Estinzione anticipata Clausole campione

Estinzione anticipata. Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del capitale residuo
Estinzione anticipata. Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, la sovvenzione o il prestito, senza penalità od oneri aggiuntivi, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento e una somma non superiore all’1% del capitale residuo, se prevista dal contratto. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di quanto ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del prestito.
Estinzione anticipata. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento di estinguere, in tutto o in parte, anticipatamente il proprio debito (e, in tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto) purché nel frattempo non sia incorso nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 9. In questo ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a pagare il capitale residuo, gli interessi e i costi già maturati. Il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare un indennizzo alla ‹‹Banca››, secondo i criteri di seguito indicati: una somma pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 % del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L’indennizzo non potrà in ogni caso superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto dal Cliente: • se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito, oppure • se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito • se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto. • se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 Euro. Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, la ‹‹Banca›› comunica al Cliente l’ammontare dell’importo dovuto, facendo riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento in un’unica soluzione delle somme dovute entro il termine indicato dalla ‹‹Banca››, determinando così l’estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento delle rate entro i termini contrattualmente previsti - ovvero di quanto dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine - il Cliente è tenuto a corrispondere alla ‹‹Banca›› gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti dei tassi soglia ai sensi della legge sull’usura , applicato su ogni importo e/o onere contrattuale ...
Estinzione anticipata. Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l’indennizzo indicato nel sopra riportato “PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE”.
Estinzione anticipata. Il Cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
Estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Resta inteso che, in caso di sinistro che comporti perdita totale del bene, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa.
Estinzione anticipata. L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:
Estinzione anticipata. L’estinzione anticipata del finanziamento, già richiamata nella precedente sezione, può essere totale (ciò comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento) oppure parziale (con una riduzione del finanziamento in linea capitale). L’estinzione anticipata le cui condizioni economiche sono state riportate nella Sezione “Condizioni Economiche del Servizio” deve essere effettuata ad una delle scadenze fissate per il rimborso del capitale e/o la corresponsione degli interessi, con un preavviso rispetto alla data indicata dal cliente per l’estinzione anticipata. Il cliente potrà estinguere in via anticipata, totalmente o parzialmente, il Finanziamento Bancario soltanto procedendo anche all’estinzione del Finanziamento Agevolato. Gli oneri per l’estinzione del Finanziamento Agevolato sono determinati da CDP.
Estinzione anticipata. La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte, versando alla Banca il capitale, gli interessi maturati dalla data dell'ultima rata corrisposta e la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo “principali condizioni economiche”. In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia provvede alla restituzione del rateo di premio non goduto, con conseguente cessazione delle garanzie assicurative, calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni d’Assicurazione. In alternativa la Compagnia, su esplicita richiesta dell’assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Compagnia provvede alla restituzione proporzionale del rateo di premio non goduto calcolato secondo quanto indicato nelle Condizioni d’Assicurazione. Le coperture assicurative saranno conseguentemente ridotte.
Estinzione anticipata. Il Cliente potrà chiedere alla Banca di estinguere il proprio debito anticipatamente, in un'unica soluzione. In tal caso Banca 5 fornirà al Cliente il conteggio di quanto dovuto per l’estinzione e l’estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento a Banca 5 del capitale residuo e degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento, maggiorato dell’indennità eventualmente indicata nelle Condizioni economiche.