Riconoscimento dei crediti Clausole campione

Riconoscimento dei crediti. 1. Il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è
Riconoscimento dei crediti. Per gli apprendisti che hanno già completato, a seguito di precedenti rapporti di apprendistato, uno o più mo- duli formativi; è prevista la riduzione del percorso formativo. Tale riduzione oraria del percorso, pertanto, coincide con la durata dei moduli già completati. Il modulo si intende completato quando l’apprendista ha frequentato almeno l’80% del monte ore previsto e ha acquisito i risultati di apprendimento attesi da quel modulo formativo. La frequenza di almeno l’80% del monte ore previsto non è pertanto una condizione suf- ficiente. Le prime due annualità di un apprendista prevedono un percorso di almeno 40 ore a livello annuale, fatti sal- vi i seguenti due casi:
Riconoscimento dei crediti. Le decisioni del Consiglio di Rete sono prese a maggioranza; nel caso di delibere che necessitano dell’approvazione da parte degli Organi Collegiali degli Istituti le stesse dovranno essere sottoposte agli organismi competenti nel termine massimo di 20 giorni.
Riconoscimento dei crediti. L’articolazione modulare del percorso formativo è funzionale anche alla definizione di modalità di riconoscimento degli eventuali crediti di cui il partecipante può essere portatore al momento dell’ingresso in formazione. La possibilità di riconoscere i crediti in entrata costituisce una priorità importante nell’ottica di integrazione del sistema dell’education quale configurata dalla L.R. 32/2002 e s.m.i., e deve essere prevista in fase di progettazione, indicando le specifiche modalità con le quali si intendono valutare ed assegnare tali crediti, e pubblicizzata adeguatamente in fase di reclutamento di partecipanti. Il riconoscimento deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla citata DGR n. 903/2005 e s.m.i.
Riconoscimento dei crediti. I soggetti formativi accreditati certificano il riconoscimento di crediti formativi in ingresso Per apprendisti maggiori di 18 anni che risultano in possesso di precedenti esperienze lavorative o formative è prevista una riduzione oraria annuale della formazione strutturata (obbligatorie 120 ore di formazione esterna all’azienda) Xxxx apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è rilasciato il “Certificato di competenze” I percorsi formativi dovranno essere documentabili e verificabili : o registro attestante contenuti e svolgimento della formazione esterna o prove di verifica intermedie nella formazione aziendale I percorsi si concludono con un esame finale previsto dalla normativa regionale in materia di IeFP Il raggiungimento degli obiettivi formativi è attestato dall’Organismo di formazione sentito il tutor aziendale (tenuto conto degli esiti delle prove di verifica intermedie) Azioni di monitoraggio per intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l’efficacia dell’organizzazione complessiva Azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro Sarà istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti: presieduto da Commissario straordinario per la formazione, istruzione ed il lavoro e composto da rappresentanti delle PP. SS. e da Organismi di formazione Voucher per l’orientamento per accedere ai servizi di orientamento finalizzati alla costruzione dei PFI Voucher formativo per la partecipazione ad ogni singola attività di learning week Voucher di formazione strutturata interna per l’erogazione della formazione strutturata all’interno dell’impresa Voucher per l’orientamento per apprendista (min. 4 h/120 €) Voucher formativo per gruppo classe min. 12- max. 30 (40 h/€4000) Voucher di formazione strutturata interna per apprendista (40 h/€ 180) 206/09 e d.d. 10/2010. La validità del voucher è limitata ad una annualità. L. 17/05/1999, N. 144) - decreto di riferimento n. Soggetti accreditati (o che abbiano presentato istanza) per l'ambito dell’obbligo formativo Obbligatorio il partenariato con altri Enti di formazione accreditati per l’ambito dell’obbligo formativo (almeno uno per provincia) Possono essere attivate partnership qualificate (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, organizzazioni di distretto, istituti tecnici, istituti professional...
Riconoscimento dei crediti. 1. Il professionista sanitario consegue il diritto al riconoscimento dei crediti formativi con il superamento positivo delle verifiche finali, laddove previste dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M., degli eventi erogati dai provider e con il compimento delle attività formative consistenti nell’attività di formazione individuale.
Riconoscimento dei crediti. L’organismo di formazione è responsabile dell’intero percorso formativo, erogando anche servizi di supporto finalizzati ad accompagnare l’apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali e certificando il riconoscimento di crediti formativi in ingresso. È, infatti, previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso nel caso di apprendisti maggiorenni che risultano in possesso di precedenti esperienze lavorative o formative secondo quanto descritto in uno dei seguenti punti: - licenza di scuola secondaria di primo grado e che hanno superato positivamente almeno un anno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado o percorsi di formazione professionale: - competenze previste dalla figura di riferimento; - esperienza lavorativa. Il riconoscimento di crediti formativi in ingresso può tradursi, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, nella riduzione oraria annuale della formazione strutturata, fermo restando il limite di 120 ore di formazione esterna all’azienda.
Riconoscimento dei crediti. Agli studenti che hanno partecipato alla Summer School verranno riconosciuti dei crediti curricolari, in una delle due soluzioni:
Riconoscimento dei crediti. L’articolazione modulare del percorso formativo è funzionale anche alla definizione di modalità di riconoscimento degli eventuali crediti di cui il partecipante può essere portatore al momento dell’ingresso in formazione. La possibilità di riconoscere i crediti in entrata costituisce una priorità importante nell’ottica di integrazione del sistema dell’education quale configurata dalla L.R. 32/2002 e s.m.i., e deve essere prevista in fase di progettazione, indicando le specifiche modalità con le quali si intendono valutare ed assegnare tali crediti, e pubblicizzata adeguatamente in fase di reclutamento di partecipanti. Il riconoscimento deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla citata DGR n. 903/2005 e s.m.i. Per l’accesso, la selezione e l’accertamento delle competenze in ingresso ai percorsi IFTS si fa riferimento alle Linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata ed alle eventuali indicazioni del Comitato regionale di programmazione per l’IFTS. Una componente importante del progetto è costituita dal sistema di monitoraggio e valutazione che il soggetto attuatore prevede di mettere in atto per verificarne l’andamento ed i risultati. Nel progetto occorre prevedere e descrivere le attività che si intendono realizzare per tenere sotto controllo le diverse variabili che concorrono alla realizzazione dell’intervento formativo (da quella didattica a quella organizzativa) ed i relativi strumenti di registrazione dei risultati. Nella descrizione del progetto (formulario) devono essere indicate le caratteristiche dei prodotti che si prevede di realizzare nell’ambito dell’intervento finanziato. In relazione al loro contenuto, può trattarsi di: − elaborati a contenuto didattico: possono essere originali (opere dell'ingegno specificatamente predisposte per il percorso formativo), oppure acquistati sul mercato; − prodotti per la pubblicizzazione e diffusione delle azioni che si intendono realizzare; − prodotti per la disseminazione delle esperienze e dei risultati del progetto. Relativamente al regime giuridico-economico dei prodotti dell’intelletto che si prevede di realizzare nell’ambito dell’attività formativa finanziata, possono darsi i seguenti casi:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;