Common use of Regime fiscale Clause in Contracts

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.

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Samples: www.iegexpo.it, www.iegexpo.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivitua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul contratto. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi conseguenza di tale eventualitàomessa comunicazione, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualoraquali, a seguito titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validenuova Residenza o Sede legale. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare presente contratto di assicurazione sulla vita ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, i soggetti al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non residenti soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine caso di valutare altresì morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il regime fiscale applicabile nel proprio Stato capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di residenzarendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione).

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Samples: Assicurazione a Vita Intera, Assicurazione Di Tipo Misto

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile trasferimento di Residenza o di Sede legale in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al riguardopresente Contratto, si ritiene opportuno sottolineare ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PSS2 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Samples: bnl.it, bnl.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattamento fiscale applicabile al Contratto Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita in ipotesi di scadenza, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile Riscatto parziale o totale o in relazione ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a specifiche categorie copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionin. 89). Gli investitori sono, quindi, tenuti importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a rivolgersi ai propri consulenti tassazione al fine momento dell’erogazione ma in sede di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)liquidazione della prestazione. In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, i il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti non residenti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali merito alla sussistenza di tale requisito. Il Contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al fine D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si ricorda che l’imposta di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato bollo, calcolata per ciascun anno di residenzavigenza del Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per Riscatto, parziale o totale, o per sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo in Forma Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo in Forma Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile trasferimento di Residenza o di sede legale in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare presente contratto ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita. L’Imposta sostitutiva non viene applicata ove siano stati rispettati i soggetti vincoli e le condizioni previsti dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non residenti soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in Italia caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato. L’Imposta sostitutiva non viene applicata ove siano stati rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto PPUA Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono invitati stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a consultare fondo bianco che forniscono definizioni circa i propri consulenti fiscali principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al fine rispetto di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Samples: bnl.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattamento fiscale applicabile al contratto DETRAIBILITÀ FISCALE SUI PREMI Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoriRepubblica 22 dicembre 1986, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardon. 917, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare cheapplica l’imposta sostitutiva sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva nella misura del 26%, anche come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai componenti reddituali derivanti rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati dal (D.L. 66/2014) La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO I rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo secondo quanto previsto dalla detenzione normativa pro tempore vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzadecesso dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente

Regime fiscale. Il Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoNota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile direttamente o indirettamente, in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativaall’acquisto delle polizze. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero considerazione più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche specifica relativamente al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti applicabile derivante dalla detenzione sottoscrizione del contratto di assicurazione qui descritto. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta i premi versati è soggetta a titolo tassazione mediante l’applicazione di imposta e/o della una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 e il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti non residenti in Italia sono invitati possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a consultare i propri consulenti fiscali al fine quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di valutare un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì il regime fiscale applicabile la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel proprio Stato corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. Si rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di residenzaAssicurazione per gli aspetti di dettaglio.

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Samples: www.bancobpmvita.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistocontratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile dichiarazione di residenza o sede in relazione a specifiche categorie Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di investitori, alla Data della Nota Informativapolizza. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di azioni, qui residenza o di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione sede in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattiviun altro Stato dell’Unione Europea. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualitàinadempimento, l’Emittente non provvederà il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, esempio a seguito di tali modifichecontestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, le informazioni ivi contenute non risultassero più validequalora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro. Al riguardoTassazione delle prestazioni assicurate Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, si ritiene opportuno sottolineare saranno assoggettate ad imposta come segue: A) in via preliminare checasi di conversione del montante afferente a previdenza complementare 1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, come meglio illustrato con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all’87,5% del suo ammontare; 2. la componente di seguitorendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l’1/1/2000 e il 31/12/2006, l’artè soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali; 3. 1la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, commi da 999 è soggetta a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente. B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d’imposta. Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale e dalla cessione corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA Pagina 5 di 5 Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 - xxx.xxxxxxxx.xx; email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all'Albo delle partecipazioni qualificateImprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Va, peraltro, rilevato che alla Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile: - vitalizia - certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia - reversibile - con controassicurazione - con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) Condizioni di assicurazione Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’artultimo aggiornamento: 07/06/2022 Ed. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, 06/2022 DEFINIZIONI ‌ Definiamo i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.principali termini utilizzati:

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Samples: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoContratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della detenzione dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoricomunque non oltre sessanta giorni, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione Compagnia il trasferimento di azioni, qui Residenza o di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione sede legale in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit linked Prodotto QUUC Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Samples: Assicurazione a Vita Intera

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti di investimento assicurativi non sono soggetti ad alcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistodocumento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di investitoridistribuzione con società di investimento, alla Data broker assicurativi e banche, nonché via internet. La protezione della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere Sua privacy è una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivinostra priorità assoluta. In particolare l’approvazione conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”intermediari), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaleggere attentamente quanto sotto riportato.

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Samples: www.allianzdarta.ie

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto DETRAIBILITÀ FISCALE SUI PREMI Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. IMPOSTE SUI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti dall’imposta sulle successioni. Il presente Paragrafo riassume capitale corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Al di fuori dell’ipotesi sopra descritta, trova, invece, applicazione il regime tributario proprio dell’acquistodisposto di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, il reddito corrisposto sarà assoggettato ad imposta sostitutiva sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26% (art. 26-ter, 1 comma, DPR 600/1973), con riduzione della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile base imponibile nella misura del 51,92% in relazione a specifiche categorie ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 Stato ed equiparati (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserveD.L. 66/2014). In particolare, il Riscatto totale, così come la componente finanziaria che emerga nel capitale corrisposto in caso di decesso dell’Assicurato, è soggetto a tassazione sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato. Il riscatto parziale è invece soggetto a tassazione sul rendimento finanziario determinato dalla differenza fra il capitale corrisposto ed il premio proporzionalmente riferibile alla prestazione erogata. In presenza dell’esercizio dell’opzione della conversione in rendita del valore di riscatto totale, le rate di rendita sono soggette a tassazione limitatamente alla quota parte di rendimento finanziario presente in ciascuna rata di rendita rispetto al valore della rata di rendita iniziale; va inoltre considerato che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del valore di riscatto in rendita, della descritta imposta sostitutiva. Infine, le prestazioni periodiche ricorrenti corrisposte in conseguenza dell’adesione al Piano di Prestazioni Periodiche Ricorrenti divengono imponibili con riguardo alla componente che, sommata alle rate già erogate, ecceda l’importo del premio corrisposto eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali. La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i soggetti proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non residenti in Italia commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzacarico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi: I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Impostadi bollo: Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad impostadi bollo annuale secondo quanto previsto dallanormativa vigente. Tassazione delle somme assicurate: Nel caso in cui il regime tributario proprio dell’acquistoBeneficiario sia una persona fisica, le somme liquidate, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva) delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% della detenzione differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile l’ammontare dei premi versati. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale ( società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, n. 917), la Societànon opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”; anche in ipotesi di somme corrisposte a specifiche categorie persone fisiche o ad enti non commerciali in re lazione a contratti di investitori, assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attiv ità commerciale la Società non opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla Data stessa una dichiarazione della Nota Informativasussistenza di tale requisito. Altre implicazioni di carattere fiscale: Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione fiscale sopradescritto si riferisce alle norme in vigore alladata di redazione del presente documento e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta intende fornire alcuna garanziacirca ogni diverso e/o della imposta sostitutiva del 26%ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificatedirettamente o indirettamente in relazione all’adesione al contratto. VaL’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, peraltroENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivoL’ ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO TFR ACAP - CONTRATTO COLLETTIVO DI CAPITALIZZAZIONE PER L’INVESTIMENTO DELL’ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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Samples: Contratto Di Capitalizzazione Con Partecipazione Agli Utili

