ORGANI COLLEGIALI Clausole campione

ORGANI COLLEGIALI. Le Parti contraenti, nella loro qualità di Fonti Istitutive, designeranno, in conformità alla norma transitoria dello Statuto, entro il 31 ottobre 2010, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie, il Collegio dei Sindaci e l’Assemblea dei Delegati. Detti organi resteranno in carica per il primo biennio. Nella prospettiva di realizzare un unico regime, il Consiglio di Amministrazione costituirà una Commissione ad hoc con l’intento di massimizzarne l’economicità della gestione, intervenendo sulle reti convenzionali in essere. In attuazione di quanto precede i Consigli di Amministrazione della Cassa Intesa e della Cassa Spimi, sul presupposto della concordata confluenza integrale delle disponibilità delle predette Casse nel “Fondo Sanitario”, entro il 31 dicembre 2010 delibereranno di far confluire le risorse finanziarie, ivi comprese le riserve, delle due Casse nel “Fondo Sanitario” stesso, secondo quanto stabilito nel presente accordo e previo adempimento degli obblighi di rimborso nei confronti degli iscritti per richieste relative a prestazioni fruite a tutto il 31 dicembre 2010. Ciascuno dei Consigli di Amministrazione, definite le pendenze della Cassa, redigerà apposito bilancio di chiusura delle attività dell’Ente, sottoponendolo alla verifica del rispettivo Collegio Sindacale e disporrà il conseguente accredito del residuo al “Fondo Sanitario”, secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.
ORGANI COLLEGIALI. Gli Organi Collegiali vengono istituiti con la finalità di realizzare la compartecipazione alla gestione della scuola, assegnando ad essa il carattere di comunità sociale e civile.
ORGANI COLLEGIALI. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.
ORGANI COLLEGIALI. Collegio formatori/educatori E’ l’organismo costituito dai formatori/educatori in servizio presso l’Ente formativo e presieduto dal dirigente scolastico; ad esso competono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche ed educative, in ottemperanza alle norme ministeriali e direttive regionali della formazione professionale. Di norma il Collegio dei formatori/educatori è convocato e presieduto dal Dirigente o suo incaricato. Le riunioni sono indette per pianificare e verificare in tempi utili i compiti propri dell’organismo (ad esempio l’adozione dei testi scolastici, il monitoraggio e la revisione dello sviluppo dei programmi e dell’apprendimento degli alunni). L’ordine del giorno delle riunioni è preparato dal Dirigente. Il verbale delle riunioni è redatto da tutor o formatore/educatore incaricato.
ORGANI COLLEGIALI. Il piano annuale delle attività indica la partecipazione del personale agli impegni collegiali in base a quanto previsto dagli art. 28 e 29 CCNL. I docenti con numero di classi superiori a sei per la partecipazione alle riunioni dei Consigli di classe concorderanno con il DS un piano di presenza fondato sull’individuazione di priorità che assicurino comunque la necessaria qualità del servizio e l’ottimale funzionamento del consiglio di classe. Nel caso di superamento delle 40 annue per gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 29 del XXXX 0000-0000, le ore eccedenti, svolte su formale richiesta del DS, sono retribuite nella stessa misura delle ore funzionali all’insegnamento. Il monte ore di cui all’art. 29 c. 3 è ripartito proporzionalmente alla quota oraria di competenza per i docenti titolari di spezzoni orari o in servizio su più scuole o con rapporto di lavoro a tempo parziale. Al fine di prevenire il contagio da Covid-19 ed in base a quanto previsto dall’art. 73 del D.L. n°18 17 marzo 2020 convertito nella legge 27 29 aprile 2020, le riunioni e le attività degli organi collegiali potranno svolgersi a distanza su piattaforma telematica, con l’adozione di regolamenti deliberati dal Consiglio d’Istituto.
ORGANI COLLEGIALI. REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ORGANI COLLEGIALI. Il segretario scolastico/la segretaria scolastica ai sensi della normativa vigente, è membro d'ufficio del Consiglio d'istituto e predispone la documentazione necessaria per ogni seduta e redige le deliberazioni
ORGANI COLLEGIALI. Sezione I Conferenza dei Dirigenti
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).