Tassazione delle somme corrisposte Clausole campione

Tassazione delle somme corrisposte. Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge il contribuente dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche (Mod. Unico - Quadro RW – Investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero). Tale obbligo dichiarativo non sussiste per i Contratti conclusi con l’intervento di un intermediario finanziario abilitato e fino al momento in cui i proventi derivanti da tali Contratti siano riscossi attraverso un intermediario finanziario residente in Italia. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda.
Tassazione delle somme corrisposte. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, la tassazione sul rendi- mento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione (in capitale o in rendita). Per maggiori informazioni consultare la Parte III del Prospetto Informativo.
Tassazione delle somme corrisposte. ⏹ Prestazioni in caso di riscatto o decesso: la differenza tra il capitale liquidato e il premio versato sarà tassata con l’imposta sostitutiva di Legge.
Tassazione delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dall’Impresa in dipendenza del contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti da IRPEFe dall’imposta sulle successioni. Negli altri casi, la tassazione sul rendimento finanziario dipende dalle modalità di erogazione della prestazione (in capitale o in rendita).
Tassazione delle somme corrisposte. Le somme corrisposte dalla Società in caso di decesso dell’Assicurato non sono soggette all’imposta sulle successioni e, relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la prestazione di rendita, durante il periodo della sua erogazione, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sulla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. Si ricorda che le prestazioni liquidate dalla Società a seguito di decesso dell’Assicurato hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell’Assicurato, concorrerà al reddito d’impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell’assicurato, nella parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta. Si ricorda che le prestazioni liquidate dalla Società a seguito di decesso dell’Assicurato hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell’Assicurato, concorrerà al reddito d’impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell’assicurato, nella parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi all...
Tassazione delle somme corrisposte. Le prestazioni liquidate dalla Società alla scadenza contrattuale, a seguito di decesso dell’Assicurato o per riscatto hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell’Assicurato o per riscatto, concorrerà al reddito d’impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell’ambito di un’attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell’assicurato o per riscatto, nella parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta. Nel caso di riscatto parziale l’imposta sostitutiva suddetta viene applicata avendo riguardo al rapporto esistente tra valore della polizza oggetto di riscatto parziale e valore totale della polizza.
Tassazione delle somme corrisposte. Nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2017, le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta in seguito al decesso dell’Assicurato, ovvero in caso di riscatto totale o parziale a partire dal sesto anno dalla data di versamento del premio unico iniziale o di ciascun versamento di premio aggiuntivo effettuato in corso di contratto, non saranno assoggettate ad imposte sui redditi. Al contrario, per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in caso di riscatto totale o parziale prima del com- pimento del quinto anno dalla data di sottoscrizione del Contratto o dalla data di ciascun versamento di premio aggiuntivo effettuato, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati, è soggetta a tassa- zione senza applicazione di sanzioni mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui reddi-ti determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applica-ta secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).
Tassazione delle somme corrisposte. Capitale liquidato in caso di decesso dell’Assicurato: Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell’Assicurato è esente dall’imposta I.R.Pe.F., pertanto non concorre alla costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari persone fisiche non esercenti attività d’impresa. - Capitale liquidato in caso di riscatto: - nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività di impresa, le prestazioni non sono soggette ad alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte della Società stessa; VITTORIA CRESCITA CONTINUA - nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non esercita attività di impresa (persona fisica o enti non commerciali, questi ultimi a seguito di presentazione di apposita dichiarazione attestante tale requisito), le prestazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l’ammontare dei Premi versati riferiti alla prestazione caso vita. - Rendita: la rendita, percepita da persona fisica non esercente attività d’impresa, ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad imposta sostitutiva limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento finanziario N O T A TAR. 320T maturato nel periodo di corresponsione. La Società liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.
Tassazione delle somme corrisposte. Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Le somme liquidate a scadenza o in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura stabilita dall’art. 2, comma 6 del Decreto Legge 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148 del 14 settembre 2011, sul- la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali). Se i proventi sono corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa, la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali, relativi a contratti di assicura- zione stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, la Compagnia non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza di tale requisito. Dal 1° gennaio 2012 i rendiconti relativi al presente contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo con le modalità e nella misura prevista dalle disposizioni recate dall’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dal Decreto 24 maggio 2012.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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