Common use of Regime fiscale Clause in Contracts

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta Il contratto, in relazione alle coperture Xxxxx, prevede un’imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta versati nella misura del 2,52,50%. Detraibilità fiscale Per il contratto stipulato, è prevista la detraibilità per le persone fisiche dei premi Per i premi pagati versati per la copertura caso assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientelaIN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICRL’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigenteENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”HOME INSURANCE), anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commercialePERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CREDIT LIFE PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI La documentazione precontrattuale per questo prodotto si compone dei seguenti documenti, che devono essere consegnati all’Aderente prima dell’adesione alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoPolizza Collettiva.

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Samples: faietamoto.it, faietamoto.it, faietamoto.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Contratto TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI le somme corrisposte per il caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui per assicurazioni aventi per oggetto il beneficiario della copertura caso rischio morte sia un familiare finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall’art. dall’articolo 3, comma 3, L. della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed 104, accertata con le modalità di cui all’art. all’articolo 4 della medesima legge). In caso Concorrono alla formazione di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai tale importo anche i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre delle assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Imposta Per i percettori di bollo Le comunicazioni alla clientelaredditi da lavoro dipendente e assimilato, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICRsi tiene conto, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bolloai fini del predetto limite, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare anche dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta di assicurazione in relazione alla percentuale ai quali il datore di titoli lavoro ha effettuato la detrazione in sede di Stato ed equiparati presenti negli attiviritenuta. Si specifica che, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma prevedendo il pagamento di rendita vitaliziaun premio unico anticipato, a seguito di conversione è consentita la detrazione fiscale del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattopagamento.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati premi: se l’assicurazione ha per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Imposta Se solo una componente del Premio di bollo Le comunicazioni assicurazione è destinata alla clientelacopertura dei suddetti rischi, limitatamente il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente finanziaria nei fondi interni/OICRcome indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, sono soggette ad imposta la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigentedichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate Le assicurate: le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’AssicuratoMorte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisicheesenti dall’IRPEF. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se Le somme corrisposte in forma sostituzione di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”HOME INSURANCE), anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Contratto TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI le somme corrisposte per il caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale de- trazione si intende maggiorata relativamente ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui per assicurazioni aventi per oggetto il beneficiario della copertura caso rischio morte sia un familiare finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall’art. dall’articolo 3, comma 3, L. della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed 104, accertata con le modalità di cui all’art. all’articolo 4 della medesima legge). In caso Concorrono alla formazione di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai tale importo anche i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre delle assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Imposta Per i percettori di bollo Le comunicazioni alla clientelaredditi da lavoro dipendente e assimilato, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICRsi tiene conto, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bolloai fini del predetto limite, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare anche dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta di assicurazione in relazione alla percentuale ai quali il datore di titoli lavoro ha effettuato la detrazione in sede di Stato ed equiparati presenti negli attiviritenuta. Si specifica che, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma prevedendo il pagamento di rendita vitaliziaun premio unico anticipato, a seguito di conversione è consentita la detrazione fiscale del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattopagamento.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Imposta Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all’aliquota del 2,520%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati ; in questo caso, per la copertura quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quellicompresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso morte di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraentea titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a caricoesclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro esempio nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità i proventi siano percepiti da organismi di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte investimento collettivo italiani e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente da forme pensionistiche complementari istituite in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedenteItalia. Nel caso in cui le quote del Fondo siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall’investitore si applica il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) regime del comma 1 risparmio amministrato ai sensi dell’art. 73 DPR 22/12/19866 del D.lgs. n. 461 del 1997, N. 917che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà dell’investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, l’Impresa nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di soggetti c.d. “lordisti”Stato, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche garantiti o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commercialeessi equiparati, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Fondo alla data di redazione apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattopatrimonio.

