RESPONSABILITA’ PER DANNI Clausole campione

RESPONSABILITA’ PER DANNI. L'appaltatore è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare della Società che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento dell'appalto stesso. L’appaltatore è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione dell'appalto possano derivare agli ospiti dei soggiorni, a persone, a cose o animali. L’Istituto non risponderà dei danni provocati alla struttura e agli arredi durante lo svolgimento del soggiorno anche se causati dolosamente.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, risultassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore, fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Comodatario è costituito custode dell’immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 C.C.. Il contratto prevederà a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura di 500,00 € (versamento alla Tesoreria Comunale –) oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla durata della concessione per il medesimo importo. Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comodatario provvederà –rispettivamente- prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere le seguenti polizze assicurative: Polizza infortuni per gli utenti con massimali per sinistro pari a euro 1.500.000,00= con il limite di euro 750.000,00= per ogni dipendente infortunato; Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quast’ultimo concetto sia il Comune di Latiano sia gli utenti (RCT) sia verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano le seguenti prestazioni minime: RCT – massimale unico per sinistro di euro 1.500.000,00=. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.). nonchè gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – L. 81/08 ai lavoratori parasubordinati) Utilizzo di lavoratori interinali Attività di manutenzione RCO – massimale per sinistro euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai eventuali lavoratori parasubordinati, alle figure professionali utilizzate ed a eventuali lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. “Danno Biologico”.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni provocati a terzi (persone o cose) durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto o di eventi, iniziative o manifestazioni collegati ad esso. Pertanto la medesima manleva l’Unione dei Comuni del Sarrabus da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’espletamento di tale servizio. La ditta aggiudicataria è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente e della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste nel presente capitolato. La ditta aggiudicataria è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere, materiali, ecc. che a giudizio della Stazione Appaltante risultassero causati dal personale della ditta, anche nel caso che questi fossero prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In tal caso la Ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese all’integrale risarcimento dei danni verificatisi, con esonero di ogni responsabilità dell’Ente a riguardo. Qualora nel corso dei servizi in oggetto, si verifichino irregolarità, problemi od altri inconvenienti di qualsiasi natura, la Ditta deve darne comunicazione tempestiva all’Ufficio di Piano e comunque prestarsi per tutti gli accertamenti del caso. A tal fine, la Ditta aggiudicataria, provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa per danni e responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile per se stessa ed il personale impegnato, per l’eventuale responsabilità verso terzi esonerando l’Unione dei Comuni del Sarrabus per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Una copia di detta polizza, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti, dovrà essere depositata prima della stipula del contratto.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. La parte conduttrice e’ responsabile verso la parte locatrice di ogni abuso o trascuratezza nell’suo dell’immobile locato e dei suoi impianti, ed in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, perdite visibili ecc. La parte conduttrice dovra’ osservare scrupolosamente le norme dettate dalla parte locatrice. La parte conduttrice e’ al corrente del divieto di tenere animali domestici in genere. Inoltre esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilita’ per danni diretti ed indiretti che dotessero derivare alle parti o a terzi occupanti i locali da fatti od omissioni, dolosi, o colposi, dei dipendenti della parte conduttrice e da terzi in genere.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Concessionario è responsabile dei danni diretti ed indiretti che dovessero essere causati a persone e cose in conseguenza dell’esercizio durante lo svolgimento delle attività per fatti riferibili a lui, ai propri dipendenti o preposti, ovvero a persone dallo stesso ammesse anche temporaneamente ad accedere nei locali e nelle strutture oggetto della presente convenzione.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’ente aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, sia nei propri confronti sia nei confronti dell’Ente appaltante, per effetto ed in conseguenza dell’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Lo stesso, pertanto, ha l’obbligo, prima della consegna del servizio, di stipulare idonea polizza assicurativa secondo le indicazioni riportate nel C.S.A.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. I concessionari sono personalmente responsabili dei danni causati ai beni comunali da qualsiasi azione ed omissione, tanto se tali danni siano ad essi imputabili quanto se siano prodotti da terzi, avendo i concessionari l’obbligo durante l’utilizzo dei locali di vigilare sul comportamento delle persone e della custodia delle cose. Tutti i danni causati direttamente o indirettamente ai locali il cui uso viene disciplinato nel presente Regolamento, nonché ai mobili e attrezzature in essi contenuti, durante o in relazione alla concessione d’uso rilasciata, dovranno essere risarciti all’Amministrazione Comunale previa valutazione degli stessi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il danno sarà contestato al concessionario entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scoperta, con invito al Responsabile dell’Associazione di procedere all’accertamento dell’entità del danno in contradditorio entro i successivi 5 giorni. In mancanza di conciliazione sul risarcimento del danno, il Responsabile della posizione procederà alla contestazione formale al Concessionario, il quale entro i successivi 7 giorni dal ricevimento dovrà produrre le proprie controdeduzioni. Il danno dovrà essere liquidato nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Il mancato pagamento potrà comportare per il concessionario la revoca della concessione o l’impossibilità futura di ottenerne altre.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al concedente o a terzi, cose o persone nell’esecuzione delle attività di impresa oggetto del contratto. In caso di grave inadempimento da parte del concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di pretendere dal concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.