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui È riportato di seguito riportato vuole essere una mera introduzione e in maniera sintetica il trattamento fiscale applicato al Contratto. Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad alcuna imposta. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla materia basata sulla legislazione componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in vigore caso di Riscatto e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattividi Recesso. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito Riscatto anticipato totale o di tali modificheRecesso, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. somme pagate dalla Società sono soggette all’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva nella misura del 26%, di cui all’art. 26-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 (di seguito, l’“Imposta Sostitutiva”), da applicare alla differenza, se positiva, fra l’importo da corrispondere ed il totale dei premi versati, ai sensi dell’art. 45, comma 4 del TUIR. Tale differenza verrà determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle seguenti categorie di titoli pubblici: i) obbligazioni ed altri titoli ad esse equiparati di cui all’art. 31 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973; ii) obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR. Le modalità di individuazione della quota dei proventi da escludere dalla base imponibile sono state stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 Dicembre 2011. In caso di pagamento delle Prestazioni Periodiche Ricorrenti, poiché queste sono incerte sia nell’an che nel quantum ed il Contratto non prevede forme di garanzia di risultato né in termini di capitale garantito né di rendimento, le stesse saranno liquidate all’Investitore-Contraente senza applicazione dell’Imposta Sostitutiva fino a concorrenza del Premio pagato. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni (Mod. Unico - Quadro RW – Investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero). Tale obbligo dichiarativo non sussiste per i Contratti conclusi con l’intervento di un intermediario finanziario residente in Italia e a condizione che i proventi derivanti da tali Contratti siano riscossi attraverso un intermediario finanziario residente. La Polizza è soggetta all’Imposta di Bollo con l’aliquota del 2 per mille annuo con un limite massimo di € 14.000 solo per i Contraenti persone giuridiche. La base imponibile dell’Imposta di Bollo coincide con il valore di mercato dei titoli o prodotti finanziari sottostanti ovvero, in mancanza, con il valore nominale o di rimborso degli stessi ovvero, in mancanza anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificatedi questi ultimi, sulla base dei premi versati. VaL’Imposta di Xxxxx è dovuta alla cessazione del contratto, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo in caso di applicazione decesso,ovvero al momento del Riscatto o del recesso. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime impositivoper il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaPaese.

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Samples: www.allianzbank.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. Sull’eventuale rendimento, pari alla differenza tra il regime tributario proprio dell’acquistocomplessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, della detenzione da un lato, e, dall’altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in base alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e della cessione delle Azioni dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi della vigente normativa italiana applicabile dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986. Nel caso in relazione cui il beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d’impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da imposte di successione; sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche solo se a specifiche categorie di investitoricopertura del rischio demografico (legge 23.12.2014 n. 190, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la cd “Legge di Stabilità 20182015”). Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le comunicazioni relative al presente contratto sono soggette ad un’imposta di capitale)bollo, e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione la cui misura è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto stabilita dall’art. 1, 1 comma 1006 581 della Legge 27.12.2013 n. 147 (cd “Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi2014”) e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute dall’assicuratore in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzalegge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile trasferimento di Residenza o di Sede legale in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al riguardopresente Contratto ed, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto RSV1 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 Art. 1 Che Contratto è InvestiPolizza BNL Money Saving? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Samples: bnl.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il Trattamento fiscale applicabile al contratto DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. IMPOSTE SUI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi (riscatto totale e parziale), è previsto un regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione fiscale agevolato per le somme liquidate a condizione che vengano rispettati i limiti ed i vincoli di investimento stabiliti dalla Legge di Bilancio 2017 e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione successive modifiche e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattiviintegrazioni. In particolare l’approvazione particolare, i redditi di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualitàcapitale (articolo 44, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. comma 1, commi da 999 lettera g-quater, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) eventualmente maturati nell’ambito dei Piani Individuali di Risparmio a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 lungo termine (la “Legge di Stabilità 2018”c.d. PIR), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto disposta dall’art. 126-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, comma 1006 n. 600 come modificato dall’art. 3 decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (con riduzione della Legge base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione Stato ed altri equiparati), purché ciascun premio versato sia mantenuto nel PIR per almeno 5 anni. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei dividendiBeneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO I rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo nella misura stabilita dalla normativa pro tempore vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva caso di recesso, di riscatto e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzadecesso dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Trattamento fiscale applicabile al contratto Tassazione dei Premi I Premi pagati per i prodotti di investimento assicurativi non sono soggetti ad alcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione per il trattamento fiscale delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie polizze di investitori, alla Data della Nota Informativaassicurazione sulla vita. Il nuovo regime tributario proprio dell’acquistofiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della detenzione e della cessione facoltà di azionicui all’art.26 ter, qui comma 3 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, La Società agisce in qualità di Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di Libera Prestazione di Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o della imposta sostitutiva del 26%ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendidirettamente o indirettamente, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entraterelazione alla sottoscrizione del contratto. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquistoL’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, alla detenzione e alla cessione delle AzioniENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. Gli investitori sonoPER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoContratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della detenzione dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta. Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoricomunque non oltre sessanta giorni, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione Compagnia il trasferimento di azioni, qui Residenza o di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione Sede legale in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al riguardopresente Contratto, si ritiene opportuno sottolineare ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, i soggetti al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non residenti soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in Italia sono invitati caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a consultare i propri consulenti fiscali al fine un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato buona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di residenzaclassificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

