Common use of Regime fiscale Clause in Contracts

Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Sui redditi Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oredazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in breverelazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente Contratto. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui de- scritta, ETFad accezione di quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico, l'Intermediario finale applica la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una ritenuta imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati ridotta in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamenteparte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (italiani ed esteri comunitari armonizzati aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). L’imposta sostitutiva non armonizzati è applicata sui proventi corrisposti a soggetti a vigilanza istituiti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore merito alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base sussistenza di tale prospettorequisito. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicu- rativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non siano di ammontare sufficiente a coprire l’imposta di bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni Compagnia provvederà a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti trattenere gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e importi necessari dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonioattivi investiti nella Gestione Separata.

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Regime fiscale. Sui redditi Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oo a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore vigore alla data di distribuzione dei proventistipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospettoseguito. A tali tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini l'ETF fornirà IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le indicazioni utili Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è applicata anche nell'ipotesi decorso il periodo di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un Comparto inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad altro Comparto del medesimo ETFes. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del antiriciclaggio - D.Lgs. n. 461 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del 1997, Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento si applica sull’ammontare dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto rimborso, cessione o di cessione liquidazione delle Azioni quote e il valore costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante equote medesime, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,9251,92 % della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (cosiddetta "white list"al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media media, applicabile in ciascun semestre solare solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborsoriscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, solo sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà fini, verranno fornite le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e nelle esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni quote da un Comparto comparto ad altro Comparto comparto del medesimo ETFFondo. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto d’acconto sui proventi percepiti nell'esercizio nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i sui proventi siano spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'artall’art. 6 del D.Lgsd.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari di certificazione da parte dell'Intermediario finaledell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto comparto ad altro Comparto comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Sui redditi Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oriscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del misura pari al 26%% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei Per i proventi riferibili alle obbligazioni e ed altri titoli pubblici italiani di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) nei titoli medesimisi applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. La percentuale media applicabile • tassazione in ciascun semestre solare caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è rilevata sulla base degli ultimi due prospettiuna persona fisica, semestrali o annualiin caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), redatti entro il semestre solare anteriore per la sola parte relativa alla data copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di distribuzione dei proventi, successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di rimborso, sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospettosostituzione tributaria. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi I capitali percepiti nell'esercizio nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non riscossisono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilatiPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, detenuti dall'ETF alla data xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonioassicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Contratto Individuale Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Individuale Di Assicurazione Sulla Vita

Regime fiscale. Sui redditi Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oo a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore vigore alla data di distribuzione dei proventistipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospettoseguito. A tali tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la percentuale media applicabile non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in ciascun semestre solarecaso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La ritenuta tassonomia dell'UE è applicata anche nell'ipotesi un sistema di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio elenco di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societàeconomiche ecosostenibili. La ritenuta Tale regolamento non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio stabilisce un elenco di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'arteconomiche socialmente sostenibili. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime Gli investimenti sostenibili con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono un obiettivo ambientale potrebbero essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione allineati o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre no alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimoniotassonomia.

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Samples: Assicurazione a Vita Intera, bnl.it

Regime fiscale. Sui redditi Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta. Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oo a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore vigore alla data di distribuzione dei proventistipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospettoseguito. A tali tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini l'ETF fornirà IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto QMUC Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le indicazioni utili Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è applicata anche nell'ipotesi decorso il periodo di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un Comparto inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad altro Comparto del medesimo ETFes. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del antiriciclaggio - D.Lgs. n. 461 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del 1997Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 Art. 1 Che Contratto è Polizza InvestiPlus? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà dell’Assicurato e del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.Beneficiario 6

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Samples: hellobank.it, bnl.it

Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oLa presente sezione descrive il regime fiscale applicabile secondo la legge italiana relativamente all’acquisto, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni e vigente alla data del 26%presente Memorandum. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza descrizione di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante seguito fornita ha carattere generale e, in mancanza della documentazioneconseguentemente, il costo è documentato può non trovare applicazione con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio riguardo a determinate categorie di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati investitori e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti rappresenta una descrizione completa di tutti gli altri soggettiaspetti fiscali rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, compresi quelli esenti detenere o esclusi dall'imposta sul reddito delle societàcedere le Obbligazioni. La ritenuta medesima descrizione non analizza, inoltre, ogni aspetto della tassazione italiana che può assumere rilievo con riferimento ad un investitore, che si applica trovi in particolari circostanze o sia soggetto ad un regime speciale ai sensi della legge ad esso applicabile. La presente sezione è altresì fondata sull’assunto che l’Emittente sia residente a fini fiscali in USA, sia costituito e svolga la propria attività come illustrato nel caso presente Memorandum. Eventuali modificazioni intervenute nella residenza dell’Emittente a fini fiscali, nella struttura organizzativa dello stesso ovvero nelle modalità in cui esso opera possono invalidare la descrizione contenuta nella presente sezione. La presente sezione assume altresì che tutte le operazioni relative alle Obbligazioni avvengano a valori di mercato. La presente sezione si fonda sulle leggi tributarie in vigore in Italia alla data del presente Memorandum, le quali potrebbero essere soggette a modifiche, anche con effetto retroattivo. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide. Le considerazioni svolte nel presente Memorandum in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano sono volte a supportare la promozione degli strumenti finanziari descritti nel medesimo Memorandum. Tali considerazioni non sono state svolte per essere utilizzate, né possono essere utilizzate, da qualsivoglia persona o ente al fine di evitare qualsiasi sanzione che possa essere imposta sullo stesso. Gli investitori debbono consultare i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite propri consulenti in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati relazione alle conseguenze fiscali in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilatidell’acquisto, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimoniodetenzione e della cessione delle Obbligazioni.

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica alla Società è applicata una ritenuta del 26%26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento si applica sull'ammontare dei proventi medesimiproventi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (cosiddetta "white list"al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media media, applicabile in ciascun semestre solare solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborsoriscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, solo sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fini, la Società fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è altresì applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETFintestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i sui proventi siano spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) alla Società si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgsd.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari di certificazione da parte dell'Intermediario finaledell'intermediario. È E' fatta salva la facoltà del Cliente cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile imponibile, ai fini dell'imposta di successione successione, la parte di valore delle Azioni azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fini, la Società fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio. La ritenuta è normalmente applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR aperti quotati. In particolare, in caso di OICR esteri le cui quote o azioni sono accentrate in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., la ritenuta di cui all'art.10-ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato e non dal soggetto incaricato dei pagamenti.

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto comparto ad altro Comparto comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Sui redditi Alle garanzie presenti in contratto si applicano al pre- mio imponibile le seguenti imposte: 2.5% Infortuni del conducente 10% Assistenza stradale 12.5% Tutela legale 13.5% Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di capitale derivanti cose non assicurate; Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5% Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%) Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta data del 26%sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del pagamento dei proventi medesimidanno si rinvia agli artt. 7.1, del riacquisto o della negoziazione 7.2 e 7.3 delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza Condizioni di partecipazione all’organismo assicura- zione. In caso di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazionesinistro per la responsabilità civile auto, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutivacontraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell’assicu- ratore del responsabile del sinistro, qualora ricor- rano i presupposti previsti dall’art. I proventi in parola sono determinati al netto 149 del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni Codice delle assicurazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio descritti nell’art. 7.2.1 Proce- dura di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list")risarcimento diretto delle Condizioni di as- sicurazione. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di In tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non casi si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi la procedura di investimento collettivo italiani risar- cimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordinaria e da forme pensionistiche complementari istituite in Italiail risarcimento dei danni deve essere ri- chiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 7.2.2 Procedura di risar- cimento ordinario delle Condizioni di assicurazione. Nel caso in cui le Azioni siano detenute il contratto preveda l’installazione della QuixaBox, si richiama l’attenzione al par. 7.2.5 “Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvisto di QuixaBox pagnia della documentazione completa. I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da persone fisiche al entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in pre- senza di fuori dell'esercizio ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di attività lesioni personali o decesso. I termini di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore all’art. 148 del Codice delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finaleassicurazioni.). È fatta salva possibile consultare i riferimenti dell’ufficio sinistri sul sito internet xxx.xxxxx.xx Per la facoltà del Cliente garanzia Tutela Legale e Assistenza Quixa fa affidamento a Inter Partner Assistance S.A. per le informazioni di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili dettaglio circa la composizione del relativo patrimoniogestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione.

