Common use of Quadro normativo di riferimento Clause in Contracts

Quadro normativo di riferimento. La modalità di affidamento attraverso il modello della co-progettazione risponde all’esigenza di avviare un nuovo modello di lavoro capace di: ‒ sperimentare un processo di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l’utilizzo di strumenti più efficaci; ‒ sperimentare modalità di presa in carico e di organizzazione personalizzata degli interventi; ‒ sperimentare forme e modalità che permettano la realizzazione dell’offerta di prestazione e servizi, al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaborate, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita delle persone e dei nuclei familiari di riferimento; ‒ sperimentare modalità di riqualificazione urbana e partecipazione attiva della comunità locale, con il coinvolgimento del mondo produttivo, del Terzo Settore e della Comunità locale. Le norme di riferimento sono: ‒ Legge 8 novembre 2000, n. 328 s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; ‒ D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obbiettivi; ‒ Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”.

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Quadro normativo di riferimento. La modalità Proprio nella accennata prospettiva dei due distinti momenti, quello della prevenzione e quello della repressione, la citata legge sull’usura ha istituito, con l’art. 14, il "Fondo di affidamento attraverso il modello della co-progettazione risponde all’esigenza solidarietà per le vittime dell'usura", di avviare un nuovo modello competenza del Ministero dell’Interno, destinato all’erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro capace di: ‒ sperimentare un processo autonomo che siano parti offese in procedimenti penali per il reato di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l’utilizzo usura; tale Fondo è stato oggetto di strumenti più efficaci; ‒ sperimentare modalità una relazione di presa in carico e questa Sezione centrale di organizzazione personalizzata degli interventi; ‒ sperimentare forme e modalità che permettano la realizzazione dell’offerta controllo, approvata con deliberazione 9/2018/G denominata ”La gestione del Fondo di prestazione e servizi, al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaborate, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita delle persone e dei nuclei familiari di riferimento; ‒ sperimentare modalità di riqualificazione urbana e partecipazione attiva della comunità locale, con il coinvolgimento del mondo produttivo, del Terzo Settore e della Comunità locale. Le norme di riferimento sono: ‒ Legge 8 novembre 2000, n. 328 s.m.i. “Legge quadro rotazione per la realizzazione solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura (2013-2017)”7. Con l’art. 15 della medesima legge, diversamente, è stato istituito il "Fondo di prevenzione del sistema integrato fenomeno dell'usura" - di interventi seguito “Fondo di prevenzione” - di competenza del Ministero dell’Economia e servizi sociali”; ‒ D.P.C.M. 30 marzo 2001delle finanze, Atto finalizzato all’erogazione di indirizzo contributi in favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”,8 istituiti dalle associazioni di categorie imprenditoriali, dagli ordini professionali, dalle fondazioni e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’artassociazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura ed iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328Nel descritto contesto, il quale prevede che al fine Fondo di valorizzare prevenzione rappresenta il vero e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obbiettivi; ‒ Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubblicheproprio oggetto dell’indagine, in attuazione dei principi quanto ha lo scopo di sussidiarietàevitare che la temporanea situazione di difficoltà del soggetto per l’accesso al credito, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso lo spinga verso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamentousura, poste rappresentando – almeno in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”.astratto - un