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Samples: www.alpenprivatbank.com, www.alpenprivatbank.com

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Contratto TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI le somme corrisposte per il caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dal- l’Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui per assicurazioni aventi per oggetto il beneficiario della copertura caso rischio morte sia un familiare finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall’art. dall’articolo 3, comma 3, L. della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed 104, accertata con le modalità di cui all’art. all’articolo 4 della medesima legge). In caso Concorrono alla formazione di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai tale importo anche i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre delle assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Imposta Per i percettori di bollo Le comunicazioni alla clientelaredditi da lavoro dipendente e assimilato, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICRsi tiene conto, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bolloai fini del predetto limite, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare anche dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta di assicurazione in relazione alla percentuale ai quali il datore di titoli lavoro ha effettuato la detrazione in sede di Stato ed equiparati presenti negli attiviritenuta. Si specifica che, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma prevedendo il pagamento di rendita vitaliziaun premio unico anticipato, a seguito di conversione è consentita la detrazione fiscale del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso premio solo per l’anno in cui è stato effettuato il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattopagamento.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni abbinate alle assicurazioni sulla vita - sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i Sui premi pagati per la copertura caso le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte e per la copertura complementare infortuni di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal da Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodottole assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non contratto sono soggette all’imposta esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisitosuccessioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Tassazione dei Premi I premi Premi pagati per le assicurazioni sulla vita i prodotti di investimento assicurativi non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del contratto, se corrisposte 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’Assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma esercenti attività di capitale, impresa sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26del 26,00% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) differenza tra il capitale Capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di attività commercialesinistro, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della sussistenza facoltà di tale requisitocui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoContratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di distribuzione con società di investimento, broker assicurativi e banche, nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato.

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Samples: www.allianzdarta.ie

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Regime fiscale dei premi Per premi: Nel caso in cui i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale concorrano a formare il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta reddito ai fini IRPEF nella misura dell’Assicurato è riconosciuta annualmente al medesimo Assicurato una detrazione d’impostanellamisura e nei limiti previsti dall’articolo 15, comma 1 del 19% testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; si precisa altresì che gli stessi costituiscono base imponibile previdenziale, ai fini della contribuzione INPS. Nei casi previsti dalla legge l’importo dei premi stessi fino ad un massimo versati costituisce onere deducibile dal reddito di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)impresa. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa dalla Società in dipendenza del contrattocontratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Altre implicazioni di carattere fiscale L’applicazione di altre disposizioni fiscali può dipendere da elementi quali la fonte isti tutiva dell’assicurazione collettiva, se i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, la natura delle prestazioni corrisposte o i soggetti beneficiari. Il Contraente potrà chiedere al proprio intermediario assicurativo di fiducia tutti i chiarimenti del caso; peraltro, nei casi particolarmente complessi, è consigliabile avvalersi di adeguata assistenza professionale in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisitocampo fiscale. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore vi gore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni alcunagaranziacircaogni diverso e/e/ o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamenteindirettamente , in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo Per Il Caso Di Morte O Di Invalidità Totale E Permanente a Capitale Costante E a Premio Unico Per Dirigenti Di Aziende Industriali

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi IMPOSTA SUI PREMI I premi pagati versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte Contraente/Assicurato sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3persona fisica non esercente attività d’impresa, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con i premi versati per le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita di di puro rischio” (”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5% %) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre , danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Per poter accedere al descritto beneficio fiscale è altresì necessario che il pagamento del premio avvenga a mezzo di strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il Contraente/Assicurato, se persona diversa dal contribuente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente/Assicurato a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni 2001 (che conservano il diritto alla clienteladetrazione d’imposta), limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. L’imposta In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di bolloredazione del presente Documento, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o le somme liquidate in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non dell’Assicurato sono soggette all’imposta esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedentesuccessioni. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle somme liquidate dipenderà dalla normativa e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattodalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Regime fiscale. Trattamento Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico dell’Investitore-Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Pro- spetto d’offerta, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potreb- bero avere effetti retroattivi. Quanto segue non intende essere un’analisi esauriente di tutte le conse- guenze fiscali del Contratto. Gli investitori-contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto. Sono a carico dell’Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per le assicurazioni sulla vita legge applicabili come conseguenza dell’investimento e non sono soggetti ad è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna impostasomma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati per Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente la copertura caso assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta un importo massimo di Euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; Euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al Contraente31 dicembre 2014, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, dà diritto ad una detrazione d’imposta ai fini IRPEF di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Investitore-Con- traente nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo %, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso premio corrispondente alla copertura assicurativa in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato decesso. Tale somma verrà indicata nella lettera di Attestato Fiscale, inviata in allegato al primo Estratto Conto di polizza. Se l’assicurato è diverso dal Contraentedall’Investitore-Contraen- te, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato l’assicurato risulti fiscalmente a carico del- l’Investitore-Contraente. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del Contraente stesso. Ai fini della detrazione 31 dicem- bre 2013, nonché di euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore corso al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR31 dicembre 2014, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei compresi i premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattorinno- vati entro il periodo d’imposta 2000.