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, Trattamento fiscale applicabile al contratto Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore vigore alla data di distribuzione dei proventiredazione del presente documento e applicabile alla Contraente che, di rimborsoal momento della stipulazione del contratto, di cessione risulta essere residente o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite avere sede legale in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al la Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di fuori dell'esercizio destinazione e, di attività conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i vari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF tali aspetti l’Impresa chiede alla Contraente di comunicare obbligatoriamente e le differenze positive per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e negative rispetto agli incrementi non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sulla Contraente il regime del risparmio amministrato suo diritto di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997rimborso, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per la Contraente dotarsi di una consulenza fiscale cifra fissa pari a Euro 7 per ciascuna posizione individuale detratta dal premio caricamento % 17,5% da applicare al premio al netto dell’eventuale cifra fissa indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le Azioni siano oggetto norme applicabili alla tipologia di donazione o contratto di altro atto Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce Imposta sul premio Il premio corrisposto per le Assicurazioni sulla Vita non è soggetto ad alcuna imposta Tassazione del premio Il premio corrisposto può essere considerato ai fini fiscali in funzione delle finalità per cui si stipula il contratto Tassazione delle somme assicurate ● Beneficiari persone fisiche: le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza dei contratti di liberalitàAssicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, l'intero valore delle Azioni concorre del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) ● Beneficiari soggetti nell'esercizio di attività commerciali: le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza dei contratti di Assicurazione sulla Vita concorrono alla formazione dell'imponibile del reddito di impresa e pertanto sono assoggettate a tassazione ordinaria ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi IRES e IRAP secondo le regole proprie di tale categoria di reddito L’Impresa ha l’obbligo di trasmettere - entro il 28 febbraio di ogni anno (tranne in cui le Azioni siano oggetto caso di successione ereditaria non concorre alla formazione disdetta) - il Documento unico di rendicontazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.posizione assicurativa

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Regime fiscale. Sui redditi Le spese connesse alla stipulazione del contratto sono rappresentate dall'imposta di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds obollo, dall'imposta di registro e dai diritti di rogito. La quantificazione dell'importo delle spese contrattuali viene effettuata dall'ufficio competente per la stipula e comunicata all'altro contraente, che deve provvedere al pagamento secondo le modalità di seguito precisate. Ai sensi del D.P.R. n° 642 del 26 ottobre 1972, i contratti redatti sotto forma di corrispondenza sono soggetti all'imposta solo in caso d'uso, ovvero se presentati all'Ufficio del Registro per la registrazione. Per quanto riguarda la misura dell'imposta, se l'atto è soggetto a registrazione all'Agenzia delle Entrate occorre distinguere a seconda che la registrazione stessa avvenga o meno in modalità telematica. Per i contratti d'appalto soggetti a registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate e presentati in modalità telematica (cd. “Adempimento unico” o “Unimond”), l'imposta è dovuta: – in modalità forfettaria nella misura di legge, limitatamente all'atto principale; – in modalità non forfettaria per gli allegati (capitolato speciale, elenco prezzi, offerta) per i quali il tributo è dovuto sin dall'origine; Per i contratti soggetti a registrazione presso l'agenzia delle Entrate (atti pubblici, scritture private autenticate, concessioni, locazioni) e presentati in modalità telematica, il pagamento del bollo sull'originale dell'atto avviene attraverso la procedura Unimond/Sister, mentre per l'assolvimento del bollo sugli allegati è possibile utilizzare la modalità virtuale. Per tutti i contratti d'appalto (comprese le scritture private non autenticate) l'imposta di bollo è dovuta nella misura di legge, ogni quattro facciate o 100 righe. Gli allegati per loro natura sono soggetti all'imposta fin dall'origine, devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa vigente. I documenti elettronici sono “soggetti all'imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al D.P.R. n° 642/1972” (circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006, n° 36). L'imposta può essere assolta, in brevevia alternativa, ETF, l'Intermediario finale applica in modo virtuale (previsto dagli articoli 3 e 15 del D.P.R. n° 642/1972) ovvero con presentazione di marca contrassegno. Le marche apposte non devono recare una ritenuta data di emissione successiva a quella di sottoscrizione del 26%contratto. La ritenuta mancata applicazione dei bolli è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento sanzionabile da parte dell'Agenzia delle Entrate; qualora si ritenga che i bolli non siano dovuti, nel contratto va inserito il richiamo all'articolo di legge che ne consente l'esenzione. La modalità tradizionale di assolvere l'imposta di bollo è la presentazione di marca contrassegno, che dovrà essere apposta su copia cartacea dell'atto (o su nota riferita al contratto, protocollata come allegato al contratto su Registro dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"contratti). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa E' necessario garantire la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione conservazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimoniomarca contrassegno.

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto rimborso, cessione o di cessione liquidazione delle Azioni e il valore costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati Azioni medesime al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (cosiddetta "white list"al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media media, applicabile in ciascun semestre solare solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborsoriscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, solo sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto comparto ad altro Comparto del medesimo ETFcomparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i sui proventi siano spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'artall’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari di certificazione da parte dell'Intermediario finaledell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente dell’investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oalla Sicav, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica i soggetti incaricati dei pagamenti applicano una ritenuta del 26%26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento si applica sull’ammontare dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto rimborso, cessione o di cessione liquidazione delle Azioni azioni e il valore costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante eazioni medesime, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (cosiddetta "white list"al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media media, applicabile in ciascun semestre solare solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborsoriscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, solo sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e nelle esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni azioni da un Comparto comparto ad altro Comparto del medesimo ETFcomparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto d’acconto sui proventi percepiti nell'esercizio nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i sui proventi siano spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell’esercizio di attività di impresa commerciale commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni azioni rilevati in capo all'ETFalla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. all’art 6 del D.Lgsd.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli gli obblighi tributari di certificazione da parte dell'Intermediario finaledell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Sui redditi Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oo a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore vigore alla data di distribuzione dei proventistipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospettoseguito. A tali tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell'Assicurato e la percentuale media applicabile non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in ciascun semestre solarecaso di morte dell'Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La ritenuta tassonomia dell'UE è applicata anche nell'ipotesi un sistema di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio elenco di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societàeconomiche ecosostenibili. La ritenuta Tale regolamento non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio stabilisce un elenco di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'arteconomiche socialmente sostenibili. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime Gli investimenti sostenibili con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono un obiettivo ambientale potrebbero essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione allineati o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre no alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimoniotassonomia.

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Samples: Assicurazione a Vita Intera

Regime fiscale. Sui Si forniscono di seguito alcune informazioni in merito al regime fiscale del Fondo e dei suoi partecipanti in relazione – per questi ultimi – all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle quote del Fondo, ai sensi della legislazione tributaria italiana, pur rammentando che tali informazioni non intendono rappresentare in maniera esaustiva la fiscalità del Fondo e dei suoi partecipanti. Per i quotisti del Fondo (che siano diversi dai Soggetti Esclusi, come di seguito definiti) che detengano una partecipazione superiore al 5% (computando anche le quote detenute, inter alia, tramite società controllate ovvero soggetti familiari) è previsto un regime di tassazione “per trasparenza” che determina il concorso dei redditi “conseguiti” annualmente dal Fondo immobiliare alla formazione del reddito complessivo di capitale ciascun partecipante, proporzionalmente alla quota di partecipazione detenuta dallo stesso, prescindendo dall’effettiva percezione dei proventi. Tale regime non risulta applicabile in relazione ai seguenti soggetti (i “Soggetti Esclusi”): - Stato o ente pubblico; - OICR; - forme di previdenza complementare e enti di previdenza obbligatori; - imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche; - intermediari bancari e finanziari vigilati; - i soggetti e i patrimoni sopra indicati costituiti in Stati esteri o in territori che consentano uno scambio di informazioni atto ad individuare i beneficiari effettivi, a condizione che, inter alia, siano indicati nella c.d. "white list" e, per i soggetti diversi dagli stati e gli enti pubblici, a condizione che siano assoggettati a forme di vigilanza prudenziale; - enti privati residenti che perseguano specifiche finalità mutualistiche (es. fondazioni bancarie) e società cooperative; - veicoli societari o contrattuali (anche non residenti in Italia purché costituiti in Stati esteri o territori indicati nella c.d. "white list") partecipati, anche indirettamente, per più del 50% dai suddetti soggetti. Con riferimento ai Soggetti Esclusi e a quelli che detengano quote di partecipazione inferiori al 5%, i proventi derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds odai fondi immobiliari percepiti dagli investitori in occasione della distribuzione di proventi periodici, del riscatto delle quote o di liquidazione - ove effettivamente assoggettabili ad imposizione tenuto conto dello status del percettore e del valore fiscale di acquisto o sottoscrizione delle quote del Fondo – sono, in brevelinea di principio, ETF, l'Intermediario finale applica soggetti a una ritenuta del alla fonte (dal 1° luglio 2014 pari al 26%, con una tecnicalità di applicazione progressiva rispetto al periodo di formazione dei proventi, che non si ritiene qui utile dettagliare). La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, trova applicazione sui proventi distribuiti in costanza periodici percepiti e, nel caso di partecipazione all’organismo di investimentoriscatto o liquidazione, sulla fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione liquidazione delle Azioni e quote ed il valore costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e acconto o a titolo d'imposta definitivo delle imposte complessivamente dovute in funzione della natura e del regime fiscale del soggetto che percepisce i proventi. Tale ritenuta alla fonte non è operata nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da degli organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato (OICR) istituiti in Italia e delle forme di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto previdenza complementare identificate dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimoniolegge.

