Regime fiscale delle somme corrisposte Clausole campione

Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di Morte sono esenti dall’im- posta sulle successioni.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte in caso di sinistro sono esenti dall’IRPEF.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dall’Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Per le somme corrisposte in caso di vita è necessario fare le seguenti considerazioni: • l’importo della rendita non è considerato reddito; • le assicurazioni in forma di rendita sono tassate solo per la parte corrispondente ai rendimen- ti finanziari semestrali (rivalutazione) maturati ed a tali rendimenti viene applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la pre- Nota Informativa - “Pramerica Laboratorio Futuro” 13 di 40 detta tassazione viene applicata nel periodo di pagamento del premio, nel corso del differi- mento automatico e nel periodo di corresponsione della rendita; • le somme corrisposte in forma di capitale (riscatto durante il periodo di pagamento dei premi o opzione di conversione della rendita in capitale al termine del periodo di pagamento dei premi) sono soggette a tassazione esclusivamente per la parte di rendimento finanziario ma- turato nell’anno in corso; • le somme corrisposte in caso di morte sono esenti da IRPEF unicamente con riferimento ai capitali erogati a copertura del rischio demografico. Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività d’impresa non è applicata l’imposta sostituti- va. Il regime fiscale sopra descritto, si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della pre- sente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscri- zione del Contratto.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale, le somme corrisposte in tale forma, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. In sede di corresponsione di prestazioni in forma ricorrente nel corso della durata contrattuale (ad es. a titolo di cedole periodiche), la suddetta imposta sostitutiva si applica quando la somma delle prestazioni erogate e dell’ammontare del capitale minimo garantito - in caso di riscatto anticipato e alla scadenza del contratto – eccede i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio). L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza del contratto:
Regime fiscale delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società, in dipendenza del contratto, a Be- neficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sosti- tutiva delle imposte sui redditi, determinata applicando l’aliquota previ- sta dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammontare dei premi pagati. Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfettaria- mente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazio- ni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equa- lizzatore”. L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di im- posta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività com- merciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’imposta so- stitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Il trattamento fiscale delle somme corrisposte, previsto dal D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, varia in ragione delle modalità di erogazione delle prestazioni.
Regime fiscale delle somme corrisposte. 8.2.1 Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell’Assicurato Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF.
Regime fiscale delle somme corrisposte. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A., in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad accezione di quelle percepite a fronte del premio corrisposto dall’Assicurato a copertura della garanzia Esonero Pagamento Premi, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso del Beneficiario Secondo Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.