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Regime fiscale. Il Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoNota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile direttamente o indirettamente, in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativaall’acquisto delle polizze. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero considerazione più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche specifica relativamente al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti applicabile derivante dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificatesottoscrizione del presente contratto di assicurazione. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, basato sull’applicazione della ritenuta la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a titolo quel momento ed il premio versato oggetto di imposta e/o della riscatto è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i soggetti proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non residenti commerciali in Italia sono invitati relazione a consultare contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia identifichi i propri consulenti fiscali al fine Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’ Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di valutare un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato. La Compagnia si riserva altresì il regime fiscale applicabile la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel proprio Stato di residenzacorso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattamento fiscale applicabile al contratto Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita in ipotesi di scadenza, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile Riscatto parziale o totale o in relazione ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a specifiche categorie copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionin. 89). Gli investitori sono, quindi, tenuti importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a rivolgersi ai propri consulenti tassazione al fine momento dell’erogazione ma in sede di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)liquidazione della prestazione. In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, i il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti non residenti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali merito alla sussistenza di tale requisito. Il Contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al fine D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si ricorda che l’imposta di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato bollo, calcolata per ciascun anno di residenzavigenza del Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per Riscatto, parziale o totale, o per sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo In

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoContratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della detenzione dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dall’Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoricomunque non oltre sessanta giorni, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione Compagnia il trasferimento di azioni, qui Residenza o di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione sede legale in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit linked Prodotto QUUA Ed. 01/2021 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 Art. 1 Che Contratto è InvestiPolizza Platinum 4 You? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Samples: hellobank.it

Regime fiscale. Il Trattamento fiscale applicabile al contratto Tassazione delle somme assicurate Sono a carico dell’Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell’investimento e non è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. Imposta di bollo Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistocontratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile n. 147, pubblicata in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge Gazzetta Ufficiale n. 205 302 del 27 dicembre 2017 (2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga. Tassazione delle somme corrisposte Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad eccezione di quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico, la “Legge differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolare, i L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti non residenti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine merito alla sussistenza di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzatale requisito.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime tributario fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente normativa italiana in Italia, applicabile in relazione a specifiche categorie di agli investitori. Quanto segue non intende pertanto essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla Data della Nota Informativadetenzione e alla cessione delle Obbligazioni. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azionifiscale delle Obbligazioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata riportato, si basa sulla legislazione in vigore vigente e sulla prassi pubblicata esistente alla Data della Nota Informativadel Prospetto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi con effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che rappresenta pertanto una mera introduzione alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionimateria. Gli investitori sono, quindiperciò, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in merito al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel in Italia proprio Stato dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di residenzavolta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell’Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall’Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 (con entrata in vigore dal 1° gennaio 2012) e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89 (in entrata in vigore dal 1° luglio 2014); nonché, in materia di imposta di bollo, dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in Legge 24 giugno 2013, n. 71.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita in ipotesi di scadenza, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile Riscatto parziale o totale o in relazione ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a specifiche categorie copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e Trattamento fiscale applicabile al Contratto successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionin. 89). Gli investitori sono, quindi, tenuti importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a rivolgersi ai propri consulenti tassazione al fine momento dell’erogazione ma in sede di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)liquidazione della prestazione. In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, i il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti non residenti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali merito alla sussistenza di tale requisito. Il Contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al fine D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si ricorda che l’imposta di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato bollo, calcolata per ciascun anno di residenzavigenza del Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per Riscatto, parziale o totale, o per sinistro.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Trattamento fiscale applicabile al contratto Imposta sui premi: I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Tassazione delle somme assicurate: Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - re lativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul re ddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il regime tributario proprio dell’acquistoBeneficiario siauna personafisica, della detenzione se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’ imposta sostitutivadelle imposte sui redditi attualmente pari al l 26% dovuta sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile l’ammontare dei premi versati (al netto dell'eventuale componente indicatadalla Società per le coperture di rischio). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale ( società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, n. 917), la Societànon opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti c.d. “lordisti”; anche in ipotesi di somme corrisposte a specifiche categorie persone fisiche o ad enti non commerciali in re lazione a contratti di investitori, assicurazione sulla vita stipulati però nell’ambito di attiv ità commerciale la Società non opera alcuna ritenuta qualora gli interessati presentino alla Data stessa una dichiarazione della Nota Informativasussistenza di tale requisito. Altre implicazioni di carattere fiscale: Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione fiscale sopradescritto si riferisce alle norme in vigore alladata di redazione del presente documento e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta intende fornire alcuna garanziacirca ogni diverso e/o della imposta sostitutiva del 26%ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificatedirettamente o indirettamente in relazione all’adesione al contratto. VaL’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, peraltroENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivoL’ ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’artPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA Art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.1Prestazioni assicurative 3

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Samples: Contratto Collettivo Di Assicurazione Per L’investimento Dell’accantonamento Del Trattamento Di Fine Collaborazione