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Samples: Prestito Titoli

Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, l'Intermediario finale applica alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento si applica sull’ammontare dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto rimborso, cessione o di cessione liquidazione delle Azioni azioni e il valore costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante eazioni medesime, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (cosiddetta "white list"al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media media, applicabile in ciascun semestre solare solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborsoriscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, solo sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni azioni da un Comparto comparto ad altro Comparto del medesimo ETFcomparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto d’acconto sui proventi percepiti nell'esercizio nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i sui proventi siano spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'artall’art. 6 del D.Lgsd.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari di certificazione da parte dell'Intermediario finaledell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero l’intero valore delle Azioni azioni concorre alla formazione dell'imponibile dell’imponibile ai fini del calcolo dell'imposta dell’imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi Nell’ipotesi in cui le Azioni azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile imponibile, ai fini dell'imposta dell’imposta di successione successione, la parte di valore delle Azioni azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oalla SICAV, Banca Popolare di Sondrio applica, in brevequalità di Soggetto incaricato dei pagamenti, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto rimborso, cessione o di cessione liquidazione delle Azioni azioni e il valore costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante eazioni medesime, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (cosiddetta "white list"al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE SEE inclusi nella white list) ), nei titoli medesimi. La percentuale media media, applicabile in ciascun semestre solare solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborsoriscatto, di cessione o liquidazione delle Azioni azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, solo sulla base di tale prospetto. A tali fini l'ETF fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni azioni a diverso intestatario e nelle operazioni o a rapporti di rimborso realizzate mediante conversione custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETFprovenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto d’acconto sui proventi percepiti nell'esercizio nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i sui proventi siano spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Relativamente alle conversioni da un comparto ad altro comparto della SICAV, il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti è autorizzato dall’investitore a procurarsi la provvista per il pagamento delle ritenute fiscali addebitando il conto corrente dell’investitore medesimo. Nel caso in cui le Azioni azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali alle perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'artall’art. 6 del D.Lgsd.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento l’adempimento degli obblighi tributari di certificazione da parte dell'Intermediario finaledell’intermediario. È E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero l’intero valore delle Azioni azioni concorre alla formazione dell'imponibile dell’imponibile ai fini del calcolo dell'imposta dell’imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi Nell’ipotesi in cui le Azioni azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta dell’imposta di successione la parte di valore delle Azioni azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dall'ETF dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Samples: www.popso.it

Regime fiscale. Sui redditi Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, sarai considerato responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o sede legale. Al presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oo a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in breve, ETF, l'Intermediario finale applica una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore vigore alla data di distribuzione dei proventistipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di rimborso, riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. Le informazioni sulla sostenibilità fornite nel documento allegato intitolato «Caratteristiche ambientali e/o sociali» hanno lo scopo di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso informare il Contraente sul modo in cui entro il predetto semestre CAPITALVITA promuove caratteristiche ambientali e/o sociali nei suoi investimenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 detto «SFDR». Cardif Vita mette in atto i mezzi adeguati per perseguire quanto indicato in questo documento. Tale obbligo di mezzi non può tuttavia costituire un obbligo di risultato, in quanto, il raggiungimento di tali obiettivi dipende da fattori esogeni alla Compagnia (elevata volatilità dei mercati finanziari, decisioni improvvise dei soggetti nei quali CAPITALVITA investe, modifica della propria strategia o classificazione ambientale e/o sociale, sviluppi normativi). In caso di modifica delle caratteristiche ambientali e/o sociali, la Compagnia ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospettodarà informativa ai Contraenti nell’Informativa annuale o sul proprio sito internet. A tali tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la percentuale media applicabile non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in ciascun semestre solarecaso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La ritenuta tassonomia dell'UE è applicata anche nell'ipotesi un sistema di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio elenco di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societàeconomiche ecosostenibili. La ritenuta Tale regolamento non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio stabilisce un elenco di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'arteconomiche socialmente sostenibili. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime Gli investimenti sostenibili con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono un obiettivo ambientale potrebbero essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione allineati o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre no alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successione. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimoniotassonomia.