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Quadro normativo di riferimento. La modalità Art. 118 della Costituzione che prevede che “Stato Regioni. Città Metropolitane, province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di affidamento attraverso il modello della co-progettazione risponde all’esigenza attività di avviare un nuovo modello interesse generale, sulla base del principio di lavoro capace disussidiarietà”: ‒ sperimentare un processo - Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l’utilizzo di strumenti più efficaci; ‒ sperimentare modalità di presa in carico procedimento amministrativo e di organizzazione personalizzata degli interventidiritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”; ‒ sperimentare forme e modalità che permettano la realizzazione dell’offerta di prestazione e servizi- Art. 1, al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaboratecomma 51 della Legge 328/2000, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita delle persone e dei nuclei familiari di riferimento; ‒ sperimentare modalità di riqualificazione urbana e partecipazione attiva della comunità locale, con il coinvolgimento del mondo produttivo, del Terzo Settore e della Comunità locale. Le norme di riferimento sono: ‒ Legge 8 novembre 2000, n. 328 s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che “alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”; ‒ D.P.C.M. 30 marzo 2001- Art 6, comma 2 lett. a) della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5; - Art. 14 (Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro) della LR 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, dove si prevede la partecipazione attiva del terzo settore; - Artt. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore; - Artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore; - Art. 164 comma 3 del Codice dei Contratti, che prevede che i servizi non economici di interesse generale non sono soggetti al Codice medesimo. - Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e coordinamento sui sistemi delle Politiche Sociali adottato con D.M. n. 93 del 7 agosto 2020, (registrato dalla Corte dei Conti in data 1 settembre 2020, al n.1806) con cui sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 intervento e le linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. n. 34 del 2020, che ha destinato al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale un importo complessivo di Euro 50.000.000,00, di cui Euro 1.510.120,00 in favore della L. 8 novembre 2000Regione Friuli Venezia Giulia, n. 328, il quale prevede che al fine di valorizzare sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e coinvolgere attivamente i soggetti delle fondazioni del terzo Terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di erogazione COVID-19; - Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e gestione politiche sociali, adottato con D.M. n. 156 del servizio22/12/2020, ma anche nelle fasi precedenti registrato in Corte dei Conti il 12.01.2021 al n. 38, recante, per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020. Il decreto, a seguito dell’Intesa alla Conferenza Stato/Regioni del 17 dicembre u.s., ha destinato euro 906.072,00 alla Regione FVG a favore dell’implementazione a livello locale delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ONLUS, iscritte ai rispettivi registri, per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto; - Deliberazione giuntale n. 1369 dd. 11.09.2020 di approvazione del “Piano di potenziamento e riorganizzazione della predisposizione rete assistenziale – Piano di programmi Assistenza Territoriale”; - Deliberazione giuntale n. 1568 dd. 23.10.2020 di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche adozione del Programma operativo per la co-progettazione gestione dell’emergenza da COVID-19 della Regione Autonoma FVG in attuazione dell’articolo 18, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito con modifiche in legge 27/2020 e degli articoli 1 e 2 del D.L. 34/2020 convertito con modifiche in legge 77/2020. Il Programma comprende anche il PAT2020 siccome previsto dall’articolo 1 D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito in legge 17.7.2020 n. 77; - Deliberazione giuntale n. 1780 dd. 27.11.2020 di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obbiettivi; ‒ Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, approvazione dell’Avviso pubblico per il quale le amministrazioni pubblichefinanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni onlus in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria accordo STATO-REGIONE FVG (AdP 2020 + risorse incrementali DL Rilancio); - Sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale su Terzo settore e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”progettazione.

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Quadro normativo di riferimento. La modalità L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP)1, ente pubblico di affidamento attraverso ricerca, è stato, dal 2015, al centro di interventi legislativi, che ne hanno ridefinito il modello della co-progettazione risponde all’esigenza ruolo e le funzioni, nell’ambito delle politiche del lavoro. Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa ampio rinvio, sono stati illustrati la configurazione istituzionale, i profili generali ed il quadro normativo vigente. In questa sede se ne richiamano sinteticamente gli elementi più significativi : l’Istituto è “ente di avviare un nuovo modello ricerca, dotato di lavoro capace di: ‒ sperimentare un processo indipendenza di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l’utilizzo di strumenti più efficaci; ‒ sperimentare modalità di presa in carico giudizio e di organizzazione personalizzata autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile”, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 “Riordinamento del sistema degli interventienti pubblici nazionali”; ‒ sperimentare forme è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e modalità della previdenza sociale (MLPS); è incluso nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed è assoggettato al regime della tesoreria unica. Le riforme di settore, che permettano hanno riguardato l’INAPP, prendono l’avvio con la realizzazione dell’offerta legge delega 10 dicembre 2014, n. 1832 riguardante il mercato del lavoro. Le modifiche ordinamentali con l’attuazione della delega, d. lgs. n.150 del 14 settembre 2015, hanno inciso sulle funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’istituzione, di prestazione e servizidue agenzie: l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che in detta materia, è succeduta al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaborateMinistero, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)3; entrambi hanno iniziato ad operare a decorrere dal 1° gennaio 2017. La legge di vita delle persone e dei nuclei familiari di riferimento; ‒ sperimentare modalità di riqualificazione urbana e partecipazione attiva della comunità localedelega, con il coinvolgimento del mondo produttivo, del Terzo Settore e della Comunità locale. Le norme di riferimento sono: ‒ Legge 8 novembre 2000, n. 328 s.m.i. “Legge quadro per ha previsto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; ‒ D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obbiettivi; ‒ Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo razionalizzazione degli enti strumentali (e degli uffici del Terzo SettoreMinistero del lavoro e delle politiche sociali), attraverso forme allo scopo di co-programmazione accrescere l’efficienza e co-progettazione l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché finanziarie già disponibili a legislazione vigente ed il rafforzamento delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare funzioni di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”.monitoraggio e

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