Xxxxx originati dallo stesso Xxxx Xxxxxxx o da tutti gli Atti Xxxxxxx fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso Xxxx Xxxxxxx o sugli stessi Xxxx Xxxxxxx fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta.
II Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all'Art. 4.1 - Gestione del sinistro, quinto capoverso.
Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l’eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
I limiti stabiliti all'Articolo 3.1 – Oggetto dell’Assicurazione per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni Danno ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.
Art. 3.6 - Sinistri Dolosi — Clausola Risolutiva Espressa
Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Xxxxxxx sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.
Art. 3.7 - Diritto di Surroga
La Compagnia che ha risarcito l'Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).
Art. 3.8 - Franchigie
La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.
Art. 3.9 - Acquisizione o Costituzione di Società Controllate
Qualora durante il Periodo Assicurativo:
a) una o più società divengano Società Controllate, o
b) la Società costituisca un'altra società, o
c) la Società incorpori un'altra società mediante fusione,
la copertura si intende automaticamente estesa agli Assicurati di tali società salvo che queste:
a) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti;
b) abbiano il totale attivo consolidato eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio. Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in Polizza a condizione che:
a) la Società dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia;
b) la Compagnia dia conferma scritta dell'inclusione in Polizza di tali società e
c) la Contraente versi il premio concordato.
In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.
Art. 3.10 - Cessazione della Qualifica di Società Controllata
Se una società perde la qualifica di Società Controllata, anteriormente o successivamente alla data di effetto della Polizza, rimarrà inclusa in copertura, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di Società Controllata.
Art. 3.11 - Cariche Direttive in Società Partecipate
Ai fini della seguente garanzia, la definizione di Assicurato è limitata al primo capoverso della definizione di Assicurato di cui alla Sezione 1 - Definizioni.
In relazione alla Garanzia 8 la copertura:
a) è limitata all'Assicurato nominato o designato dalla Società nella Società Partecipata e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'Assicurato nell'ambito di tale Società Partecipata;
b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'Assicurato per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale Società Partecipata, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale Società Partecipata;
c) si applica agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata;
d) non si applica ai Sinistri per Xxxx Xxxxxxx commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'Assicurato abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della Società o il suo incarico nell'ambito della Società Partecipata venga revocato dalla Società;
e) non si applica ai Sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi Assicurato, Società, Società Partecipata o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata fatta eccezione per:
I. i Sinistri avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione:
• dalla Società Partecipata a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata, o
• da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società Partecipata senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata;
II. i Sinistri in Materia di Lavoro;
III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; o
IV. le Spese Legali.
Art. 3.12 - Acquisizione della Contraente - Cambio di Controllo
Se durante il Periodo Assicurativo:
1. la Contraente viene fusa per incorporazione in altra società o ente o
2. viene dichiarato il fallimento o la liquidazione della Contraente, o la Contraente viene ammessa ad una qualsiasi altra procedura concorsuale; o
3. vengono acquisite azioni o quote della Contraente che comportino:
a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,
la Polizza avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.
La Contraente dovrà dare non appena possibile comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento, nomina di funzionari o amministratori designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.
La Compagnia La Contraente
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Gestione del Sinistro
Gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato o ritardato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.
La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.
La Società e/o gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione da questa richieste.
La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti della Polizza.
La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell'Art. 1917 C.C..
Qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al massimale assicurato, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia con il consenso scritto dell'Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l'Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Xxxxx conseguenti a tale Sinistro non supererà l'importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all'Assicurato.
Art. 4.2 - Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro
A) Per gli Assicurati
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la Società e/o gli Assicurati avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro secondo i termini stabiliti al punto 11 lettera A) del frontespizio.
La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi almeno uno degli scenari descritti all'Art. 3.12 – Acquisizione della Contraente – Cambio di Controllo che precede. In tal caso la Società e/o gli Assicurati potranno richiedere, entro 30 giorni dal termine del Periodo Assicurativo, un’Estensione del Termine per la Denuncia dei Sinistri a condizioni da pattuire.
