CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE BIENNALE DI UN IMPIANTO DI COLLEGAMENTO (PISTA DA SCI) DEL COMPRENSORIO SCIISTICO "PIAN DEI NIDI E RACCORDO MONTE SIERA", DELLA RELATIVA SEGGIOVIA E DELLE PISTE COMUNALI DI SCI NORDICO INVERNO 2017-2019
COMUNE DI SAPPADA
CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE BIENNALE DI UN IMPIANTO DI COLLEGAMENTO (PISTA DA SCI) DEL COMPRENSORIO SCIISTICO "PIAN DEI NIDI E RACCORDO MONTE SIERA", DELLA RELATIVA SEGGIOVIA E DELLE PISTE COMUNALI DI SCI NORDICO INVERNO 2017-2019
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno ……. del mese di ……., in Sappada (BL), nella sede del Comune di Sappada, in Xxxxxxx Xxxx, xxxxxx x. 00.
Innanzi a me, dott. , Segretario del Comune di Sappada (BL), autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs n. 267/2000, senza l’assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e scrivere, me assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori:
1) geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx nato a Sappada (BL) il 05/01/1961, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Sappada, C.F.: Borgata Bach, in qualità di Responsa- bile del Responsabile del settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in relazione al decreto di nomina n° 42 del 2 gennaio 2017
2) ……………………………………, nato a ………………… (……) il , ivi re-
sidente in …………………………………………, , che interviene in questo atto in nome,
per conto ed interesse della ditta , con sede in
…………………………………………..…… via …………………………………………..
………, …………(C.F. …………………………), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell’associazione tempora- nea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.
Detti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano di concedente accordo e con il mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto appresso:
PREMESSO
- CHE con delibera della Giunta Comunale n° 86 del 26 ottobre 2016 è stato assunto apposito atto di indirizzo per l’affidamento in concessione della gestione della seggiovia “ Pian dei Nidi” con relative piste e raccordo comprensorio Monte Siera nonché delle piste comunali di sci nordico ove è in fase di perfezionamento il rinnovo all’esercizio e che a seguito dell’affidamento del servizio per la stagione invernale suddetta, l’ Amministrazione comunale con l’approvazione del Documento unico di Programmazione 2017-2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 31 marzo 2017 ha previsto la copertura dell’onere necessario per l’affidamento della gestione triennale delle infrastrutture comunali di cui sopra
- che, con determinazione del Responsabile del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale n. 2255 del 2.10.2017, è stato deciso di provvedere all’affido, mediante procedura aperta indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 e seguenti del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, della concessione biennale della gestione di un impianto di collegamento (pista da sci) del comprensorio sciistico "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera", della relativa seggiovia e delle piste comunali di sci nordico;
- che con determinazione del Responsabile del Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale n.
……… del ………, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della concessione del servizio a…………………………… da …………………… (……), che è risultata essere la migliore offerente tra tutte quelle partecipanti alla gara d'appalto;
- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che è stata costituita con scrittura privata un’associazione temporanea di operatori economici tra: ................. capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ,mandante/i,
sottoscritta in data ........................, registrata all’Agenzia delle Entrate di ..................
il ..................... al n. ..................serie ..., acquisita al protocollo del Concedente di ........................... in data ................ prot. n. ;
- che si è provveduto alla acquisizione delle necessarie certificazioni al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, come stabilito all'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. ;
CIO' PREMESSO
le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il Comune di Sappada Concedente come sopra rappresentato, affida a .........................., come sopra rappresentato , che accetta, la concessione della gestione biennale da intendersi dal 1 dicembre 2017 al 30 maggio 2019 di un impianto di collegamento (pista da sci) del comprensorio sciistico "Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera", della relativa seggiovia e delle piste di sci nordico, come più dettagliatamente descritti nel documento allegato A) "Descrizione -anche catastale- delle strutture e degli impianti", che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente ed in via esclusiva , nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto e comunque per le finalità connesse con l' esercizio degli sport invernali e del turismo montano in coordinamento con gli altri operatori che gestiscono gli impianti e piste da sci limitrofe, le aree e gli impianti concessi in uso, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatta eccezione per i fatti che si determinassero non in conseguenza dell' utilizzo ma per effetto di eventi naturali ascrivibili oggettivamente alla parte proprietaria.
Il Capitolato Speciale d'Appalto e il Piano Economico finanziario presentato dal concedente vengono allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.
Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i beni affidati in concessione. Ad esso spetterà pertanto il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative all'utilizzo delle strutture e all'organizzazione delle attività.
Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione.
Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta;
Alla data di scadenza della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario e le attrezzature facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione diventerà di proprietà del Comune.
La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale. Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.
Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di validità si applicano le disposizioni recate dall'art. 175 del D.Lgs 50/2016.
Art. 2 - Obblighi del concessionario
Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia nonché: 1) della determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. …… del
………………… 2) del Capitolato Speciale d'appalto; 3) del bando-disciplinare di gara.
Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Concedente, fatto salvo il capitolato speciale d’appalto, che vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.
Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Il concessionario assume l’impegno di utilizzare e far utilizzare gli impianti e le attrezzature con la massima cura e diligenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente nonché degli oneri fissati dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
In particolare, l’affidatario è in ogni caso responsabile:
a) dell’uso degli impianti, stabili, accessori, servizi, installazioni ed attrezzature, che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni stabilite con il predetto capitolato speciale d'appalto;
b) dell’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché delle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni, di cui l’affidatario è responsabile ad ogni effetto di legge;
c) della buona conservazione e dell’efficienza degli impianti e della relativa attrezzatura, nonché della vigilanza e della custodia degli stessi; all’atto della consegna degli impianti e delle attrezzature, le parti redigono in contraddittorio apposito verbale di consistenza degli stessi; analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto regolato dal presente contratto ed in ogni altro caso di anticipata risoluzione dello stesso; gli impianti e le attrezzature, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano come da verbale di consegna, perfettamente noti ad entrambe le parti; il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi sopra individuati sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento del servizio al quale sono destinati;
d) di eventuali danni occorsi a strutture ed attrezzature di proprietà comunale, ancorché imputabili a terzi;
e) della manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature, secondo le modalità e caratteristiche fissate nel capitolato speciale d'appalto, nonché della pulizia di locali, servizi, accessori, pertinenze e, in generale, di tutto quanto costituisce oggetto di contratto, affinché si presentino nelle migliori condizioni d’uso e di sicurezza;
f) del pagamento di utenze, oneri, permessi, tasse ed imposizioni in genere, inerenti la gestione degli impianti, il cui onere si trasferisce al concessionario dalla data di stipula del presente atto.
g) a far svolgere tutte le attività di gestione da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.
Al termine del periodo di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione del presente contratto la struttura e gli impianti esistenti dovranno essere consegnati al Concedente in buono stato di efficienza.
In caso di ritardo nella consegna il Concedente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.
Al termine del rapporto l'aggiudicatario non avrà titolo per esigere alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o qualsiasi altra prestazione di carattere economico né dalla stazione appaltante né dall'eventuale nuovo gestore.
Per tutta la durata della concessione, inoltre, il concessionario è obbligato ad adeguarsi prontamente ad ogni prescrizione, ordine, segnalazione o incombenza disposta dagli Organi di Vigilanza sulle piste ed impianti di risalita e sull'attività sciistica, sia agonistica che amatoriale.
La mancata pronta rimozione degli incovenienti rilevati può costituire titolo per la revoca della concessione
Art.3 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di anni due a decorrere dalla stipula del presente contratto o della consegna del servizio in concessione in via d'urgenza. Alla scadenza il contratto prevista per il 30 maggio 2019 si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
Il concorrente si impegna in ogni caso ad avviare il servizio oggetto della concessione entro 15 giorni dalla consegna degli impianti, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione
Art. 4 – Corrispettivo (prezzo)
Il corrispettivo (prezzo) che il concedente corrisponderà al concessionario viene fissato in euro ... (..........), giusta l'offerta presentata in sede di gara che viene allegata sub al presente contratto
ed il pagamento sarà eseguito in due soluzioni, rispettivamente il 30% entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento ed il saldo entro il mese di aprile dello stesso anno a seguito chiusura della gestione invernale delle piste ed impianti concessi in gestione, previa verifica finale in contraddittorio della corretta manutenzione degli stessi e presentazione da parte del concessionario di adeguata relazione dell’esercizio stagionale svolto – (orari e periodi di apertura
– personale impiegato – gestione innevamento – manutenzioni e miglioramenti realizzati – coordinamento con impianti limitrofi – avvenuta corretta gestione documentazione tecnica impianto seggioviario e relative piste ai sensi della L.R. n° 21/2008 etc.) verificato in contraddittorio con l’ Amministrazione Comunale
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del
D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12. 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
Art. 5 – Oneri a carico del Concedente
Sono a carico del concedente, oltre a quanto previsto dal presente contratto, gli oneri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.
Art. 6 - Regolarità contributiva
Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva del concessionario, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.
**********
Si dà atto che il concessionario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210
Nella esecuzione della concessione, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.
Art. 7 - Personale impiegato
Il concessionario potrà avvalersi nella gestione di personale assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla legge.
E’ fatto altresì obbligo al concessionario di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
Art. 8 - Garanzie
Il concedente accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria rilasciata dalla ….................... per l'importo di € ………………, nell' interesse del concessionario. Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con al fine di tenere indenne il concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla gestione degli impianti, compresi i rischi diversi derivanti dalla gestione esclusiva delle piste e degli impianti, con il massimale unico di €. 3.000.000,00 ( euro tremilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine della durata della concessione.
Art. 9 – Tariffe
Nel caso di utilizzazione degli impianti da parte di terzi, sia per attività sportive che per altre attività, l’affidatario si obbliga ad applicare tariffe rispettose dei criteri stabiliti con il capitolato speciale d'appalto e ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza locale e comunque in vista del conseguimento degli obbiettivi perseguiti.
Dette tariffe dovranno essere esposte a cura dell’affidatario in luogo facilmente visibile dal pubblico ed applicate all’utenza in base alle norme fiscali vigenti.
