Contributo Clausole campione
Contributo. Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 109.967,38 (centonovemilanovecentosessantaset- te/38) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, alla REGIONE che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti: - 40 %, pari ad Euro 43.986,95 (quarantatremilanovecentottantasei/95) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 40 %, pari ad Euro 43.986,95 (quarantatremilanovecentottantasei/95) alla data del 31 marzo 2020 successivamente all’invio da parte della REGIONE della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto intermedio di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 20%, pari ad Euro 21.993,48 (ventunomilanovecentonovantatre/48) come saldo del contributo. All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la REGIONE dovrà all’ISS la seguente documentazione: • relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633. La REGIONE dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata...
Contributo. Per l’inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:
Contributo. [Inserire solo qualora il Bando di ▇▇▇▇ preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice]
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro [indicare il valore numerico e in cifre], al netto dell’IVA, corrispondente al [X%] [indicare la percentuale a numero e in cifre] del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità:
a) una somma pari a euro [•] (lettere) in corso d’opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;
b) una somma pari a euro [•] (lettere) al Collaudo con esito positivo.
2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all’investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.
4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni [salva diversa pattuizione delle parti] dall’approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.
5. Le attività di ▇▇▇▇▇▇▇▇ di cui all’articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l’altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.
6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall’approvazione del Certificato di ▇▇▇▇▇▇▇▇ con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all’articolo 40. [Laddove previsto nella Documentazione di Gara, le Parti dovranno espressamente regolamentare la concessione del diritto reale di godimento sui ben...
Contributo. (1) QUOTA TFR MATURANDO A CARICO LAVORATORE (2) A CARICO DATORE DI LAVORO Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/04/1993 1,20% (4) 1,20% (4) 2,76% (40% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 1,20% (4) 1,20% (4) 6,91% (100% del TFR)
Contributo. Il contributo assegnato è pari ad € 103.250,00, di cui l’importo pari ad € 20.000,00 costituisce il cofinanziamento dell’Ente, come dettagliato nel budget allegato al presente Accordo (All. 2). A copertura parziale dei costi derivati e/o generati dalle suddette attività, l’ammontare del contributo a favore dell’Ente è fissato di comune accordo in Euro 83.250,00 lo stesso sarà erogato con le seguenti modalità: - il 10% del valore complessivo del contributo, pari ad € 8.325,00, a titolo di anticipo alla stipula del presente Accordo, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle fasi iniziali del progetto; Le restanti somme saranno erogate previa domanda di rimborso formulata sulla base delle rendicontazioni economiche analitiche predisposte semestralmente, unitamente alle relazioni di attività. Alla scadenza dell’Accordo, l’Ente trasmette all’ISS una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata di dettagliata rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute e attinenti all’attività relazionata, rispondente ai principi di completezza, pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese.
Contributo. Il contributo complessivo assegnato all’[Ente] per l’esecuzione delle attività è pari ad € 30.000,00 che sarà erogato, subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero, dall’ISS, secondo le seguenti modalità: - un rateo, a titolo di anticipazione, pari al 30% del contributo, dopo la stipula e la pubblicazione sul sito ISS del presente accordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento; - un rateo, pari al 30% del contributo, previa presentazione di relazione intermedia e del rendiconto economico e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento; - il saldo nella misura del 40% del contributo a conclusione del progetto, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento e previa rendicontazione economica I trasferimenti di fondi, come disposto dal DPR 633/1972 art. 4, avverranno in regime di esclusione dal campo dell’I.V.A. avendo anch’essi natura contributiva. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Nel caso in cui il Ministero della Salute non provveda a trasferire all’ISS, in tutto o in parte, il succitato corrispettivo, il CEIS avrà, comunque, il diritto di vedersi corrisposte dall’ISS le spese sostenute per la realizzazione del “Progetto RIAP – studio di possibili nessi tra strategie di procurement per le protesi ortopediche ed esiti degli interventi” a meno che l’ISS dimostri che il mancato pagamento sia imputabile anche al CEIS. Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze.
Contributo. 1. Il DARA e UNIMI-ESP contribuiscono, congiuntamente, allo svolgimento del progetto di ricerca allegato alla presente convenzione, che ha un costo complessivo di euro 80.000,00.
2. Il DARA, nell’ambito della suddivisione degli oneri, erogherà a UNIMI-ESP un contributo di euro 40.000,00 da destinare a borse di studio e all’acquisto di materiale e/o strumentazione inventariabile. Dal contributo sono esclusi i costi indiretti (spese generali) dell’Università.
3. UNIMI-ESP parteciperà alle spese con un cofinanziamento di euro 40.000,00 legato ai costi del personale strutturato dedicato alla ricerca, dell’uso della strumentazione e di spese di missione.
4. L’importo di euro 40.000,00 verrà erogato dal DARA in tre soluzioni: la prima, pari al 40%, alla presentazione del piano di attività, la seconda, pari al 40%, alla presentazione della prima relazione sull’attività svolta e la terza, a saldo, alla presentazione della relazione finale firmata dai responsabili della Convenzione e del rendiconto economico finale.
5. Il DARA provvederà alla erogazione del contributo previa emissione, da parte di UNIMI-ESP, di note di debito fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72. La suddetta somma sarà versata sul conto di Tesoreria Unica dell’Università degli Studi di Milano n. 0036879 – IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ specificando la causale del versamento.
Contributo. Il contributo annuo per il complesso delle prestazioni indicate, comprensivi di oneri fiscali pari al 2.50%, per singolo dipendente delle Aziende che applicano il c.c.n.l. Autonoleggio e della quota di associazione annuale a Cassa, corrisponde ad € 168,00. Parte I Identificazione e scopo del fondo
Art. 1 (Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede)
1. E' costituito Astri - Fondo Pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture, in forma abbreviata Astri - Fondo Pensione, di seguito denominato Fondo, in attuazione dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi Accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGLAusiliari del Traffico, di seguito denominati fonte istitutiva.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
Art. 2 (Forma giuridica)
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 148.
Art. 3 (Scopo)
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Contributo. L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020.
Contributo. L’ATS per le finalità espresse nella presente accordo di collaborazione, si impegna a versare direttamente al DEP Lazio la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila,00) a fronte di regolare fatturazione e presentazione di rendicontazione delle spese e delle attività svolte. E’ altresì previsto il rimborso delle spese di viaggio, ▇▇▇▇▇ e alloggio sostenute in favore del responsabile scientifico DEP e dei collaboratori, debitamente documentate. Il trasferimento del suddetto contributo, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto degli art. 1, 2, 3 del D.P.R. 26/1/72 n. 633 La liquidazione del corrispettivo concordato avverrà in n. 2 rate, come riportato nel seguente schema: 1° rata – da liquidare al 31 marzo 2018 – pari a 1/2% dell’importo totale, ovvero € 5000,00 (cinquemila/00) previa richiesta e fattura del DEP; 2° rata – da liquidare entro trenta giorni dalla conclusione delle attività – pari ai restanti 2/3 dell’importo totale, ovvero € 10.000,00 (diecimila,00) previa richiesta del DEP e comunque a fronte della presentazione da parte del DEP Lazio di una relazione scientifica conclusiva di tutte le attività svolte
