Prestazioni integrative Clausole campione

Prestazioni integrative. 1. Le prestazioni integrative erogabili sono le seguenti:
Prestazioni integrative. Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio, sono previste prestazioni integrative a carico della bilateralità secondo l’allegato * al contratto.
Prestazioni integrative. Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio, sono previste pre- stazioni integrative a carico della bilateralità (allegato 2).
Prestazioni integrative. Art. 22 Ricevute mensili
Prestazioni integrative. 1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:
Prestazioni integrative. 1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i se- guenti: Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sa- nitari ed educatori professionali. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. Servizi professionali resi, da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia dege- nerativa che incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia.
Prestazioni integrative. Eventuali prestazioni professionali integrative di quelle già previste nel presente atto potranno essere oggetto di accordo integrativo tra l’Azienda ULSS e il Centro di Servizi e il medico.
Prestazioni integrative. 1. Nelle scuole dove si procede alla riduzione dell’orario di lezione per cause esterne, il personale docente può aderire alle seguenti prestazioni integrative retribuite nella misura prevista dall’art. 28, comma 1:
Prestazioni integrative. Garanzia Massimale pro capite Note Assegno di natalità/adozione € 250,00 Contributo una tantum per una nascita/adozione non cumulabile tra i genitori naturali/adottivi
Prestazioni integrative. Art. 56 - (Prestazioni integrative)