In ogni caso, l’uso preventivamente concordato delle strutture e degli impianti sportivi da parte del Concedente, sia per esigenze scolastiche che per ogni altra attività diretta del concedente, è a titolo gratuito.
Art. 10 – Pubblicità e servizi ulteriori
Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dei beni pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.
Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Art. 11 – Lavori e modifiche agli impianti, addizioni e miglioramenti
Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all’impianto, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione concessa per iscritto da parte del Concedente nonché in attuazione del capitolato speciale d'appalto indicato.
In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all’affidatario di ripristino immeditato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.
Restano salvi eventuali diversi specifici accordi tra concedente e concessionario.
Art. 12 – Verifiche e controlli
La concessione sarà oggetto di verifica di conformità.
Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto del presente contratto a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati.
Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuni, anche prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, purché con modalità compatibili con queste ultime.
La verifica compete al Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dal concedente.
Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.
Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.
Il Comune di Sappada, in ogni caso, nel tempo di durata ella concessione potrà in ogni momento compiere i controlli e le verifiche che riterrà opportuni in ordine alla corretta gestione del servizio ed alla rispondenza dello stesso agli impegni sottoscritti, con facoltà di segnalare alla gestrice tutte le imperfezioni e carenze che fossero rilevate, in modo che questa sia prontamente tenuta a porvi rimedio
Art. 13 – Cessione del contratto, subappalto e concessione a terzi
Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto.
E' ammesso il subappalto. Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano per oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera.
Tutte le prestazioni indicate nel bando-disciplinare sono subappaltabili in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di affidamento di prestazioni in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma dell’art. 118 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:
a) depositare presso il committente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la cate- goria prevalente, oltre all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappal- tatore, che non deve essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di trac- ciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i
movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pa- gamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.
Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore.
Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.
Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore.
Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.
L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D.Lgs. n.50/2016;
Art. 14 - Penali
La mancata osservazione dei impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei divieti in precedenza riportati, comporta l’applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 15 – Responsabilità verso i terzi
Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al concedente o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il concedente (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti, esentando il concedente da ogni responsabilità in merito.
Il particolare il concessionario è responsabile di eventuali danni e/o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni e, in genere, per qualsiasi attività -sportiva ed extrasportiva- svolta presso gli impianti oggetto di affidamento, qualora dovuti a mancata o non corretta manutenzione, alla mancata corretta realizzazione delle reti di protezione o segnalazione ostacoli – incroci – presenza battipista o ostacoli lungo i tracciati etc. .
Sono pertanto a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nello svolgimento della gestione .
Art. 16 Risoluzione del contratto
E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.
Stante la prevista durata triennale della concessione, il Comune di Sappada si riserva altresì di ricorrere alla facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto al comma precedente dandone preavviso al Concedente entro il termine di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora abbia la necessità di rientrare nel pieno possesso delle infrastrutture concesse in gestione, provvedendo al pagamento delle prestazioni eseguite oltre al 10% delle prestazioni non eseguite da riferirsi unicamente ad ogni singolo periodo invernale data la stagionalità dell’utilizzo degli impianti e piste.
Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel pre- sente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:
- il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da compor- tare sostanziali disfunzioni gestionali per l’impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stes- so;
- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gra- vi come di seguito specificato:
- mancato funzionamento, senza preavviso, dell’impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi in concessione.
- ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell’arco di un periodo di 5 giorni.
- ripetizione di utilizzi impropri dell’impianto e delle strutture correlate, per attività incompati- bili, in un arco temporale determinato in tre mesi
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.
Art. 17 - Recesso dal contratto
Qualora l’affidatario intenda recedere dal presente contratto prima della naturale scadenza, deve darne preavviso al Concedente entro il termine di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il rapporto si intende risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nel presente contratto e salvo diversi accordi tra le parti qualora si verifichi l’indisponibilità dei beni in concessione per cause di forza maggiore riconosciute dal concedente, che si riserva altresì la facoltà di sospendere l' utilizzo da parte del concessionario delle strutture e delle attrezzature nel caso in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo, ovvero per prevalenti ragioni di interesse pubblico. Il tal caso al concessionario compete il risarcimento del danno subito nella misura corrispondente al mancato guadagno dallo stesso adeguatamente documentato.
Art. 18 - Riservatezza
Art. 19 - Domicilio del concessionario
Per effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio in Sappada (BL), in Xxxxxxx Xxxx, xxxxxx x. 00, presso la sede del Concedente.
Art. 20 – Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il concedente della costituzione in mora del concessionario.
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale d'appalto è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato.
Art.21- Spese contrattuali
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico del concessionario.
Art. 22- Registrazione del contratto
A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Art.23– Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di concedente accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.
Art. 24- Trattamento dei dati personali
Si dà atto che il concessionario ha versato la somma di € ………………, in conto spese contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale …- sede
di ………………………, n. ………… del ………………………….
D.P.C.M. 22.02.2013.
2) Il sig. mediante l’apposizione mediante l’apposizione della firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.
Letto, confermato e sottoscritto.
L' APPALTATORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
..........................– firma digitale geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx – firma digitale