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Samples: www.axa-mpsfinancial.ie

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente presente prodotto non è fiscalmente a carico, una prevista alcuna forma di detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di per decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate percepite Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26% dovuta sulla differenza, se positiva differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuniriscatti parziali). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,512,50%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva trattandosi di sui proventi corrisposti a soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta commerciale qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori- Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contrattopresente prodotto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked (Tariffa Usl5s02)

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi IMPOSTA SUI PREMI I premi pagati versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I ; i premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni relativi alla componente complementare infortunio e infortunio da incidente stradale sono soggetti ad imposta a tassazione nella misura del 2,5%. Detraibilità DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Il trattamento fiscale dei premi Per del premio versato dal Contraente dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti e da una serie di elementi fra i premi pagati per quali la copertura natura del rapporto fra Contraente e Assicurato. Il corretto inquadramento fiscale è in ogni caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta demandato al ContraenteContraente ed al suo consulente fiscale. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di redazione del presente Documento, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate somme liquidate in caso di rendita decesso dell’Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedenteesenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali Beneficiario sia persona giuridica esercente attività d’impresa, le somme percepite sono assoggettate a tassazione secondo la normativa fiscale vigente in materia di cui alle lettere a) reddito d’impresa; di conseguenza sarà cura del percipiente avvalersi di adeguata assistenza fiscale per gli adempimenti previsti dalla normativa e b) del comma 1 dell’artdalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa IMPOSTA DI BOLLO Le assicurazioni temporanee per il caso morte non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi sono soggette all’imposta di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoxxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati premi: se l ’assicurazione ha per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita vi ta quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, l ’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Imposta Se solo una componente del Premio di bollo Le comunicazioni assicurazione è destinata alla clientelacopertura dei suddetti rischi , limitatamente il diri tto alla detrazione spetta con ri ferimento a tale componente finanziaria nei fondi interni/OICRcome indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, sono soggette ad imposta la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previs ti dalla vigente normati va – esclusivamente in fase di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigentedichiarazione dei redditi relati vi all’anno di adesione e corresponsione del premio. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate Le assicurate: le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’AssicuratoMorte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisicheesenti dall’IRPEF. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se Le somme corrisposte in forma sostituzione di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva costituiscono reddito della stessa categoriadel reddito sostituito. PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”HOME INSURANCE), anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Ramo Vita: I premi pagati relativi alle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Rami danni: I premi relativi alle seguenti prestazioni assicurative Xxxx Xxxxx (Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Xxxxxxx Xxxxxxx, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico), al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d’imposta pari al 2,5% del premio imponibile. Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti da imposizione fiscale. Detraibilità fiscale dei premi Sul premio annuo corrisposto per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, e sull'assicurazione in caso di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta viene annualmente riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire detraibilità fissati dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattolegge.

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Samples: Polizza Di Protezione Del Credito

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Tassazione dei Premi I premi Premi pagati per le assicurazioni sulla vita i prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del contratto, se corrisposte 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’Assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma esercenti attività di capitale, impresa sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26del 26,00% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) differenza tra il capitale Capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di attività commercialesinistro, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della sussistenza facoltà di tale requisitocui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di distribuzione con società di investimento, broker assicurativi e banche, nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi Tassazione dei Premi I premi Premi pagati per le assicurazioni sulla vita i prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del contratto, se corrisposte 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’Assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma esercenti attività di capitale, impresa sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26del 26,00% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) differenza tra il capitale Capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di attività commercialesinistro, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della sussistenza facoltà di tale requisitocui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna impostapresente contratto. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o somme corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato)dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte I capitali percepiti in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita posti a copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortunidemografico, all’imposta sul reddito delle persone fisichesono esenti dall’IRPEF. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte - in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato dalla Società e l’ammontare dei premi versati (corrisposti dal Contraente, pari al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,526%*; • se corrisposte - in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni ciascuna rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale maturato, prima di determinazione della essere convertito in rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazionevitalizia, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta si applica l’imposta sostitutiva di cui così come descritta al punto precedente. Nel caso Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali Italia, sulla base della dichiarazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche resi- denza o sede in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali Italia rilasciata dal Contraente in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione occasione della sussistenza di tale requisitosottoscrizione della proposta o polizza. Il regime fiscale sopra descritto Contraente si riferisce alle norme impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) alla Società lo spostamento di residenza o sede in vigore alla data altro Stato Membro dell’Unione Europea. In caso di redazione mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all’Impre- sa in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall’Amministra- zione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza. * Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, 26% sarà ridotta in funzione dell’ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattonegli stessi.