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e della cessione delle Azioni le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoridell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquiston. 58, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere è operata una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e dalla di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o quote:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per proventi derivanti dalle partecipazioni qualificaterelative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. VaSarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20. Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, peraltron. 262, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1006 77, della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi27 dicembre 2006, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni n. 296 (dividendi o riserveLegge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di quote a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle quote da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle quote da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In particolaretutti gli altri casi di successioni e donazioni, i soggetti non residenti si applicheranno le seguenti aliquote: - Coniuge e parenti in Italia sono invitati linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% - Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% - Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% - Altri soggetti: 8% Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza1.500.000 Euro.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in breve, ETF, divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’Intermediario finale applica una ritenuta del 20%. La ritenuta è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’ETF e su quelli compresi nella differenza tra il regime tributario proprio dell’acquistovalore di rimborso, della detenzione e della di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime come rilevato dai prospetti periodici alle predette date. I proventi in parola sono determinati al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta “white list”). I proventi riferibili ai sensi della vigente normativa italiana predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in relazione a specifiche categorie ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di investitoridistribuzione dei proventi, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquistodi rimborso, della detenzione e della di cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario o liquidazione delle Azioni quale descritto ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l’ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei seguenti Paragraficonfronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Allorché La ritenuta non si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare applica nel caso in cui i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito proventi siano percepiti da organismi di tali modifiche, investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla detenzione partecipazione all’ETF e dalla cessione le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle partecipazioni non qualificateAzioni rilevati in capo all’ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Agenzia delle Entratedell’Intermediario finale. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essre portate in deduzione dalle plusvalenze e completa dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquistodonazione o di altro atto di liberalità, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione l’intero valore delle Azioni ed a verificare concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la natura parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e l’origine delle somme percepite a titolo non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall’ETF alla data di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)apertura della successione. In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaA tali fini l’ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del relativo patrimonio.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoAlle garanzie presenti in contratto si applicano al pre- mio imponibile le seguenti imposte: 2.5% Infortuni del conducente 10% Assistenza stradale 12.5% Tutela legale 13.5% Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate; Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5% Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%) Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della detenzione do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e della cessione 7.3 delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie Condizioni di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattiviassicurazione. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente sinistro per la responsabilità civile auto, il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualitàluogo dell’assicu- ratore del responsabile del sinistro, l’Emittente non provvederà ad aggiornare qualora ricorra- no i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto presupposti previsti dall’art. 1, comma 1006 della Legge 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell’art. 7.2.1 Procedura di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia risarcimento diretto delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa Condizioni di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaassicurazione.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza (o Sede legale) in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile trasferimento di Residenza (o Sede legale) in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al riguardopresente Contratto, si ritiene opportuno sottolineare ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili Prodotto QVUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Entro sessanta giorni il regime tributario proprio dell’acquistoContraente è tenuto a comunicare alla Compagnia il trasferimento della Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della detenzione mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e della cessione ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di Sede legale. Al presente Contratto di capitalizzazione ed in particolare relativamente alla tassazione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie somme assicurate, si intendono applicate le disposizioni di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione legge in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativadata di stipula del contratto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali salvo successive modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnala l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita. BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Prodotto di Capitalizzazione Prodotto EZUK Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni (inclusa ogni eventuale differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione), percepiti da soggetti residenti a fini fiscali in Italia, è applicabile - nelle ipotesi, nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche - un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50%. Gli interessi percepiti da società residenti a fini fiscali in Italia non sono soggetti a ritenuta alla fonte e concorrono a formare il reddito imponibile delle stesse ai fini dell'imposta sul reddito delle società ("IRES") e, in taluni casi, dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP"). Con riferimento ai pagamenti da effettuarsi da parte del Garante, secondo una certa interpretazione troverebbe applicazione un regime tributario proprio dell’acquistoimpositivo sostanzialmente analogo a quello sopra descritto. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, della detenzione n. 917 e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoridell’articolo 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquiston. 461, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali successive modifiche, le informazioni ivi contenute plusvalenze, che non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, realizzate da soggetti residenti a fini fiscali in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ad aliquota pari al 12,50%. Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni debbono essere scomputati gli interessi maturati, ma non riscossi. La suddetta imposta sostitutiva trova applicazione secondo il regime ordinario di cui all’art. 5 (c.d. regime della dichiarazione), ovvero secondo i regimi opzionali di cui agli artt. 6 (c.d. risparmio amministrato) e 7 (c.d. risparmio gestito) del menzionato Decreto Legislativo 461/1997. Le plusvalenze realizzate da società residenti a fini fiscali in Italia concorrono a formare il reddito imponibile delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo stesse ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta fini IRES e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entratetaluni casi, ai fini IRAP. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze Sono fatte salve eventuali modifiche al quadro normativo che impongano ulteriori oneri fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzacapo agli Obbligazionisti.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie Sui redditi di investitori, capitale derivanti dalla partecipazione alla Data della Nota InformativaSICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito La quota di tali modificheproventi che, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardosecondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si ritiene opportuno sottolineare considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in via preliminare checostanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, come meglio illustrato di seguitocessione o di liquidazione delle azioni ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di azioni a rapporti di custodia, l’artamministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. 1La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, commi compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’Investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge organismi di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), investimento collettivo italiani e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”commerciale sui redditi c.d. In estrema sintesidiversi conseguiti dall’Investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Agenzia dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà dell’Investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle Entrateperdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Quanto segue Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non intende rappresentare un’analisi esaustiva concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e completa non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di tutte Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare indicazioni utili circa la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzacomposizione del patrimonio.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoparagrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile diretta- mente o indirettamente, in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativaall’acquisto delle polizze. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero considerazione più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche specifica relativamente al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti applicabile derivante dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificatesottoscrizione del Contratto. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, basato sull’applicazione della ritenuta ad eccezione di quelle erogate a titolo fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografico, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di imposta e/o della una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione Legge 23 giugno 2014, n. 89). L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per effetto delle partecipazioni qualificatedisposizioni prevista dall’Art. Va19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, peraltron. 201, rilevato che i rendiconti relativi al Contratto - limitatamente alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo - sono soggetti all’applicazione di applicazione un’imposta di bollo nella misura del nuovo regime impositivo2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1n. 147, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendipubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti vigore a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riservedecorrere dal 1 gennaio 2014). In particolareSi ricorda che l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, i soggetti sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non residenti in Italia sono invitati siano di ammontare sufficiente a consultare i propri consulenti fiscali al fine coprire l’imposta di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzabollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la Compagnia provvederà a trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Regime fiscale. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al presente contratto. Le somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. Le somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita posti a copertura del rischio demografico sono esenti dall’IRPEF. Somme corrisposte in caso di riscatto ed in caso di vita dell’Assicurato a scadenza Le somme corrisposte, • in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraen- te, pari al 26%*; • in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calco- lata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale matu- rato, prima di essere convertito in rendita vitalizia, si applica l’imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia sulla base della detenzione e dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie sottoscrizione del Modulo di investitori, alla Data della Nota Informativaproposta o del Documento di polizza. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all’Impresa lo spostamento di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione residenza o sede in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato Membro dell’Unione Europea. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni even- tuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della disciplina attualmente mancata comunicazio- ne, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza. * Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito funzione dell’ammontare di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare titoli; in via preliminare che, tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzase avessero investito direttamente negli stessi.