La presente estensione si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Xxxxxxx avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.
La presente estensione avrà validità:
a) se la Società e/o gli Assicurati danno comunicazione scritta alla Compagnia dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione e pagano l'eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 lettera A) del frontespizio entro 60 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
b) a condizione e fino a che la presente Polizza non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga a copertura dei medesimi rischi.
Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente. II Premio versato si intende interamente goduto.
L'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un'analoga copertura.
B) Per gli Assicurati Cessati o Decaduti
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli Assicurati Cessati o Decaduti godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro specificata al punto 11 lettera B) del frontespizio qualora:
a) la presente Xxxxxxx non venga sostituita o rinnovata da un'altra analoga copertura per i medesimi rischi; e
b) non si verifichi un cambio di controllo ai sensi dell'Art. 3.12 – Acquisizione della Contraente – Cambio di Controllo che precede durante il Periodo Assicurativo.
Tale Estensione del Termine per Ia Denuncia del Sinistro avrà effetto a far data dal mancato rinnovo o risoluzione della polizza e si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente al momento in cui gli Assicurati siano divenuti Assicurati Cessati o Decaduti.
I termini e le condizioni applicate per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per gli Assicurati Cessati o Decaduti si intendono quelli riferiti al Periodo Assicurativo immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente Xxxxxxx.
L'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda una analoga copertura per i medesimi rischi.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per Assicurati Cessati o Decaduti si intende qualunque persona fisica che, prima della data di mancato rinnovo o risoluzione della polizza abbia cessato di ricoprire la posizione nell’ambito della Società per dimissioni, cessazione consensuale del rapporto, pensionamento o naturale scadenza del mandato e comunque non a causa di interdizione sanzionata da un'autorità giudiziaria o regolatrice.
Art. 4.3 - Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro
La Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contralto, ad informare gli Assicurati degli obblighi ad essi derivanti in caso di Sinistro. In tal caso la Società e gli Assicurati:
a) Xxxxxx presentare denuncia alla Compagnia nel più breve tempo possibile.
b) Xxxxxx, entro trenta giorni dalla data del Sinistro, predisporre e tenere a disposizione della Compagnia o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
c) Xxxxxx tenere a disposizione della Compagnia tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
d) Non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della Compagnia.
Se nel corso del Periodo Assicurativo un Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un Sinistro e trasmette comunicazione scritta alla Compagnia, l'eventuale Sinistro conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo.
La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso o il presunto Xxxx Xxxxxxx e la data in cui è avvenuto, il Danno potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.
Art. 4.4 - Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata
La Compagnia richiede che la Società o una Società Partecipata indennizzi l'Assicurato nel caso in cui:
a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;
b) non si trovino in stato di Insolvenza.
Se un Assicurato è indennizzabile da parte della sua Società in relazione a un Danno coperto e tale Società non effettua pagamenti in suo nome o per suo conto o non la rimborsa in relazione a tale Xxxxx xxxxxxx, allora la Compagnia terrà indenne l’Assicurato in relazione al Danno coperto senza l’applicazione della franchigia indicata al punto 5 del frontespizio di Polizza. La Contraente s’impegna a rimborsare la Compagnia dell’importo corrispondente a tale franchigia entro 60 giorni dal pagamento da parte della Compagnia.
Art 4.5 - Ripartizione del Danno
Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi della Polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla Polizza,
la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti e per i quali gli stessi non abbiano diritto a contribuzione o indennizzo da parte di altri soggetti solidalmente responsabili.
Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto.
Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall'arbitrato;
c) la Compagnia, se gli Assicurati ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. II Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terra a Milano e si svolgerà in lingua italiana.
La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e/o gli Assicurati.
Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale venga concordata, o stabilita dall’arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.
La ripartizione o l'anticipo di Spese Legali o di Spese di Rappresentanza Legale rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
La Compagnia La Contraente
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Compagnia offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).
La Compagnia La Contraente