Responsabilità del Gestore Clausole campione

Responsabilità del Gestore. Il gestore è responsabile: di eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature tecniche del teatro, anche causati da terzi, fermo il diritto di rivalsa del gestore stesso nei confronti dei terzi. dell’inosservanza anche da parte di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il gestore è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa. Inoltre: - si assume, inoltre, l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, terzi utenti, o soggetti da esso comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dallo stesso gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente. - è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con questo capitolato, nonché dell’ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto e diritto del lavoro. - ha l’obbligo di fornire al Comune, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanza. A tal fine si impegna ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose o persone derivanti dall’uso proprio od improprio di beni mobili od immobili del Comune utilizzati nell’ambito dei servizi previsti da questo appalto. Esso è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a strutture e materiali, che a giudizio del Comune risultassero causati dal personale dipendente del gestore stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso, il gestore stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Se, nel corso di questa concessione, si verificano irregolarità, problemi, ammanchi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il gestore deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore affidatario sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento degli accordi contrattuali e della perfetta esecuzione e riuscita della gestione affidata; in caso di esecuzione non conforme alle indicazioni date da GIT SpA e alle prescrizioni contrattuali al Gestore affidatario non spetterà alcun compenso. Sarà, inoltre, in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti da GIT SpA, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del contratto, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la GIT SpA, i dirigenti o dipendenti della stessa.
Responsabilità del Gestore. 16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Responsabilità del Gestore. 24.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di attivazione dell’affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando nella tariffa gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, disciplinate dall’art.24 della presente convenzione. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.
Responsabilità del Gestore. Il Gestore si impegna a fornire il Servizio di Posta Elettronica Certificata in osservanza di quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dagli Allegati ad essi relativi, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito. In particolare, il Gestore, fatto salvo quanto previsto dalle normative di legge applicabili al Servizio di Posta Elettronica Certificata, non assume alcun obbligo di conservazione dei messaggi trasmessi e ricevuti dal Cliente e/o dagli Utilizzatori con la casella di Posta Elettronica Certificata oggetto del Servizio se non in caso di attivazione dell'apposito Servizio Aggiuntivo. Tale conservazione è di esclusiva responsabilità del Cliente e/o degli Utilizzatori medesimi. Il Gestore, salvo il caso di dolo o colpa grave, non incorrerà in responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente, agli Utilizzatori e/o a terzi in conseguenza dell'uso e/o del mancato uso del Servizio di Posta Elettronica Certificata anche a fronte di ritardi o interruzioni, o per errori e/o malfunzionamenti dello stesso qualora rientranti nell'ambito dei parametri di indisponibilità indicati nel relativo Allegato ovvero derivanti dall'errata utilizzazione del servizio da parte del Cliente e/o degli Utilizzatori. Il Gestore inoltre, salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà gravato da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al Cliente e/o agli Utilizzatori causati da manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o dagli Utilizzatori e/o da parte di terzi non autorizzati dal Gestore. Il Cliente, in caso di superamento dei parametri di indisponibilità stabiliti nei livelli di servizio indicati in Allegato, salvo le ipotesi di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, avrà diritto ad ottenere, a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, il rimborso del prezzo pagato per il Servizio di Posta Elettronica Certificata correlato al periodo di mancata fruizione dello stesso. Il rimborso non potrà essere richiesto qualora la mancata fruizione sia imputabile al gestore della rete di telecomunicazioni ovvero derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque non imputabili al Gestore , quali, a titolo esemplificativo, scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio org...
Responsabilità del Gestore. 6.1. Il GESTORE è l’unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
Responsabilità del Gestore. 10.2.1 Salvo quanto disposto dall’Articolo 1 e dalle disposizioni del Codice di Accesso che impongono obblighi in capo al Gestore il relazione al presente Inter-User Agreement:
Responsabilità del Gestore. Il gestore dichiara di accettare l’affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso degli impianti. Il gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Il gestore risponde dell’agibilità e dell’apertura al pubblico della struttura, dell’esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell’osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell’ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge. Deve essere inoltre garantito dal gestore il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici, dei mezzi di estinzione incendi (estintori), di riscaldamento e sanitari alle norme di sicurezza in vigore, nonché al corretto funzionamento degli stessi una volta attivati. Sono altresì a carico del gestore, in qualità di titolare dell’impianto ovvero dell’attività, gli adempimenti previsti dal Decreto del Ministro dell'Interno 16/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’esercizio di impianti sportivi (con particolare riferimento agli aspetti di "gestione della sicurezza"). Lo stesso dicasi per quanto concerne gli obblighi del gestore nell’aggiornare e/o rinnovare certificazioni, licenze ed autorizzazioni utili ed indispensabili allo svolgimento dell’attività (es. certificato prevenzione incendi, autorizzazione commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verifica periodica impianti messa a terra, ecc.). Il gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito dalle normative vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro. Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il concorrente dovrà inoltre garantire che i volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest’ultimo risponde in ogni caso...