Imposta sui premi Clausole campione

Imposta sui premi. I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Imposta sui premi. Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
Imposta sui premi. Non prevista Non prevista
Imposta sui premi. Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi.
Imposta sui premi. I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte.
Imposta sui premi. I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla perso- na sono soggetti a imposta nella misura del 2,50%. I premi pagati relativi alla copertura Assistenza sono soggetti a imposta nella misura del 10%.
Imposta sui premi. I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni. Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza Collettiva verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.
Imposta sui premi. I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta.
Imposta sui premi. I premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita sono esenti da imposte.
Imposta sui premi. I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall’imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Xxxxxxx, L. 121/1961). Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. I premi corrisposti per le garanzie complementari saranno assoggettati ad imposta sui premi di assicurazione in conformità a quanto disposto dalla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 e relative Xxxxxxx.