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Samples: Questionario Di “Verifica Clientela”

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Trattamento fiscale applicabile al contratto Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il regime tributario proprio dell’acquistocapitale rivalutato ed i Premi versati, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione è soggetta a specifiche categorie tassazione mediante l’applicazione di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legisla- tivo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolarecaso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i soggetti proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non residenti commerciali in Italia sono invitati relazione a consultare i propri consulenti fiscali al fine contratti di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di residenzatale requisito.

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Samples: www.poste.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoContratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della detenzione dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoricomunque non oltre sessanta giorni, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione Compagnia il trasferimento di azioni, qui Residenza o di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione sede legale in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit linked Prodotto QUUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Samples: bnl.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Per i contratti “originari” che hanno avuto decorrenza entro il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui 31 dicembre 2000 si applica la fiscalità di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativaindicata: Le rate di rendita vitalizia sono soggette ad imposizione IRPEF, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivilimitatamente al 60% del loro ammontare (art. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità47, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. comma 1, commi da 999 a 1006lettera h, della legge n. 205 e art. 48-bis, comma C, del 27 dicembre 2017 (la D.P.R. 917/86 Legge di Stabilità 2018Vecchio T.U.I.R.”). Per i contratti “originari” che hanno avuto decorrenza dopo il 1° gennaio 2001 si applica la fiscalità di seguito indicata: A seguito dell’esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, ha uniformato il trattamento costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra la somma dovuta e l’ammontare dei dividendi premi pagati. Tale reddito sarà soggetto: • ad un’imposta sostitutiva del 12,50% per quanto maturato sino al 31/12/2011; • ad un’imposta sostitutiva del 20,00% (i.e. eventualmente ridotta ove ricorrano le condizioni individuate dall’art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011) per quanto maturato a partire dall’1/01/2012. I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative capitale soggetto a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione 20,00% sulla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita e dalla cessione delle partecipazioni qualificatequello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto Tale base imponibile potrà essere ridotta ove ricorrano le condizioni individuate dall’art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011. * Ai sensi dell’art. 50, comma 1, comma 1006 lett. h del D.P.R. n. 917/86 “Nuovo T.U.I.R.”, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con Imprese autorizzate dall’ISVAP ad operare nel territorio dello Stato, che non consentono il riscatto della Legge di Stabilità 2018 con rendita successivamente all’inizio dell’erogazione. Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa normativa fiscale vigente alla data di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaredazione del presente Fascicolo Informativo.

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Samples: www.credemvita.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui È riportato di seguito riportato vuole essere il trattamento fiscale applicato al contratto. Detrazione fiscale dei premi VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN Esclusivamente i premi relativi alle eventuali Garanzie Complementari TCM e LTC, corrisposti anche tramite “Prelievo Protezione”, danno diritto annualmente ad una mera introduzione detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti dei plafond di detraibilità fissati dalla legge. In caso di Assicurato diverso da Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Si ricorda che la legge n. 112/2016, art. 5, ha elevato l’importo massimo su cui calcolare le detrazioni relativamente ai soli premi a copertura del rischio morte finalizzati alla materia basata sulla legislazione in vigore tutela delle persone con disabilità grave come definita ed accertata rispettivamente dagli artt. 3, comma 3 e sulla prassi pubblicata 4 della legge n. 104/1992. X X X X TAR. 901U Come da disposizioni vigenti alla Data data di redazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche somme liquidate in caso di decesso, relativamente ai contratti aventi effetti retroattiviper oggetto il rischio di morte (rif. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”Garanzia Complementare TCM), ha uniformato il trattamento dei dividendi di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell’Assicurato (i.e. redditi di capitalerif. Garanzia Complementare LTC), e non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Gli importi corrisposti mediante “Prelievo Protezione” ed automaticamente trattenuti quali premi dalla Società a copertura delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta Garanzie Complementari TCM e/o LTC non saranno assoggettati all’imposta sostituiva che sarà applicata in occasione della imposta sostitutiva liquidazione del 26%Riscatto totale/ parziale o della prestazione caso morte e solo nel caso in cui considerando tali importi si sia realizzata effettivamente una plusvalenza. Per i contratti di tipo “Misto”, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Vaa vita intera, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da tale esenzione vale solo per la parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite liquidate a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)copertura del rischio demografico. In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine caso di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.Rendimento Finanziario maturato:

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 20 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibili ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati ed ai titoli di debito emessi da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il regime tributario proprio dell’acquistovalore di rimborso, della detenzione e della di cessione o di liquidazione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie ed il loro valore medio ponderato di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione sottoscrizione o di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattiviacquisto delle azioni medesime. In particolare l’approvazione ogni caso come valore di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle Azioni quale descritto rilevato dai prospetti periodici. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei seguenti Paragraficonfronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Allorché si verifichi tale eventualitàSono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, l’Emittente non provvederà applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad aggiornare esempio nel caso in cui i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito proventi siano percepiti da organismi di tali modifiche, investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali commerciale sui redditi diversi conseguiti dall’investitore (ossia le perdite derivanti dalla detenzione partecipazione alla SICAV e dalla cessione le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle partecipazioni non qualificateAzioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Agenzia delle Entratedell’intermediario. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa E’ fatta salva la facoltà dell’investitore di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti rinunciare al fine di individuare il predetto regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaeffetto dalla prima operazione successiva.

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Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale. Il Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistodocumento, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: - tassazione dei premi: In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi di assicurazione corrisposti dal Contraente per la sottoscrizione della polizza sulla vita. - tassazione dei redditi: I redditi di capitale percepiti in virtù di una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973. Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l’ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l’ammontare dei premi pagati dal Contraente. L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% sui redditi di capitale maturati. Per i redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni del Governo italiano e altri titoli equiparati di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601/1973 ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. “White List” ed equiparati. La Compagnia opera in qualità di sostituto d’imposta e pertanto provvederà ad applicare e versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/ beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge. Per le polizze sottoscritte da società di capitali, i proventi derivanti dal riscatto della polizza non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice. - imposta di bollo ordinaria e speciale: La polizza, per la parte investita nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 co. 2-ter dell’Allegato A “Tariffa parte prima” al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e ad eseguire i relativi versamenti all’atto del riscatto e/o in caso di chiusura della polizza o decesso. Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. “scudo fiscale”) e sia detenuta in regime di “riservatezza”, la Compagnia provvederà ad applicare l’imposta di bollo "speciale", introdotta dall’articolo 19, co. 6 del D.L. n. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed è applicata nella misura del 4 per mille. - imposta di successione: Le prestazioni assicurative erogate in caso di decesso dell’Assicurato sono corrisposte a titolo proprio Stato dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di residenza.successione degli eredi. PSGEVL3BV0519I 9 l 10 PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. PSGEVL3BV0519I 10 l 10

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Che Offre La Combinazione Di Coperture Assicurative Di Ramo I (Gestione Interna Separata) E Di Ramo Iii (Unit Linked)

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote una ritenuta del 26%.La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di parteci- pazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il regime tributario proprio dell’acquistovalore di rimborso, della detenzione e della di liquidazione o di cessione delle Azioni quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del me- desimo Fondo. In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Mi- nistro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta “white list”). Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella “white list”, in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella “white list”. I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi della vigente normativa italiana applicabile di quanto sopra indicato sono soggetti alla ri- tenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione deduzione dalle plusvalenze e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. dagli altri redditi diversi), relative per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, per- tanto, l’intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alla ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle quote a partecipazioni “qualificate” diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nel caso in cui le quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a quello delle analoghe componenti titolo gratuito ovvero di natura “non qualificata”co- stituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni. L’imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l’imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l’importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni. In estrema sintesicaso di successione ereditaria, tale assimilazione il valore delle quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti. Ai sensi dell’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e suc- cessivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo è stata attuata attraverso l’estensione dovuta su base annua nella misura del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate2 per mille, basato sull’applicazione con applicazione della ritenuta a titolo misura massima di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificateEuro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo L’imposta è calcolata sul complessivo valore di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione mercato dei dividendiprodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi. Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l’inter- mediario in assenza dei necessari interventi interpretativi di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle EntrateEntrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall’emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l’imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all’investitore e completa le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionibollo. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine Per maggiori informazioni su questa modalità di individuare tassazione si consiglia all’investitore di consultare un consulente fiscale o il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaconsulente finanziario.

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Samples: www.axa-im.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoparagrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile diretta- mente o indirettamente, in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativaall’acquisto delle polizze. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero considerazione più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche specifica relativamente al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti applicabile derivante dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificatesottoscrizione del presente Contratto. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, basato sull’applicazione della ritenuta ad accezio- ne di quelle erogate a titolo fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografi- co, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di imposta e/o della una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento even- tualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazio- ni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione Legge 23 giugno 2014, n. 89). L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per effetto delle partecipazioni qualificatedisposizioni prevista dall’Art. Va19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, peraltron. 201, rilevato che i rendiconti relativi al presente contratto - limitatamente alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicu- rativo - sono soggetti all’applicazione di applicazione un’imposta di bollo nella misura del nuovo regime impositivo2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1n. 147, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendipubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti vigore a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riservedecorrere dal 1 gennaio 2014). In particolareSi ricorda che l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, i soggetti sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non residenti in Italia sono invitati siano di ammontare sufficiente a consultare i propri consulenti fiscali al fine coprire l’imposta di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzabollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la Compagnia provvederà a trattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattamento fiscale applicabile al contratto Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in ipotesi di riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione ad eccezione di quelle eventualmente erogate a specifiche categorie copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionin. 89). Gli investitori sonoimporti erogati in dipendenza dell’Opzione Liquidazione Programmata saranno assoggettati a tassazione, quindisecondo le medesime regole sopra previste, tenuti solo nel momento in cui il totale delle prestazioni lorde erogate eccederà l’ammontare complessivo dei premi lordi versati. Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a rivolgersi ai propri consulenti tassazione al fine momento dell’erogazione ma in sede di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)liquidazione della prestazione. In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, i il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti non residenti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali merito alla sussistenza di tale requisito. Il contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nei Fondi Esterni, è soggetto all’imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al fine D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si ricorda che l’imposta di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato bollo, calcolata per ciascun anno di residenzavigenza del contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per riscatto, parziale o totale, o per sinistro.

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Samples: www.poste.it

Regime fiscale. Il Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoNota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile direttamente o indirettamente, in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativaall’acquisto delle polizze. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero considerazione più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche specifica relativamente al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti applicabile derivante dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificatesottoscrizione del contratto di assicurazione qui descritto. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, basato sull’applicazione della ritenuta la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a titolo tassazione mediante l’applicazione di imposta e/o della una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicu- razione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. Per la parte investita in quote del fondo interno è prevista un’imposta di bollo, determinata in base alla normativa vigente. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti non residenti in Italia sono invitati possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a consultare i propri consulenti fiscali al fine quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di valutare un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì il regime fiscale applicabile la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel proprio Stato corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. Si rinvia all’articolo 21 delle Condizioni di residenzaAssicurazione per gli aspetti di dettaglio.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattamento fiscale applicabile al contratto DETRAIBILITA’ FISCALE DEI PREMI Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoriRepubblica 22 dicembre 1986, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardon. 917, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare cheapplica l’imposta sostitutiva sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva nella misura del 26%, anche come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai componenti reddituali derivanti rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati dal (D.L. 66/2014) La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. IMPOSTA DI BOLLO L’estratto conto annuale della posizione assicurativa, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla detenzione normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzadecesso dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattandosi comunque di collaborazioni coordinate e continuative, della detenzione anche se occasionali, ad esse si applica la stessa disciplina fiscale e della cessione delle Azioni previdenziale prevista per le collaborazioni a progetto e per quelle coordinate e continuative. Le mini xx.xx.xx. rientrano dunque tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitoridell’art. 50, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. c. 1, commi da 999 a 1006, della legge lett. c-bis) del D.P.R. n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”917/1986. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sonoSi applicano, quindi, tenuti le disposizioni in materia di ritenute e di conguaglio ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. Il sostituto d’imposta è inoltre tenuto ad applicare sui compensi corrisposti le addizionali Irpef, se dovute, (regionale ed eventualmente comunale), sulla base della relativa specifica disciplina. Il collaboratore, in quanto comparabile al lavoratore dipendente, fa scattare in capo al committente, tutti quegli oneri fiscali, di tipo formale e sostanziale, inerenti al tipo di rapporto. Il compenso verrà erogato al netto delle ritenute fiscali gravanti sul collaboratore, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. In merito, si applicano le detrazioni d’imposta cui il lavoratore ha diritto. L’anno successivo allo svolgimento della prestazione, il collaboratore dovrà ricevere dal committente il Modello CUD, riassuntivo del compenso percepito e del trattamento fiscale e contributivo subito. In mancanza di altri redditi da dichiarare o spese da detrarre, tale modello è sufficiente a rivolgersi ai giustificare i propri consulenti al fine di individuare redditi davanti all’Erario. Nei confronti dei collaboratori occasionali, il regime tributario rilevante contributivo e fiscale dei rimborsi per trasferte, vitto e alloggio è quello applicabile ai lavoratori dipendenti. Entro certi limiti, è prevista, pertanto, l’esenzione alla fonte da ogni imposizione. Tali prestazioni, come precisa l’Inps con riferimento all’acquistoapposita circ. n. 41/2006, alla detenzione sono soggette a contribuzione nei confronti della Gestione Separata di cui all’art. 2, co. 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335, solo qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis del TUIR e alla cessione delle Azioni ed non ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c.. Infine, per quanto riguarda le prestazioni occasionali di cui all’art. 61, co. 2, che non superino i 5 mila euro e i trenta giorni con lo stesso committente, l’istituto previdenziale conferma che le giornate di attività svolte a verificare tale titolo non sono utili né per il diritto né per la natura e l’origine delle somme percepite a titolo misura della indennità di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzadisoccupazione.