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Regime fiscale. La polizza è soggetta al regime fiscale italiano previsto per le persone residenti in Italia. Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: - l’esenzione totale da tasse sul premio pagato in relazione alla copertura del rischio di decesso Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura e invalidità totale e permanente; - un’aliquota fiscale del 2,5%. Detraibilità 2.50% sul premio pagato in relazione alla copertura del rischio di Inabilità temporanea totale al lavoro; - una deduzione fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF nella misura del pari al 19% dei premi stessi fino ad un massimo del premio pagato in relazione alla copertura del rischio di premi pagati nell’anno pari decesso e invalidità totale e permanente sino a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario concorrenza della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’artsomma massima prevista dalla legge. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono La deduzione deve essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto effettuata dall’aderente l’esenzione totale o parziale o da imposte sulle prestazioni erogate in caso di decesso dell’Assicurato)o invalidità totale e permanente. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contrattoIN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, se corrisposte in caso di decesso dell’AssicuratoANCHE PARZIALE, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisicheL’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoIN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non del presente contratto sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi Per i I premi pagati per versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la copertura caso garanzia che copre il rischio di morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraentedà diritto, o al soggetto rispetto al quale ove esplicitato il Contraente è fiscalmente a caricorelativo premio, ad una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del 19% dei premi stessi fino ad un massimo plafond di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità dipendenza di cui all’art. 4 della medesima legge). In questo contratto in caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del Contraente stessorischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli In tutti gli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscattoeventi, le rate di rendita somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura con le seguenti modalità: - prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del 26% - D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in relazione proporzione alla percentuale di media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato medesimi a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisitocopertura delle riserve matematiche. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.contratto illustrato nel presente Set Informativo. Art. 1 Prestazioni assicurative 2

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi IMPOSTA SUI PREMI I premi pagati versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I ; i premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni relativi alla componente complementare infortunio e complementare infortunio da incidente stradale sono soggetti ad imposta all’imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare Contraente persona fisica che sottoscriva la Polizza al di fuori di una attività d’impresa coincida con disabilità grave definita dall’art. 3l’Assicurato, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con i premi versati per le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita di di puro rischio” (”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5% %) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette danno diritto annualmente ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario fisiche dichiarato dal Contraente (o del diverso soggetto cui sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenzafiscalmente a carico) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Per poter accedere al descritto beneficio fiscale è altresì necessario che il pagamento del premio avvenga a mezzo di strumenti che ne garantiscano la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedentetracciabilità. Nel caso in cui il beneficiario Contraente persona fisica che sottoscriva la polizza al di fuori di una attività d’impresa non coincida con l’Assicurato, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986considerati, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche in ipotesi eventuali premi versati dal Contraente a fronte di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione assicurazioni sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commercialeo assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. In virtù della sussistenza di tale requisitodetrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di redazione del presente documento Documento, le somme liquidate in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle somme liquidate dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. IMPOSTA DI BOLLO Le assicurazioni temporanee per il caso morte non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattosono soggette all’imposta di xxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Detrazione fiscale dei premi Per i premi pagati premi: se l’assicurazione ha per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Imposta Se solo una componente del Premio di bollo Le comunicazioni assicurazione è destinata alla clientelacopertura dei suddetti rischi, limitatamente il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente finanziaria nei fondi interni/OICRcome indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, sono soggette ad imposta la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigentedichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato)Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate Le assicurate: le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’AssicuratoMorte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisicheesenti dall’IRPEF. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se Le somme corrisposte in forma sostituzione di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni)costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. L’aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale tassazione procedura è ridotta in relazione volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivirisoluzione amichevole della controversia, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione tramite richiesta del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione proprio avvocato nei confronti della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedenteCompagnia. Nel caso in cui La Compagnia dovrà rispondere all’aderente tramite il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contrattoproprio avvocato.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%. Detraibilità Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria nei fondi interni/OICR, sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”, anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attività commerciale, l’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevareapplicabile al Contraente che, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia. Nel caso in cui il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l’Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce. Imposta sui premi I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte