Polizze di assicurazione Clausole campione

Polizze di assicurazione. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, ha stipulato una polizza di assicurazione n. in data , resa con autentica notarile della firma del soggetto idoneo alla stipula, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con la società/istituto , con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. L’assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, con le seguenti precisazioni: Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione) Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 500.000,00 Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 100.000,00 Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00 Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti della Stazione Appaltante. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri di comunicazione previsti dal Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate a garanzia del presente contratto di appalto. Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi- tipo del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del diritto agli indennizzi. A semplice richiesta del Committente l’appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l’effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difetto il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell’appaltatore; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore.
Polizze di assicurazione. Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Comune concedente almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio le seguenti polizze di assicurazione:
Polizze di assicurazione. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni che dovesse arrecare, in conseguenza dell’esecuzione dell’Appalto e delle attività connesse, a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i terzi, sollevando e manlevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo. L’Appaltatore si impegna a stipulare tutte le assicurazioni e garanzie obbligatorie per legge, ivi incluse quelle previste dal codice civile, che dovranno essere sottoscritte almeno 10 giorni prima l’inizio dell’Appalto e mantenute per tutta la durata del Contratto. Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda i massimali sopraindicati ovvero siano previste franchigie, l’Appaltatore è da considerarsi quale il responsabile esclusivo sia nei confronti della Committente che dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, provvederà a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni possibile conseguenza pregiudizievole, inclusi eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle protezioni assicurative.
Polizze di assicurazione. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente. • dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari al valore del contratto ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo; • della responsabilità civile verso terzi per un importo pari a € 2.000.000,00 detta polizia andrà a coprire qualunque danno imputabile a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori di tutto il personale dipendente o consulente, che si verifichi durante l’espletamento dei lavori. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico del Concessionario. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, da parte del Concessionario, non comporta l’inefficacia delle garanzie. Le assicurazioni previste dal presente articolo saranno tempestivamente reintegrate dal Concessionario, qualora siano state escusse parzialmente o totalmente dal Concedente.
Polizze di assicurazione. Auto Moto Documento che incorpora un contratto assicurativo che Ciclomotori garantisce all’assicurato, a fronte del pagamento di un pre- mio, una prestazione finanziaria a risarcimento di eventuali danni subiti (di varia natura).
Polizze di assicurazione. Tra le altre, l'Azienda ha stipulato le seguenti polizze assicurative, che si impegna a mantenere in vigore, comunicando alla RSA, con cadenza annuale allo scadere delle stesse, le eventuali variazioni che intendesse o dovesse apportarvi.
Polizze di assicurazione. 8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a fare in modo che, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto, la Società stipuli a sue spese con una compagnia di primario
Polizze di assicurazione. 15.1 L’Appaltatore dovrà, ferma restando la sua responsabilità per eventuali danni conseguenti lo svolgimento dei Servizi Industriali, stipulare e rinnovare di volta in volta a proprie spese, sino al termine della durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi “RCT” con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro anno; (ii) Polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro
Polizze di assicurazione. 15.1 L’Appaltatore dovrà, ferma restando la sua responsabilità per eventuali danni conseguenti lo svolgimento dei Servizi Industriali, stipulare e rinnovare di volta in volta a proprie spese, sino al termine della durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (“RCT”) con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro anno; (ii) Polizza di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (“RCO”) con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro ed euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL.
Polizze di assicurazione. /¶(QWH q HVRQHUDWR GD RJQL UHVSRQVDELOLWj SHU al personale della Ditta Aggiudicataria o a Terzi, derivanti dall'esecuzione del Servizio. L'Aggiudicataria, pertanto, risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti, sollevando O¶(QdaWHqualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere. La Ditta aggiudicataria si assume pertanto ogni responsabilità derivante, ai sensi di legge, dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato. $ WDOH VFRSR DOO¶DWWR GHOOD VWLSXOD GHO FRQWU Ditta aggiudicataria dovrà documentare aOO¶¶(QWH GL DYHU VWLSXODWR S contratto, con primaria Compagnia di Assicurazione, polizza assicurativa per ƒ 5&7 ³5HVlitSjR Q&VLDYELLOH YHUVR.0 007.0H00U,0]0 Lun´ico ; SHU (XUR ƒ 0&0 00XXXXXXXXXX XXXXXXxX X&XXXXXXXXXX XX.¶0X0XX0.X0X0X0,X00Xx´xxx x.XXX (XUR La suddetta polizza assicurativa dovrà essere specificatamente stipulata a garanzia del presente appalto e dovrà prevedere nel novero dei terzi anche Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Srl. 7DOH DVVLFXUD]LRQH GRYUj SUHYHGHUH QHOO¶DPELW tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi richiesti nel presente Capitolato, ivi compresi quelli derivanti dalla somministrazione di cibi in genere e/o bevande.