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Samples: gesuelebellini.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativacarico del Contraente. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione Premio pagato per l’Assicurazione è soggetto all’aliquota di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina imposta attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafivigore, pari al 21,25% del Premio annuo. Allorché ! Avvertenza: L’Assicurato deve, entro 10 giorni, denunciare all’Impresa qualsiasi Sinistro / Caso Assicurativo nel momento in cui si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della imposta sostitutiva notifica stessa. Il Sinistro / Caso Assicurativo deve avvenire in corso di validità della Polizza (fatto salvo il periodo di Carenza di 90 giorni menzionato all’Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione) e, per le Coperture Assicurative di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione, la copertura è estesa a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti contratto ed insorti nel termine di 24 mesi dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi ces- sazione dell’attività da parte dell’Agenzia dei soggetti assicurati o loro dimissioni dalla società Contraente. Si rinvia agli Artt. 23, 24 e 25 delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa Condizioni di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine procedure di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzagestione del Sinistro/Caso Assicurativo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Tutela Legale

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivitua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul contratto. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi conseguenza di tale eventualitàomessa comunicazione, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualoraquali, a seguito titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validenuova Residenza o Sede legale. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare presente contratto di assicurazione sulla vita ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, i soggetti al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non residenti soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in Italia sono invitati caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a consultare i propri consulenti fiscali al fine un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato buona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di residenzaclassificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

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Samples: Assicurazione Di Tipo Misto

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Paragrafo riassume Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile trasferimento di Residenza o di Sede legale in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al riguardopresente Contratto, si ritiene opportuno sottolineare ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit linked Prodotto REV2 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i soggetti non residenti rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in Italia grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è decorso il periodo di tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle garanzie ‑ oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato Nel Glossario sono invitati a consultare riportati tutti i propri consulenti fiscali al fine termini che nelle Condizioni di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.assicurazione sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Samples: hellobank.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Trattamento fiscale applicabile al contratto Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descrit- ta, la differenza, se positiva, tra il regime tributario proprio dell’acquistocapitale rivalutato ed i Premi versati, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione è soggetta a specifiche categorie tassazione mediante l’applicazione di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolarecaso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i soggetti proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non residenti commerciali in Italia sono invitati relazione a consultare i propri consulenti fiscali al fine contratti di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esisten- za di residenzatale requisito.

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Samples: www.poste.it

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie Sui redditi di investitori, alla Data della Nota Informativacapitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito La quota di tali modificheproventi che, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardosecondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si ritiene opportuno sottolineare considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decor rere dal 1° luglio 2014 in via preliminare chesede di rimborso, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale)cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all’aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle plusvalenze (i.e. redditi diversi)quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di quote a rapporti di custodia, relative amministrazione o gestione intestati a partecipazioni “qualificate” soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”commerciale, sui redditi c.d. In estrema sintesidiversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Agenzia dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle Entrateperdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Quanto segue Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non intende rappresentare un’analisi esaustiva concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e completa non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di tutte Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione fornirà le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare indicazioni utili circa la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzacomposizione del patrimonio.

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Regime fiscale. Il Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto in base alla normativa in vigore al momento della redazione della presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoNota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile direttamente o indirettamente, in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativaall’acquisto delle polizze. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero considerazione più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche specifica relativamente al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti applicabile derivante dalla detenzione sottoscrizione del contratto di assicurazione qui descritto. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta il premio versato è soggetta a titolo tassazione mediante l’applicazione di imposta e/o della una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla detenzione Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla cessione delle partecipazioni qualificate. VaLegge 23 giugno 2014, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserven. 89). In particolareseguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti non residenti in Italia sono invitati possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a consultare i propri consulenti fiscali al fine quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di valutare un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì il regime fiscale applicabile la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel proprio Stato corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza. Si rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di residenzaAssicurazione per gli aspetti di dettaglio.