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Samples: bnl.it

Regime fiscale. Sui Ai fini fiscali i redditi derivanti dall'attività di associazione in partecipazione devono essere imputati ai singoli partecipanti. Con riferimento all'associato il regime fiscale si diversifica a seconda del tipo di apporto. In particolare, gli utili corrisposti all'associato persona fisica costituiscono per quest'ultimo: - redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c) del TUIR, se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; - redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds oai sensi dell'art. 44, in brevec. 1, ETFlett. f), l'Intermediario finale applica una ritenuta TUIR, se l'apporto è costituito da capitali o promiscuamente da capitale e lavoro (Ag. Entr. circ. n. 50/E/2002). Qualora si tratti di redditi di capitale, le modalità di tassazione sono diverse a seconda del 26%valore dell'apporto dell'associato, ossia se l'apporto sia o meno "qualificato". La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimiInfatti, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del riacquisto o della negoziazione delle AzioniTUIR, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra qualora il valore di riscatto dell'apporto sia qualificato, cioè superiore al 5% o di cessione delle Azioni e il al 25% del valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. I proventi in parola sono determinati al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta "white list"). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, stipula del contratto nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solosi tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, sulla base le remunerazioni derivanti dai contratti di tale prospettopartecipazione sono imponibili nella misura del 40%. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni Viceversa, allorché l'apporto fornito dovesse risultare non qualificato e cioè inferiore ai menzionati limiti, gli utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La sono imponibili per l'intero ammontare corrisposto e sugli stessi deve essere applicata dall'associante, al momento della corresponsione una ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi di imposta nella misura del 12,50%, come previsto dall'art. 27, comma 1, del X.X.X. x. 000/0000 (Xx. Entr. ris. n. 61/E/2005). Infine, qualora l'associato sia un imprenditore o una società i compensi percepiti nell'esercizio di attività costituiscono per lo stesso reddito d'impresa. Ai fini della determinazione del reddito, fino al 31 dicembre 2003 l'associante, quale esclusivo titolare dell'impresa, poteva portare in diminuzione dal proprio reddito di impresa commerciale le quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, qualora ricorrevano le seguenti condizioni: - che il contratto di associazione in partecipazione risultasse da atto pubblico o da scrittura privata registrata e a titolo d'imposta nei confronti contenesse la specificazione dell'apporto. Qualora l'apporto fosse costituito da denaro ed altri valori, il contratto doveva contenere elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto; - che, qualora l'apporto fosse costituito da prestazione di tutti lavoro, gli altri soggettiassociati non fossero familiari dell'associante (Ag. Entr. circ. n. 50/E/2002). Dal 1º gennaio 2004, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti la riforma del sistema fiscale, attuata dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all'ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all'ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997344/2003, che comporta l'adempimento ha modificato il trattamento fiscale riservato ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, o di capitale e lavoro (cosiddetti contratti misti). Pertanto, se l'apporto dell'associato è di solo lavoro, continua ad applicarsi il regime previgente, vale a dire deducibilità totale degli obblighi tributari da parte dell'Intermediario finaleutili corrisposti agli associati (art. È fatta salva la facoltà del Cliente 95, c. 6, TUIR). Se, invece, l'apporto è di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successivasolo capitale o di capitale e lavoro, l'art. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate 109, c. 9, lett. b), TUIR stabilisce l'indeducibilità in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso capo all'associante di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione a contratti di associazione in partecipazione in cui le Azioni siano oggetto l'apporto reso dall'associato sia diverso da quello di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioniopere e servizi (Ag. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall'ETF alla data di apertura della successioneEntr. A tali fini l'ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonioris. nn. 62/E/2005; n. 123/2007).

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