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Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquistoTrattamento fiscale applicabile al contratto Premi La parte di premio riferita alla prestazione base non prevede alcuna detrazione di imposta. Regime fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte da Nobis Vita S.p.A., della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie dipendenza di investitoricontratti assicurativi, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquistoin caso di vita o di morte dell’Assicurato, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono sono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattiviimposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra la somma liquidata e l’ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all’imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici ed equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente decesso dell’Assicurato il capitale è esente da imposta sulle successioni. Imposta di bollo Ai sensi dell’art. 19 del DL n.201, relativamente alla parte di premio investita in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafifondi interni Unit Linked (Ramo III) è prevista un’imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all’anno. Allorché L’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all’atto del rimborso o riscatto. Fiscalità rendita Nel caso in cui si verifichi tale eventualitàeserciti l’opzione di conversione da capitale in rendita, l’Emittente non provvederà il capitale sarà preventivamente assoggettato ad aggiornare i Paragrafi interessati imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valideanno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì Avvertenza: il regime fiscale applicabile nel proprio Stato può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di residenzaomissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SI POTRA’ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - Xxx. 000.0000.000 - Fax 000.0000.000 - xxx.xxxxxxxxx.xx - PEC xxxxxxxxx@xxx.xx - Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. - Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434 - CF e P.IVA IT09028080159 - Iscrizione al reg. soc. del Tribunale di Milano: 276128/7103/28 - Iscritta al n. 1.00080 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 19/04/89 (G.U. della Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi Edizione luglio 2022 Condizioni Contrattuali di Assicurazione Assicurazione a vita intera, a premi annui ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi liberi con capitale collegato a quote di fondo interno Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 8 luglio 2022 Gentile Contraente, in questa pagina è riportata una breve descrizione del prodotto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Regime fiscale. Il presente Paragrafo riassume Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Quote una ritenuta del 26%.La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di parteci- pazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il regime tributario proprio dell’acquistovalore di rimborso, della detenzione e della di liquidazione o di cessione delle Azioni Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un Comparto ad altro Comparto del me- desimo Fondo. In linea generale, i proventi soggetti alla ritenuta del 26% sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni dello Stato e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni come attualmente identificati nel decreto del Mi- nistro delle Finanze del 4 settembre 1996 come modificato e integrato (cosiddetta “white list”). Secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 13 dicembre 2011, i proventi si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella “white list”, in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente o indirettamente nei titoli medesimi per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri comunitari armonizzati, oppure non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella “white list”. I proventi che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi della vigente normativa italiana applicabile di quanto sopra indicato sono soggetti alla ri- tenuta del 26% per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). Le perdite realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014 che si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli ad esse equiparati ai sensi di quanto sopra indicato possono essere portate in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione deduzione dalle plusvalenze e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. dagli altri redditi diversi), relative per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. I criteri di cui sopra si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Come risulta dal Prospetto del Fondo, è inteso che i Comparti debbano investire il proprio attivo per la sostanziale totalità in titoli azionari e, per- tanto, l’intero ammontare dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo rimane in linea di principio soggetto alla ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento delle Quote a partecipazioni “qualificate” diverso intestatario (salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediari che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle Quote) e anche nel caso di trasferimento per donazione o successione. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. 461/1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Nel caso in cui le Quote del Fondo siano oggetto di successione ereditaria, di trasferimento per donazione o per atto a quello delle analoghe componenti titolo gratuito ovvero di natura “non qualificata”co- stituzione di vincoli di destinazione, il relativo valore concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni. L’imposta si applica con aliquota del 4%, 6% ovvero 8% in funzione della sussistenza o meno di un rapporto di parentela e del relativo grado. Con riferimento agli eredi o ai beneficiari legati da un rapporto di coniugio o di discendenza in linea retta, l’imposta di successione e di donazione si applica sul valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti eccedenti, per ciascun beneficiario, l’importo di Euro 1.000.000. Sono previste altre ipotesi di franchigia e alcuni casi di esenzione al verificarsi di certe condizioni. In estrema sintesicaso di successione ereditaria, tale assimilazione il valore delle Quote del Fondo proporzionalmente riferibile al valore dei Titoli di Stato compresi nel patrimonio del Fondo non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto dei beni e diritti trasferiti. Ai sensi dell’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e suc- cessivamente ulteriormente integrato e modificato, le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, nella cui definizione devono ritenersi comprese le Quote del Fondo, sono soggette ad imposta di bollo. Le modalità attuative della suddetta norma sono state emanate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo è stata attuata attraverso l’estensione dovuta su base annua nella misura del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate2 per mille, basato sull’applicazione con applicazione della ritenuta a titolo misura massima di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificateEuro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo L’imposta è calcolata sul complessivo valore di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione mercato dei dividendiprodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli stessi. Per le comunicazioni relative alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali sussista uno stabile rapporto con l’inter- mediario in assenza dei necessari interventi interpretativi di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle EntrateEntrate n. 48/E del 21 dicembre 2012, nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano collocate direttamente dall’emittente e non siano oggetto di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione o altro stabile rapporto con un diverso intermediario, l’imposta di bollo deve essere applicata direttamente dall’emittente. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva Diversamente, nel caso di collocamento indiretto delle quote o azioni di OICR, l’imposta sarà applicata dagli intermediari collocatori sulle comunicazioni rese all’investitore e completa le comunicazioni inviate dall’emittente allo stesso investitore sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azionibollo. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine Per maggiori informazioni su questa modalità di individuare tassazione si consiglia all’investitore di consultare un consulente fiscale o il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenzaconsulente finanziario.

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Regime fiscale. Il Trattamento fiscale applicabile al contratto l presente Paragrafo riassume Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile trasferimento di Residenza o di sede legale in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivialtro Stato. In particolare l’approvazione caso di provvedimenti legislativi modificativi mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della disciplina attualmente mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più validecui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al riguardopresente Contratto, si ritiene opportuno sottolineare ed in via preliminare che, come meglio illustrato particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta capitale o a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del 26%Contratto, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve)salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Le informazioni sulla sostenibilità fornite nel documento allegato intitolato «Caratteristiche ambientali e/o sociali» hanno lo scopo di informare il Contraente sul modo in cui CAPITALVITA, PS SRI Defensive e PS SRI Dynamic promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali nei loro investimenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 detto «SFDR». Cardif Vita mette in atto i mezzi adeguati per perseguire quanto indicato in questo documento. Tale obbligo di mezzi non può tuttavia costituire un obbligo di risultato, in quanto, il raggiungimento di tali obiettivi dipende da fattori esogeni alla Compagnia (elevata volatilità dei mercati finanziari, decisioni improvvise dei soggetti nei quali CAPITALVITA, PS SRI Defensive, PS SRI Dynamic investono, modifica della propria strategia o classificazione ambientale e/o sociale, sviluppi normativi). In caso di modifica delle caratteristiche ambientali e/o sociali, la Compagnia ne darà informativa ai Contraenti nell’Informativa annuale o sul proprio sito internet. Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non residenti in Italia sono invitati arrechi un danno significativo a consultare i propri consulenti fiscali al fine nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato buona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di residenzaclassificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

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